Decreto Ministeriale IVA

Decreto Ministeriale 352/1989

Regolamento recante disposizioni di attuazione per evitare, nel passaggio da uno ad altro regime di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, effetti di duplicazione ovvero di sottrazione di imposta.

Pubblicato: 30/10/1989 In vigore dal: 27/09/1989 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 27 settembre 1989, n. 352

Testo normativo

DECRETO n. 352/1989 # DECRETO 27 settembre 1989, n. 352 ## Regolamento recante disposizioni di attuazione per evitare, nel passaggio da uno ad altro regime di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, effetti di duplicazione ovvero di sottrazione di imposta. IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 13, comma 8- ter, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1989, sono emanate disposizioni di attuazione delle norme di cui al titolo II del decreto-legge stesso per evitare, nel passaggio da uno ad altro regime di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, effetti di duplicazione ovvero di sottrazione d'imposta; Visto il secondo periodo del comma 8- ter del citato art. 13 del decreto-legge n. 69 del 1989 , il quale prevede che con il decreto ministeriale di cui al precedente alinea sono emanate disposizioni transitorie dirette a regolare il passaggio dal regime vigente al 31 dicembre 1988 a quello applicabile per il periodo d'imposta successivo; Visto il terzo periodo del comma 8- ter del citato art. 13 del decreto-legge n. 69 del 1989 , il quale stabilisce, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 59, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che i soggetti esercenti imprese che si sono avvalsi del regime forfetario di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , nei cui confronti non trovi applicazione il regime previsto dall'art. 80 del medesimo testo unico, possono indicare, con le modalità e nei termini previsti da apposito decreto ministeriale, le esistenze iniziali al 1› gennaio 1989 anche in difformità delle rimanenze finali al 31 dicembre 1988; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 80/89 Gab. sez. III 1207/89 espresso nell'adunanza generale del 14 settembre 1989, reso ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1989; Considerato che occorre provvedere al riguardo; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1988 si sono avvalsi del regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa di cui all' art. 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 e che, anche a seguito di opzione, passano al regime ordinario di determinazione del reddito ovvero a quello previsto dall'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , devono osservare le disposizioni di cui ai successivi commi. 2. I ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni che sono state registrate o che avrebbero dovuto essere registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel corso del quadriennio 1985-1988, ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta nel quadriennio stesso, concorrono a formare il reddito degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988, ancorchè siano imputabili, in base alle regole del regime ordinario, all'anno 1989 e successivi. 3. I costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a) ad f) dell' art. 2, comma 9, del decreto-legge n. 853 del 1984 , inerenti ai ricavi e alle plusvalenze derivanti da operazioni registrate o che avrebbero dovuto essere registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel quadriennio 1985-1988 ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta nel quadriennio stesso, non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa dell'anno 1989 e successivi, ancorchè la competenza, in base alle regole del regime ordinario, si verifichi in detti anni. 4. I costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a) ad f) dell' art. 2, comma 9, del decreto-legge n. 853 del 1984 , inerenti ai ricavi derivanti da operazioni che sono state in parte registrate o che avrebbero dovuto essere registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel quadriennio 1985-1988, ed in parte nell'anno 1989 e successivi, ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta in parte nel predetto quadriennio e in parte nell'anno 1989 e successivi, sono deducibili, nella determinazione del reddito d'impresa dell'anno 1989 e successivi, nella misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi che concorrono a formare il reddito dell'anno 1989 e successivi e l'ammontare complessivo dei ricavi stessi. Tale criterio si applica anche quando i costi suindicati ineriscono ai ricavi imputabili, in base alle regole del regime ordinario, al quadriennio 1985-1988, la cui registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta in parte nel suddetto quadriennio e in parte nell'anno 1989 e successivi. 5. I costi indicati alle lettere da a) ad f) del comma 9, dell'art. 2 del decreto-legge n. 853 del 1984 che non hanno concorso a formare il reddito degli anni 1985, 1986, 1987, 1988, in quanto ad essi non imputabili secondo i criteri dell' art. 2, comma 11, del decreto-legge n. 853 del 1984 , sono deducibili nell'anno 1989 o in quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o l'erogazione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini. 6. Le esistenze iniziali al 1› gennaio 1989 relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, in corso di esecuzione a detta data, concorrono a formare il reddito dell'anno 1989 in misura corrispondente all'ammontare dei costi diversi da quelli indicati alle lettere da a) ad f) del comma 9 dell'art. 2 del decreto-legge n. 853 del 1984 , ad esse inerenti. Le esistenze iniziali delle predette opere, forniture e servizi, per i cui corrispettivi sono stati effettuati acconti o anticipazioni registrati o che avrebbero dovuto essere registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero percepiti, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, nel quadriennio 1985-1988, vanno assunte al netto dei costi di cui alle lettere da a) ad f) del comma 9 dell'art. 2 del decreto-legge n. 854. 7. Gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1988 si sono avvalsi del regime forfetario di determinazione del reddito di impresa di cui all' art. 2, comma 9, del decreto-legge n. 853 del 1984 , ove nei loro confronti non trovi applicazione per l'anno 1989 il regime previsto dall'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, e che, in alternativa ai criteri previsti dal comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge n. 69 del 1989 , valutano le esistenze iniziali al 1› gennaio 1989, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 59, comma 6, del medesimo testo unico devono, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, annotare, nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta, il valore delle predette esistenze iniziali, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore, indicando altresì i criteri seguiti per la loro valutazione. La distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonchè dei criteri di valutazione, può essere effettuata, entro il medesimo termine, in apposito prospetto di dettaglio. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 13, comma 8- ter, del D.L. n. 69/1989 è il seguente: "8- ter. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1989, sono emanate disposizioni di attuazione delle norme di cui al presente titolo per evitare, nel passaggio da uno ad altro regime di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, effetti di duplicazione ovvero di sottrazione di imposta. Con lo stesso decreto sono altresì emanate disposizioni transitorie dirette a regolare il passaggio dal regime vigente al 31 dicembre 1988 a quello applicabile per il periodo d'imposta successivo. In deroga alla disposizione contenuta nell'art. 59, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , i soggetti esercenti imprese che si sono avvalsi del regime di determinazione forfetaria del reddito di impresa di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , ove nei loro confronti non trovi applicazione per l'anno 1989 il regime previsto dall'art. 80 del medesimo testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , possono indicare, con le modalità e nei termini previsti dal predetto decreto, le esistenze iniziali al 1› gennaio 1989 anche in difformità dalle rimanenze finali al 31 dicembre 1988. La valutazione può essere effettuata attribuendo a ciascun bene un valore unitario pari al valore normale e comunque non superiore al doppio del valore ad esso attribuito in sede di valutazione delle rimanenze finali per l'anno 1984. Se il bene risulta per la prima volta tra le rimanenze in anni successivi, il valore unitario non può eccedere quello risultante in sede di valutazione di dette rimanenze. Le variazioni nelle esistenze iniziali rispetto alle rimanenze finali non possono essere utilizzate per accertamenti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto o di altre imposte". - Il comma 6 dell'art. 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, prevede che: "Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo". - Il D.L. n. 853/1984 reca: "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria". - L'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, come sostituito dall' art. 8 del D.L. n. 69/1989 , è così formulato: "Art. 80 (Imprese minime). - 1. Per le imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono ammesse al regime di contabilità semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente non hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 54: a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi 67 per cento; b) imprese aventi per oggetto altre attività 50 per cento. 2. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di redditività, il reddito di impresa è calcolato separatamente per ciascuna attività a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui all' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attività, il coefficiente di redditività più elevato. 3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si è verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'art. 18 sopra indicato. 4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni è superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno di attività, è determinato a norma dell'art. 79 e le annotazioni non risultanti possono esser effettuate nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 2, comma 9, del D.L. n. 853/1984 , come modificato dall' art. 8, comma 7, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n. 291 , è il seguente: "Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d'impresa dei contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo è determinato in misura pari all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito: a) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno; b) degli interessi passivi deducibili secondo le disposizioni vigenti; c) delle quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, se è stato tenuto il relativo registro; d) dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni purchè la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, nonchè, se l'azienda è in affitto, del relativo canone; e) del 78 o dell'83 per cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o senza deposito, delle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa; f) del 71 per cento dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente; f-bis) della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'art. 3 del presente decreto-legge. L'ammontare che ne risulta è diminuito delle minusvalenze ed è aumentato delle plusvalenze, ad esclusione di quelle che dal registro dei beni ammortizzabili risultino reinvestite, nel medesimo periodo di imposta, in beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, il cui costo è ammortizzabile per la sola parte che eccede la plusvalenza reinvestita. I contribuenti di cui al comma 6 del presente articolo, ferma restando la disposizione di cui alla lettera b) del medesimo comma 6, possono computare in diminuzione le quote di ammortamento indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili". - L'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D P.R. n. 917/1986, come modificato dall' art. 7 del decreto-legge n. 69/1989 , è così formulato: "Art. 79 (Imprese minori). - 1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 66. 2. (Abrogato). 3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'art. 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'art. 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1. 4. (Abrogato). 5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76 e all'art. 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito d'impresa pur non risultando dalle registrazioni e annotazione nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75. 6. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri previsti dal successivo art. 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire. 7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979 , il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire. 8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 30 mila per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonchè degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all' art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento. 9. (Abrogato)". Per consultare le disposizioni richiamate nell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, soprariportato, ad esclusione degli articoli 70 e 80 qui trascritti, si veda nell'appendice alle note a corredo del D.L. n. 69/1989 (suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 137 del 14 giugno 1989, pag. 39 e seguenti). - Il testo dell' art. 2, comma 11, del D.L. n. 853/1984 è il seguente: "Agli effetti dei precedenti commi 9 e 10 i ricavi e i compensi si considerano conseguiti, le plusvalenze si considerano realizzate e le spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ovvero, per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel periodo d'imposta in cui si è verificata la percezione o l'erogazione. Tuttavia l'ammontare dei ricavi, dei compensi e delle plusvalenze e l'ammontare dei costi e delle minusvalenze ammessi in diminuzione sono determinati senza tenere conto di quelli che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , sono stati o avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad anni precedenti, e tenendo conto anche dei ricavi e dei compensi conseguiti a norma dello stesso decreto se costituiti da corrispettivi di operazioni registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno 1984 o in anni precedenti". - Il testo dell' art. 13, comma 2, del D.L. n. 69/1989 è il seguente: "Per gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi del regime forfetario di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , prorogato dal decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , ai quali, per effetto del presente decreto si applica, anche a seguito di opzione, il regime ordinario ovvero quello previsto dall'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere nel corso del quadriennio 1985-1988 concorrono a formare il reddito dell'anno 1989 o quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorchè tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a) ad f) del comma 9 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 853, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorchè sostenuti, registrati o erogati nel quadriennio 1985-1988. Concorrono altresì a formare il reddito dell'anno 1989 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo gli articoli 55 e 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, anche se riferibili a costi e ricavi del quadriennio 1985-1988. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorchè non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al 1› gennaio 1989 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantità sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate nel quadriennio, ovvero nell'anno 1988". - Per il testo dell'art. 59, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, si veda nelle note alle premesse.

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