Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 366/1995
Regolamento recante modalita' e termini tecnici delle operazioni di collaudo per il riaccertamento della potenza effettiva dei motori per imbarcazioni da diporto.
Riferimento normativo
DECRETO 1 giugno 1995, n. 366
Testo normativo
DECRETO n. 366/1995
# DECRETO 1 giugno 1995, n. 366
## Regolamento recante modalita' e termini tecnici delle operazioni di
collaudo per il riaccertamento della potenza effettiva dei motori per
imbarcazioni da diporto.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, sulla nautica da diporto; Visto il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378 , convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1994, n. 498 , recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 ; Visto in particolare l' art. 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1994, n. 498 , che consente ai possessori di motori che ne abbiano alterato caratteristiche e potenza, di sanare la propria posizione; Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1994, n. 664 , che detta norme per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio dei motori delle unità da diporto; Considerata la necessità di stabilire le modalità ed i termini tecnici delle singole operazioni di collaudo dei motori da regolarizzare; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consigilio di Stato n. 9/95 espresso nella adunanza generale del 16 marzo 1995; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota 574/N074; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Ai fini delle operazioni di accertamento della potenza dei motori di cui al comma 10-bis dell'art. 3 della legge 8 agosto 1994, n. 498 , sono stabilite le seguenti modalità e termini tecnici: se il motore per il quale è stato chiesto il riaccertamento di potenza deriva da altro motore della stessa marca omologato per potenza superiore, l'interessato per ottenere il riaccertamento di potenza deve presentare, ad integrazione della documentazione prevista dal comma 10-bis dell'art. 3 della legge 8 agosto 1994, n. 498 , la seguente documentazione: A) dichiarazione di conformità in doppia copia, come da modello allegato 1 al presente decreto, rilasciata dal rappresentante legale del costruttore o da persona investita di mandato speciale, da cui risulti che il motore in esame, una volta eliminati i sistemi di depotenziamento esistenti al momento dell'omologazione, ha assunto tutte le caratteristiche del motore di riferimento di maggiore potenza come da omologazione riportata sul retro della stessa dichiarazione di conformità; B) dichiarazione dell'interessato come da modello allegato 2 del presente decreto, di aver eliminato dal motore per il quale si chiede il riaccertamento di potenza, i sistemi di depotenziamento. A seconda dell'autorità che ha rilasciato il certificato d'uso del motore per il quale si chiede il riaccertamento di potenza, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ovvero l'autorità marittima completa e vista la parte della dichiarazione di conformità riservata all'ufficio, come da allegato 1, e provvede ad annotare sul certificato d'uso del motore la nuova potenza. Tale annotazione, ai sensi del comma 10-bis dell'art. 3 della legge 8 agosto 1994, n. 498 , dovrà riportare l'indicazione della potenza effettiva del motore espressa in kw e cv, secondo le risultanze del riaccertamento di potenza. 2. Nel caso in cui il motore per il quale sia stato richiesto il riaccertamento di potenza non derivi da altro motore omologato o per il quale comunque non sia stato possibile produrre alcuna dichiarazione di conformità, l'istante dovrà presentare apposita domanda di riaccertamento di potenza per singolo esemplare all'ente tecnico tramite l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o l'autorità marittima competente. L'ente tecnico sottoporrà il motore a verifiche e prove per la determinazione della potenza e delle caratteristiche ai sensi del decreto ministeriale 21 settembre 1994, n. 664 , e compilerà il relativo certificato di potenza. 3. Se il motore presentato in singolo esemplare risulti uguale ad altro motore già provato in precedenza, l'ente tecnico, senza sottoporlo a prove, redigerà un certificato di potenza sulla base dei dati accertati sul motore già sottoposto a prova. Le certificazioni di cui sopra verranno trasmesse ai competenti uffici che rilasceranno agli interessati un nuovo certificato d'uso del motore. 4. Gli allegati 1 e 2 fanno parte integrante del presente regolamento. 5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, in relazione alla entità delle istanze presentate, può predisporre un apposito calendario per l'effettuazione delle operazioni relative al riaccertamento di potenza dei motori. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 1 giugno 1995 Il Ministro: CARAVALE Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1995 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 238 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 50/1971 reca: "Norme sulla navigazione da diporto". - Il comma 10-bis dell'art. 3 del D.L. n. 378/1994 , aggiunto dalla legge di conversione n. 498/1994, prevede che: "I possessori di motori per unità da diporto aventi potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiore a 18,4 kw o a 25 cv e cilindrata superiore a quella prevista dall'art. 18, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per avvenuta alterazione del motore ed in particolare del relativo impianto di alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata, possono produrre all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ovvero all'autorità marittima che ha rilasciato la documentazione attestante la potenza del motore apposita istanza, a sanatoria della propria posizione, per chiedere, previo accertamento dell'ente tecnico, il rilascio di un nuovo certificato. In attesa del predetto accertamento, il certificato può essere rilasciato sulla base di una dichiaraziane sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato attestante l'effettiva potenza del motore. La dichiarazione deve essere accompagnata da copia del certificato del motore in possesso dell'interessato, nonchè dall'attestazione del pagamento di una tassa annua di lire 125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per il 1994 contestualmente all'istanza e per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella causale di versamento saranno riportate le caratteristiche e la matricola del motore nonchè la dizione 'riaccertamento potenzà. Copia del bollettino di versamento e dell'istanza, vistata dall'autorità alla quale essa è stata presentata, sarà custodita dall'interessato unitamente alla documentazione del motore, costituirà nel suo insieme documentazione sostitutiva e permetterà di circolare per il periodo massimo di quattro anni dalla data della dichiarazione stessa in attesa del rilascio della nuova certificazione. Per la conduzione delle unità da diporto spinte da motori di cui al presente comma sussiste l'obbligo della patente e, con effetto dal 1 gennaio 1995, se dovuto, il rispetto di quanto sancito dal comma 3-ter dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , introdotto dal comma 2 del presente articolo. Le modalità e i termini tecnici delle singole operazioni di collaudo di cui al presente comma saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per il testo del comma 10-bis dell'art. 3 del D.L. n. 378/1994 , aggiunto dalla legge di conversione n. 498/1994, si veda in nota alle premesse. - Per il titolo del D.M. n. 664/1994 si veda nelle premesse al presente decreto.
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