Decreto Ministeriale Contabilità

Decreto Ministeriale 372/2003

Regolamento recante criteri e modalita' per il recupero su entrate proprie di somme dovute da province e comuni, ai sensi dell'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Pubblicato: 13/01/2004 In vigore dal: 17/11/2003 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le modalità per il recupero delle somme dovute da comuni e province secondo il Decreto Ministeriale 372/2003?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 372/2003 disciplina il recupero di somme dovute da comuni e province nei casi in cui non sia stato possibile operare riduzioni dei trasferimenti erariali previsti da legge per gli anni 1999 e seguenti, a causa dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti stessi. Si applica agli enti locali che non hanno potuto beneficiare delle riduzioni previste dal decreto legislativo 446/1997, dalla legge 124/1999 e dalla legge 133/1999. Per i comuni, il recupero avviene nel 2003 attraverso la compartecipazione al gettito IRPEF, oppure mediante addizionale all'IRPEF in caso di insufficienza. Per le province, il recupero decorre dal 2003 all'atto della devoluzione del gettito d'imposta RC auto. Le somme recuperate vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al Ministero dell'Interno mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Questo meccanismo consente di completare le riduzioni di trasferimenti che non era stato possibile operare in precedenza, garantendo l'equilibrio finanziario degli enti locali.

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Riferimento normativo

DECRETO 17 novembre 2003, n. 372

Testo normativo

DECRETO n. 372/2003 # DECRETO 17 novembre 2003, n. 372 ## Regolamento recante criteri e modalita' per il recupero su entrate proprie di somme dovute da province e comuni, ai sensi dell'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' articolo 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , nella parte in cui prevede il recupero su entrate proprie degli enti locali nei casi in cui non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti erariali previste da disposizioni di legge per gli anni 1999 e seguenti a causa dell'inesistenza o insufficienza di trasferimenti erariali spettanti; Visto il comma 13 del medesimo articolo 31, il quale prevede che i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentite l'A.N.C.I. (Associazione nazionale dei comuni italiani) e l'U.P.I. (Unione delle province d'Italia); Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 luglio 2003; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di applicazione delle operazioni di recupero di somme nei confronti di province e comuni, previste dall' articolo 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , per i casi in cui non è stato possibile operare, in tutto o in parte, riduzioni di trasferimenti erariali conseguenti a maggiori entrate o minori oneri previsti da disposizioni di legge. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2003 ): «12. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'art. 61del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'art. 10, comma 11 , della legge 13 maggio 1999, n. 133 , al completamento di tali riduzioni si provvede: a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all' art. 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , nella misura stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell' art. 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni; b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 13. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12.». - Si riporta il testo vigente dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Nota all'art. 1: - Per il testo dell' art. 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , v. nelle note alle premesse.

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