Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 375/1988
Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.
Riferimento normativo
DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1988, n. 375
Testo normativo
DECRETO MINISTERIALE n. 375/1988
# DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1988, n. 375
## Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n.
426, sulla disciplina del commercio.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO VISTA la legge 11 giugno 1971, n. 426 , recante norme sull'esercizio dell'attività di vendita di merci e sull'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande. VISTA la legge 20 novembre 1971, n. 1062 , che istituisce una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , alla quale debbono iscriversi coloro che esercitano l'attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico; VISTA la legge 22 dicembre 1972, n. 903 , modificativa dell' art. 42, primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426 ; VISTA la legge 18 maggio 1973, n. 275 , modificativa dell' art. 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ; VISTA la legge 30 luglio 1974, n. 324 , modificativa dell' art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ; VISTA la legge 30 luglio 1974, n. 325 , modificativa degli artt. 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ; VISTA la legge 14 ottobre 1974, n. 524 , recante norme sulla somministrazione di alimenti e bevande; VISTA la legge 5 luglio 1975, n. 320 , modificativa degli artt. 1 , 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ; VISTO l' art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , che istituisce una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , nella quale debbono iscriversi i titolari e i gestori delle imprese esercenti l'attività ricettiva, modificato dall' art. 3-ter della legge 27 marzo 1987, n. 121 ; VISTO l' art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 , convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 ; VISTO l' art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697 , converito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 , come riformulato dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 , converito dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 ; CONSIDERATA la necessità di modificare ed integrare le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426 ; VISTO l' art. 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emazione delle norme di esecuzione; SENTITE le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo; DECRETA: Art. 1 (Definizioni) Agli effetti del presente decreto per "legge" si intende la legge 11 giugno 1971, n. 426 ; per "registro" il registro degli esercenti il commercio, all'ingrosso e al minuto, la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande di cui all'art. 1 della legge e l'attività ricettiva di cui all' art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ; per "autorizzazione" sia l'autorizzazione alla vendita prevista dalla legge, sia la licenza di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ; per "preposto" la persona iscritta nell'elenco di cui all'art. 9 della legge; per "camera di commercio" la camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura; per "somministrazione di alimenti o bevande" il consumo sul posto di tali prodotti; per "stagione" un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; per "tabelle merceologiche" o "tabelle" si intendono le tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al presente decreto; per "specializzazioni merceologiche" le tabelle merceologiche suindicate o categorie di prodotti oppure, se si tratta di somministrazione di alimenti o bevande, i tipi di pubblici esercizi di cui al successivo art. 32, commi 1 e 2; per "utilizzatori in grande" di cui all'art. 1, n. 1, della legge, le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite ed i loro consorzi, nonchè gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attività; per "gestore" di imprese esercenti l'attività ricettiva di cui all' art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , si intende il soggetto al quale l'azienda è stata trasferita perchè ne assuma in proprio la gestione per la durata stabilita. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art. 26, comma 6) l'abrogazione del presente provvedimento "a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , e alla attività ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217 ".
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