Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 378/1988
Utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988.
Riferimento normativo
DECRETO 5 agosto 1988, n. 378
Testo normativo
DECRETO n. 378/1988
# DECRETO 5 agosto 1988, n. 378
## Utilizzazione in via transitoria di indicazioni
geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da
tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988.
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977; Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 30 luglio 1978, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987; Considerato che sono tuttora in corso le procedure per il riconoscimento delle indicazioni geografiche dei vini da tavola e di delimitazione delle rispettive zone di produzione, nonchè di autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi relativi ai nomi dei vitigni e/o al modo di elaborazione dei vini; Ritenuto, in consegenza di quanto sopra precisato, che sussiste ancora l'esigenza di consentire in via transitoria ai vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1988 l'utilizzazione nella loro designazione e presentazione delle indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive; Decreta: Art. 1 È consentito utilizzare, nella designazione e presentazione dei vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1988, le indicazioni geografiche e le relative indicazioni aggiuntive riportate nell'annesso elenco che forma parte integrante del presente decreto, a condizione che le ditte interessate provvedano a presentare alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio le dichiarazioni delle uve di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977. NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamemnto CEE n. 355/79 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 54 del 5 marzo 1979. - Il D.M. 21 dicembre 1977 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 gennaio 1978 . - Il D.M. 2 novembre 1978 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 9 dicembre 1978 . - Il D.M. 5 agosto 1982 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 26 agosto 1982 . - Il D.M. 9 dicembre 1983 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 16 gennaio 1984 . - Il D.M. 30 luglio 1987, n. 368 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 209 dell'8 settembre 1987. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 17 del D.M. 21 dicembre 1977 (per il titolo si veda nelle premesse e per gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale si veda nelle relative note) è il seguente: "Art. 17. - I produttori di uve singoli o associati che intendono destinare le stesse alla produzione di vini da tavola con indicazione geografica, sono tenuti a presentare, prima di vinificare le uve in questione o di consegnarle a terzi per la vinificazione - e comunque entro i termini previsti per la denuncia di produzione del vino di cui al regolamento n. 134/62 del 25 ottobre 1962 ed al decreto ministeriale 24 luglio 1976 - una dichiarazione, in duplice copia, alle camere di commercio, industria e agricoltura competenti per territorio nel quale devono essere indicati il nome del "vino da tavola con indicazione geografica" che si intende utilizzare, la quantità di uve prodotte e la superficie globale dei terreni vitati, dalla quale le uve derivano, compresi nell'unità geografica di produzione. Una copia della detta dichiarazione, vistata dalle dette camere di commercio, industria e agricoltura sarà restituita, a cura delle stesse, agli interessati a comprova dell'esatta utilizzazione dell'indicazione geografica per il vino da tavola cui essa si riferisce. Nel caso in cui i produttori di uve non provvedano alla vinificazione delle stesse, sono tenuti a rilasciare ai concessionari, all'atto della cessione delle dette uve, una dichiarazione nella quale devono essere indicati il nome del vino da tavola che si intende utilizzare e la quantità di uve cedute, nonchè il riferimento agli estremi della dichiarazione di cui al precedente comma annotando gli estremi del trasferimento sulla copia di dichiarazione suddetta".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 378/1988 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Altre normative del 1988
Modificazioni alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugn…
Decreto del Presidente della Repubblica 598
Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Pale…
Decreto del Presidente della Repubblica 597
Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura e convitto annesso in…
Decreto del Presidente della Repubblica 596
Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Cava dei Tirreni.
Decreto del Presidente della Repubblica 593
Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Rimini.
Decreto del Presidente della Repubblica 594