Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 379/1991
Regolamento riguardante modificazione all'art. 59 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante: "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio".
Riferimento normativo
DECRETO 7 agosto 1991, n. 379
Testo normativo
DECRETO n. 379/1991
# DECRETO 7 agosto 1991, n. 379
## Regolamento riguardante modificazione all'art. 59 del decreto
ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante: "Norme di esecuzione
della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio".
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l' art. 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , recante norme sulla disciplina del commercio; Visto l'art. 59 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 , che stabilisce le modalità di indicazione del prezzo di vendita delle merci e le esenzioni dal relativo obbligo; Ravvisata l'opportunità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto art. 59, relativamente ai beni artistici e di antiquariato, ai prodotti di oreficeria ed alle pietre preziose; Sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo; Visto l' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 18934 del 2 agosto 1991); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Dopo il primo comma dell'art. 59 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 , sono aggiunti i seguenti commi: " 1-bis. Per i soggetti che esercitano le attività di vendita al pubblico o di esposizione al fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, l'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto mediante apposizione del prezzo di vendita sulla documentazione di cui all' art. 2, primo comma, della legge 20 novembre 1971, n. 1062 . 1-ter. L'indicazione del prezzo dei prodotti dell'industria orafa e delle pietre preziose esposti per la vendita, ai sensi del comma 1, può avvenire mediante apposizione su cartellini collegati dall'oggetto e posti in modo non visibile dall'esterno dell'esercizio". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 agosto 1991 Il Ministro: BODRATO Visto, il Guardasigili: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1991 Registro n. 20 Industria, foglio n. 7 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 41 della legge n. 426/1971 è il seguente: "Art. 41 (Regolamento di esecuzione). - Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato emanerà il regolamento di esecuzione, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo. Il regolamento potrà prevedere per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire cinquemila a lire cinquecentomila". - Il testo dell' art. 59 del D.M. n. 375/1988 , come modificato dall'art. 1 del decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 59 (Pubblicità dei prezzi). - 1. Le merci esposte, per la vendita al minuto, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale, o nelle immediate adiacenze dell'esercizio, o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare, in modo chiaro e ben visibile, l'indicazione del prezzo di vendita. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo. 1- bis. Per i soggetti che esercitano le attività di vendita al pubblico o di esposizione al fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, l'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto mediante apposizione del prezzo di vendita sulla documentazione di cui all' art. 2, primo comma, della legge 20 novembre 1971, n. 1062 . 1- ter. L'indicazione del prezzo dei prodotti dell'industria orafa e delle pietre preziose esposti per la vendita, ai sensi del comma 1, può avvenire mediante apposizione su cartellini collegati all'oggetto e posti in modo non visibile dall'esterno dell'esercizio. 2. Gli autoveicoli, i motoveicoli, le macchine, i pezzi di ricambio per autoveicoli, per motoveicoli e macchine, il materiale per gli impianti elettrici e i materiali da costruzione non sono soggetti alla norma di cui al comma 1, purchè per l'adempimento dell'obbligo della pubblicità dei prezzi siano messi a disposizione degli acquirenti cataloghi e listini della impresa fornitrice o di quella di vendita, con indicazioni atte ad individuare il tipo di merce e il corrispondente prezzo al pubblico. 3. La norma di cui al comma 1 non si applica ai giornali e alle riviste. 4. Negli esercizi e nei reparti di esercizio organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo di cui al comma 1 va osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. 5. Nell'esercizio del commercio ambulante di cui all'art. 3 della legge e alla legge 19 maggio 1976, n. 398 , l'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo va osservato soltanto nella vendita dei prodotti alimentari e dei prodotti di cui alla tabella IX, esposti sui banchi di vendita. 6. Le norme del presente articolo sono applicabili ai libri quando essi non abbiano il prezzo indicato in copertina o in un catalogo messo a disposizione degli acquirenti". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per il testo vigente dell' art. 59 del D.M. n. 375/1988 si veda in nota alle premesse. - Il primo comma dell'art. 2 della legge n. 1062/1971 (Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte) prevede che: "Chiunque esercita una delle attività previste all'articolo 1 (vendita al pubblico o esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, n.d.r.) deve porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione".
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