Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 379/1992
Regolamento recante applicazione del regolamento CEE n. 3842 del Consiglio del 1' dicembre 1986 che fissa le misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte ed a scoraggiarne il commercio internazionale.
Riferimento normativo
DECRETO 28 aprile 1992, n. 379
Testo normativo
DECRETO n. 379/1992
# DECRETO 28 aprile 1992, n. 379
## Regolamento recante applicazione del regolamento CEE n. 3842 del
Consiglio del 1' dicembre 1986 che fissa le misure intese a vietare
l'immissione in libera pratica di merci contraffatte ed a
scoraggiarne il commercio internazionale.
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l' art. 35 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , che integra le disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 1 dicembre 1986, n. 3842/86, del Consiglio ; Visto il predetto regolamento CEE n. 3842/86 , che fissa le misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte ed a scoraggiarne il commercio internazionale; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Considerato che l'art. 35, comma 6, della citata legge 29 dicembre 1990, n. 428 , prevede l'emanazione di ulteriori disposizioni anche al fine della verifica e dell'eventuale accertamento della contraffazione delle merci dichiarate per la immissione in libera pratica; Considerato, peraltro, che le disposizioni specifiche del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , non conferiscono alle istituzioni della Comunità il potere di adottare tutte le disposizioni necessarie a tale scopo e considerata la necessità di integrare le disposizioni comunitarie cui devono essere soggette le merci riconosciute contraffatte; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 25 luglio 1991 ed in quella del 21 novembre 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell' art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 151/5310 del 21 aprile 1992); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. La richiesta di cui all' art. 3 del regolamento CEE 1 dicembre 1986, n. 3842/86 del Consiglio , volta ad assicurare l'intervento della dogana per vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, da presentare alla Direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, deve contenere: a) il nome, il cognome, il domicilio del richiedente ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede sociale; b) la descrizione, come risulta registrata presso gli organi competenti, del marchio che si intende tutelare, di cui il richiedente è titolare ai sensi dell' art. 1, comma 2, lettera b), del regolamento CEE n. 3842/86 , con l'indicazione della posizione tariffaria delle relative merci; c) la descrizione del marchio contraffatto; d) la denominazione commerciale delle merci recanti il marchio contraffatto e, ove possibile, l'indicazione della loro posizione tariffaria, dell'origine e provenienza; e) l'indicazione della dogana o delle dogane presso cui le merci potranno essere dichiarate per l'immissione in libera pratica; f) il periodo per il quale è richiesto l'intervento della dogana; tale periodo, anche se prorogato, non può essere superiore a sei mesi. 2. La richiesta deve essere corredata di: a) un documento attestante che il richiedente è titolare del marchio ai sensi dell' art. 1, comma 2, lettera b) del regolamento CEE n. 3842/86 ; b) una dichiarazione con la quale il richiedente si assume la responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati all'importatore o a terzi dal provvedimento di sospensione di cui all' art. 5 del regolamento CEE n. 3842/86 , e si impegna a costituire una cauzione a parziale copertura di tali danni, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento; c) ricevuta del versamento effettuato sul capitolo di bilancio del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appositamente istituito, a titolo di spese per la procedura di sospensione dell'immissione in libera pratica in base alle tabelle approvate annualmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro. 3. Qualora il marchio non risulti più validamente registrato, il titolare di esso deve informare la Direzione generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il regolamento CEE n. 3842/86 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 357 del 18 dicembre 1986. Con regolamento CEE n. 3077/87 della Commissione del 14 ottobre 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 291 del 15 ottobre 1987) sono state stabilite le disposizioni di applicazione del regolamento dianzi citato. Nota alle premesse: - Il testo dell' art. 35 della legge n. 428/1990 (Legge comunitaria per il 1990) è il seguente: "Art. 35 (Applicazione del regolamento CEE n. 3852/86 del Consiglio sulle merci contraffatte). - 1. Per l'applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio , che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, le disposizioni del regolamento medesimo sono integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo. 2. Competente a ricevere le domande di sospensione dell'immissione in libera pratica di merci contraffatte, ai sensi del citato regolamento, è la Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, che provvede sentito, ove necessario, un apposito comitato istituito a norma del comma 3. 3. Il Comitato è composto da tre funzionari del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che lo presiede, e da tre funzionari designati, rispettivamente, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. 4. La decisione di accoglimento è trasmessa alle dogane indicate nella domanda, che la eseguono con le forme e modalità previste dal predetto regolamento; trascorsi dieci giorni lavorativi dalla sospensione dell'immissione in libera pratica, le merci vengono comunque svincolate se la dogana non riceve formale comunicazione dell'avvenuta presentazione del ricorso di merito alla competente autorità giudiziaria o di misure conservative da questa adottate. 5. Il richiedente è responsabile per ogni eventuale danno arrecato all'importatore e a terzi ed è tenuto a prestare cauzioni a parziale copertura dei danni medesimi. È altresì tenuto ad anticipare le spese di procedura ed a corrispondere le eventuali spese di magazzinaggio. 6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze emana, con proprio decreto, le opportune, ulteriori disposizioni per l'applicazione delle norme del citato regolamento e delle norme di cui al presente articolo, anche al fine della verifica e dell'eventuale accertamento della contraffazione delle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica". - Per il regolamento CEE n. 3842/86 si veda in nota al titolo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottopposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive, nell'ordine, il testo delle disposizioni del regolamento CEE n. 3842/86 alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 1, comma 2, lettera b). - 2. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) (omissis); b) titolare del marchio: il titolare del marchio di fabbrica o di commercio e qualsiasi altra persona autorizzata a usare detto marchio o il loro rappresentante". "Art. 3. - 1. In ogni Stato membro il titolare del marchio può presentare una richiesta scritta alle autorità competenti perchè le autorità doganali rifiutino lo svincolo della merce contraffatta dichiarata per l'immissione in libera pratica in questo Stato membro, qualora egli abbia fondate ragioni di sospettare che si progetti l'importazione di tali merci contraffatte nello stesso Stato membro. 2. La richiesta di cui al paragrafo 1 deve contenere tutte le informazioni utili di cui dispone il titolare del marchio per consentire alle autorità competenti di deliberare sulla domanda con piena cognizione di causa, in particolare deve contenere una descrizione delle merci sufficientemente precisa per consentire alle autorità doganali di riconoscerle. La richiesta deve essere corredata di un documento che dimostri che il richiedente è il titolare del marchio per le merci in questione. La richiesta deve indicare il periodo in cui è richiesto l'intervento delle autorità doganali. Si può esigere dal richiedente una somma destinata a coprire le spese amministrative occasionate dal disbrigo della richiesta. 3. L'autorità a cui è rivolta una richiesta redatta conformemente al paragrafo 2 delibera sulla richiesta stessa e ne informa per iscritto il richiedente. Qualora essa accolga la richiesta, essa fissa il periodo durante il quale le autorità doganali possono intervenire. Tale periodo può essere prorogato, su richiesta del titolare del marchio, dall'autorità che ha preso la decisione iniziale. Gli Stati membri possono esigere che il titolare del marchio costituisca, allorchè la sua richiesta sia stata accolta o la concessione dello svincolo sia sospesa per una spedizione di merci in applicazione dell'art. 5, paragrafo 1, una garanzia destinata a coprire la sua eventuale responsabilità nei confronti dell'importatore qualora la procedura avviata in applicazione dell'art. 5, paragrafo 1, non sia più proseguita a causa di un atto o di un'omissione del titolare del marchio o qualora venga successivamente stabilito che le merci in questione non sono merci contraffatte. Il titolare del marchio deve informare l'autorità di cui al paragrafo 1, qualora il marchio non sia più validamente registrato. L'autorità competente può altresì esigere che il richiedente sia tenuto al pagamento delle spese occasionate dal mantenimento delle merci sotto controllo doganale in applicazione dell'art. 5 o dal fatto di aver avviato un'azione in giustizia in cui il titolare del marchio non sia parte, e a costituire una garanzia per assicurare il pagamento di tale importo. 4. Gli Stati membri possono designare le stesse autorità doganali come autorità competenti per deliberare sulla domanda di cui al presente articolo". "Art. 5. - 1. L'ufficio doganale a cui è stata trasmessa, in applicazione dell'art. 4, la decisione che dà seguito alla richiesta del titolare del marchio sospende la concessione dello svincolo, se constata, eventualmente previa consultazione del richiedente, che talune merci, dichiarate per l'immissione in libera pratica, corrispondono alla descrizione delle merci contraffatte contenuta nella decisione. Esso ne informa il dichiarante nonchè l'autorità che ha deliberato sulla richiesta. L'ufficio doganale o l'autorità summenzionata informa inoltre il richiedente in merito a detta misura. Durante l'esame delle merci, l'ufficio doganale può procedere a prelievi di campioni per facilitare l'espletamento della procedura. 2. Le disposizioni vigenti nello Stato membro sul cui territorio le merci sono state dichiarate per l'immissione in libera pratica sono applicabili: a) per adire l'autorità competente a deliberare sul merito e per informarne immediantamente l'ufficio doganale di cui al paragrafo 1, a meno che detto ufficio non abbia proceduto lui a detto atto; b) per elaborare la decisione che detta autorità dovrà prendere. I criteri da seguire per prendere questa decisione sono gli stessi che servono per stabilire se merci prodotte nello Stato membro interessato violano i diritti del titolare del marchio. Le decisioni adottate dalla competente autorità devono essere motivate".
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