Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 392/1997

Regolamento recante norme per l'individuazione di categorie di documenti formati dal Ministero per le politiche agricole o da questo detenuti definitivamente, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso.

Pubblicato: 12/11/1997 In vigore dal: 05/09/1997 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 5 settembre 1997, n. 392

Testo normativo

DECRETO n. 392/1997 # DECRETO 5 settembre 1997, n. 392 ## Regolamento recante norme per l'individuazione di categorie di documenti formati dal Ministero per le politiche agricole o da questo detenuti definitivamente, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso. IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ; Visto l' articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 29 gennaio 1996 le cui osservazioni sono state integralmente recepite con l'atto comunicato alla stessa commissione dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il 9 agosto 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 16 giugno 1997 ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota n. 7613 del 22 luglio 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento individua, in conformità con l' articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , le categorie di documenti formati dal Ministero per le politiche agricole o da questo detenuti definitivamente, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all' articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ed all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale". - Il testo dell' art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , è il seguente: "4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2". - Il testo dell' art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , è il seguente: "Art. 8. - 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all' art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo. 2. I dicumenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 4. Le categorie di cui all' art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica. 5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall' art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonchè all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonchè all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici". - Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , è il seguente: "2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici".

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