Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 395/1987
Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale.
Riferimento normativo
DECRETO 7 agosto 1987, n. 395
Testo normativo
DECRETO n. 395/1987
# DECRETO 7 agosto 1987, n. 395
## Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso
personale.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 , concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visti i decreti ministeriali: 3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31 agosto 1974 ; 27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 1975 ; 13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975 ; 18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979 ; 2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980 ; 25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981 ; 2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 de 22 luglio 1982; 20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982 ; 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985 ; recanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto 21 marzo 1973 sopracitato; Vista la direttiva della commissione CEE del 23 luglio 1986, recante modifica alla direttiva del Consiglio (CEE) n. 83/229 del 25 aprile 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 123 dell'11 maggio 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari; Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973, necessarie per il recepimento della direttiva comunitaria suddetta; Ritenuto di provvedere, nell'occasione, ad ulteriori modificazioni ed integrazioni del decreto 21 marzo 1973 già citato; Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 11 febbraio 1987 le cui conclusioni si intendono qui richiamate; Visto l' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 ; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Decreta: Art. 1 Nell'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riportato nelle premesse, così come modificato dal decreto ministeriale 4 aprile 1985, alla sezione 3-bis - cellulosa rigenerata, parte prima: pellicola di cellulosa rigenerata non verniciata, nella colonna intestata: condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego, in corrispondenza dei trattini - "Bis (2-idrossietil) etere [dietilenglicole] e - Etandiolo [monoetilenglicole]" le limitazioni esistenti vengono così modificate: "Soltanto per le pellicole destinate a venire verniciate e successivamente impiegate per prodotti alimentari non umidi, che non contengano cioè acqua allo stato libero in superficie. La quantità totale di bis (2-idrossietil) etere e di etandiolo presente in un prodotto alimentare posto a contatto con tali pellicole non deve essere superiore a 50 mg/kg di prodotto alimentare;". NOTE Nota all'art. 1: L'allegato II, sezione 3-bis, del D.M. 21 marzo 1973, nel testo modificato di cui al D.M. 4 aprile 1975 riporta, in applicazione di apposita direttiva comunitaria, l'elenco delle sostanze ammesse nella produzione di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con gli alimenti, con la previsione di eventuali condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego.
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