Decreto Ministeriale Contabilità

Decreto Ministeriale 40/2008

Modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Pubblicato: 14/03/2008 In vigore dal: 18/01/2008 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative che le pubbliche amministrazioni devono seguire prima di effettuare pagamenti a beneficiari, secondo il Decreto Ministeriale 40/2008?

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Il Decreto Ministeriale 40/2008 disciplina le procedure che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica devono adottare prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura. In particolare, stabilisce che prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro, il soggetto pubblico deve verificare se il beneficiario risulta inadempiente nei confronti dell'Erario, consultando il sistema informativo gestito da Equitalia Servizi S.p.A., che centralizza le informazioni sugli inadempienti contenute nelle banche dati degli agenti della riscossione. L'inadempimento è definito come il mancato versamento di almeno 5.000 euro entro 60 giorni dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. La verifica deve essere effettuata da un operatore incaricato dal soggetto pubblico, il quale riceve una comunicazione da Equitalia Servizi S.p.A. che conferma l'assenza o la presenza di inadempienze. Questo meccanismo rappresenta uno strumento di contrasto all'evasione fiscale, impedendo che risorse pubbliche vengano erogate a soggetti che hanno debiti tributari significativi non ancora estinti.

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Riferimento normativo

DECRETO 18 gennaio 2008, n. 40

Testo normativo

DECRETO n. 40/2008 # DECRETO 18 gennaio 2008, n. 40 ## Modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , recante disposizioni in materia di adempimenti che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica effettuano prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura, introdotto dall' articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 ; Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 48-bis, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 48-bis; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare; Visto l' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante la ricognizione degli enti ricompresi nella nozione di pubblica amministrazione; Visto l' articolo 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , che dispone che le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante la Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A.; Rilevato che Equitalia Servizi S.p.A., società controllata da Equitalia S.p.A., gestisce le attività informatiche condivise tra gli agenti della riscossione; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante il codice dell'amministrazione digitale ; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante il codice in materia di protezione dei dati personali ; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell' articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003 , espresso nell'adunanza del 25 luglio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 ottobre 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-19462, in data 4 dicembre 2007; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: a) «soggetti pubblici»: le Amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , e le società a totale partecipazione pubblica; b) «beneficiario»: il destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a ((5.000)) euro da effettuarsi da parte dei soggetti pubblici; ((1)) c) «agenti della riscossione»: Equitalia S.p.A. e le società dalla stessa partecipate, ai sensi dell' articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 ; d) «sistema informativo»: l'insieme delle informazioni relative ai beneficiari che risultano inadempienti, contenute nelle banche dati condivise tra gli agenti della riscossione, con gestione delle attività informatiche da parte di Equitalia Servizi S.p.A., e delle procedure di interrogazione di tali banche dati e di comunicazione delle relative informazioni; e) «inadempimento»: il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di sessanta giorni previsto dall' articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 , dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a ((5.000)) euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , attuato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321 ; ((1)) f) «verifica»: il controllo che i soggetti pubblici devono effettuare, ai sensi dell' articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 , prima di effettuare il pagamento, per accertare se sussiste un inadempimento da parte del beneficiario; g) «operatore»: la persona fisica incaricata dal soggetto pubblico di effettuare la verifica; h) «comunicazione»: la risposta con la quale Equitalia Servizi S.p.A. informa che non risulta ovvero risulta un inadempimento da parte del beneficiario, in quest'ultimo caso con la completa indicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 988) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1º marzo 2018.

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Il DM 40/2008 è il riferimento normativo per la verifica dei debiti tributari e degli inadempienti prima dei pagamenti pubblici, disciplinando l'utilizzo del sistema informativo di Equitalia Servizi S.p.A. e la consultazione delle cartelle di pagamento. Commercialisti, consulenti fiscali e responsabili amministrativi delle PA consultano questa normativa per comprendere gli obblighi di verifica, i criteri di inadempimento, la soglia dei 5.000 euro e le procedure di comunicazione con gli agenti della riscossione.

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