Determinazione del costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio di una s.n.c. a seguito della rivalutazione degli immobili effettuata dalla società di persone, in regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'articolo 15, commi da 16 a 23 del decreto–legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Come si determina il costo fiscale della partecipazione in una società di persone quando la società ha effettuato una rivalutazione di immobili in regime di contabilità semplificata e successivamente è passata a?
Spiegato da FiscoAI
Questo interpello affronta una questione tecnica rilevante per i soci di società immobiliari che intendono conferire le loro quote in altre società. Quando una società di persone rivaluta immobili in regime di contabilità semplificata (come avvenuto nel 2008 con il decreto-legge 185/2008), non iscrive alcun saldo attivo di rivalutazione vincolato, a differenza di quanto accade in contabilità ordinaria. Se successivamente la società passa a contabilità ordinaria, il maggior valore dei beni rivalutati viene iscritto in contropartita come riserva libera (non vincolata), non come riserva in sospensione d'imposta. Secondo l'Agenzia delle Entrate, questa riserva libera non incrementa il costo fiscale della partecipazione del socio, perché manca l'imputazione di reddito per trasparenza prevista dall'articolo 68, comma 6 del TUIR. Di conseguenza, il socio non beneficia di un aumento del costo fiscale della partecipazione derivante dalla rivalutazione effettuata in contabilità semplificata, nemmeno dopo il passaggio a contabilità ordinaria.
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Riferimento normativo
Determinazione del costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio di una s.n.c. a seguito della rivalutazione degli immobili effettuata dalla società di persone, in regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'articolo 15, commi da 16 a 23 del decreto–legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 178/2024
OGGETTO: Determinazione del costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio
di una s.n.c. a seguito della rivalutazione degli immobili effettuata
dalla società di persone, in regime di contabilità semplificata, ai sensi
dell'articolo 15, commi da 16 a 23 del decreto–legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante, titolare di una quota di partecipazione pari al 50 per cento del
capitale sociale di una società immobiliare (di seguito, ''Immobiliare s.n.c.''), rappresenta
di voler procedere ad un'operazione riorganizzativa per conferire le quote detenute
nell'Immobiliare s.n.c. in una società neocostituita.
Prima dell'operazione di conferimento, Immobiliare s.n.c. si trasformerà in
società a responsabilità limitata. Successivamente i soci conferiranno nella newco le
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partecipazioni della società trasformata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 177 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito Tuir).
L'Istante dichiara che:
Immobiliare s.n.c. «risulta avere al 31.12.2022 una situazione di maggiori
utili civilistici rispetto ai redditi fiscali imputati per trasparenza di € 193.440,00» e,
in risposta alla richiesta di documentazione integrativa, ha inviato un prospetto per
documentare in dettaglio come è emersa, nel corso degli anni, tale differenza;
Immobiliare s.n.c. nel 2008 ha fruito della rivalutazione civilistica e fiscale degli
immobili disciplinata dall'articolo 15, commi da 16 a 23 del decretolegge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per effetto
del versamento dell'imposta sostitutiva prevista dalla disposizione sopra richiamata, a
parere dell'Istante, la propria quota nella Immobiliare s.n.c. «ha ottenuto un incremento
di valore per € 1.211.560,00».
Tenuto conto che l'Istante intende conferire in una società neocostituita la
partecipazione detenuta in Immobiliare s.n.c., chiede:
se «l'imputazione di perdite fiscali per trasparenza al socio, determinate da
variazioni diminutive riferite a ricavi e altri proventi iscritti nel conto economico ma non
imponibili (contributi Covid, super e iper ammortamenti, ecc.), possa portare il costo
fiscale della partecipazione al di sotto dello zero»;
« se la rivalutazione dei beni effettuata dalla società immobiliare in regime
di contabilità semplificata determini un effetto incrementativo del costo fiscale della
partecipazione dei soci, tenendo altresì presente che la stessa società ha adottato negli
anni successivi il regime di contabilità ordinaria.».
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In relazione al primo quesito, l'Istante ritiene che per, effetto dell'articolo 68,
comma 6 del Tuir, nella parte in cui dispone che per le partecipazioni in società di persone
«il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal
costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputatiti, gli utili distribuiti
al socio», il costo fiscale della partecipazione «si modifica anche per effetto di eventi
quali il risultato fiscale attribuito per trasparenza ai soci e la distribuzione dell'utile
agli stessi soci.». Tale ''meccanismo'', considerata la formulazione letterale della norma,
«non dovrebbe mai portare il costo fiscale della partecipazione al di sotto dello zero,
in quanto la distribuzione dell'utile decrementa il costo ma sempre nei limiti del reddito
imputato per trasparenza.».
Inoltre, l'attribuzione di perdite fiscali al socio «potrebbe portare il costo fiscale
della partecipazione al di sotto dello zero ma tale fattispecie non potrebbe in alcun modo
essere soggetta a tassazione mancando qualsiasi presupposto reddituale.».
L'Istante conclude che «in costanza di partecipazione le regole previste dall'art.
68, co. 6, del TUIR, non contemplano la possibilità che il costo fiscale della
partecipazione del socio scenda al di sotto dello zero (semmai il costo può solo
azzerarsi).».
In relazione al secondo quesito, l'Istante evidenzia che Immobiliare s.n.c. ha
rivalutato gli immobili detenuti nell'anno d'imposta 2008 quando adottava il regime
contabile semplificato e che, solo successivamente, ha optato per il regime contabile
ordinario. La prassi dell'amministrazione finanziaria (paragrafo 4.2 della circolare 26
gennaio 2001, n. 5/E), citata nell'istanza di interpello, evidenzia che per i soggetti in
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contabilità semplificata «non si applica il corpo di norme che disciplina il saldo attivo di
rivalutazione, essendo questo legato all'evidenza di un dato (l'ammontare della riserva)
desumibile dal bilancio. In altri termini, tali contribuenti possono rivalutare i beni senza
dover osservare alcuna cautela in relazione al saldo attivo.».
Inoltre, la circolare 15 luglio 2005, n. 33/E ha precisato che «per quanto concerne
le società di persone, l'affrancamento delle riserve in sospensione mediante il pagamento
dell'imposta sostitutiva produce i medesimi effetti che si sarebbero generati in caso di
tassazione ordinaria.
Pertanto, per evitare un fenomeno di doppia imposizione sul medesimo reddito,
l'importo assoggettato ad imposta sostitutiva, il cui onere è a carico della società,
si considera imputato per trasparenza al socio, senza scontare ulteriore imposizione.
Ne consegue che ai sensi del comma 6 dell'art. 68 del TUIR il costo fiscale della
partecipazione è aumentato dell'importo assoggettato all'imposta sostitutiva e sarà
diminuito, fino a concorrenza del reddito tassato, degli utili distribuiti al socio, per il
quale tale distribuzione non comporterà alcuna tassazione.».
Per quanto sopra esposto, l'Istante ritiene che il versamento dell'imposta
sostitutiva effettuato in occasione della rivalutazione dei beni d'impresa da parte della
società in regime di contabilità semplificata debba essere attribuito per ''trasparenza'' ai
soci e conseguentemente incrementare il costo fiscale della partecipazione.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 11, comma 1, lettera a), dello Statuto dei diritti del contribuente,
come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
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156 (formulazione vigente alla data di presentazione dell'interpello), disponeva che «il
contribuente può interpellare l'Amministrazione finanziaria per ottenere una risposta
riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di
obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta
qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle
medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza».
Avvalendosi dell'istituto dell'interpello, disciplinato dal predetto articolo 11 e
dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 gennaio 2016, come
modificato dal successivo provvedimento del 1° marzo 2018, alla luce dei chiarimenti
di cui alla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, il contribuente può a tal fine presentare
un'apposita istanza che, a pena di inammissibilità, deve, tra l'altro, contenere:
a) «la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, da valutarsi
alla luce della possibilità di rendere una risposta al quesito prospettato»;
b) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione
o la disapplicazione;
c) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta.
In ordine al contenuto delle istanze di interpello, l'articolo 3, comma 1, lettera c),
del citato decreto n. 156 del 2015 dispone che l'istanza deve contenere la circostanziata
e specifica descrizione della fattispecie.
L'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 156 del 2015 dispone
l'inammissibilità delle istanze per le quali si verifica la mancanza della circostanziata e
specifica descrizione del caso ''concreto e personale''.
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Nel caso di specie, con riferimento al primo quesito relativo all'effetto
dell'imputazione di perdite fiscali conseguite dalla Immobiliare s.n.c., sul costo fiscale
della partecipazione detenuta dal socio istante, si fa presente che lo stesso non riguarda un
caso ''concreto e personale'' in quanto, come risulta dall'istanza e dalla documentazione
integrativa presentata, la società Immobiliare s.n.c. non ha mai conseguito né imputato
perdite fiscali ai propri soci.
Pertanto, in applicazione della normativa e prassi sopra illustrata, detto quesito
deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 156 del 2015, con la conseguenza che non si producono gli effetti
di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (nella formulazione vigente
alla data di presentazione dell'interpello).
In merito al secondo quesito, si evidenzia che la circolare 1° marzo 2022, n. 6/E
(cfr. quesito 3.2) ha trattato il tema della disciplina «del saldo attivo di rivalutazione di
un bene immobile da parte di società in contabilità ordinaria che ha rivalutato il bene,
ai sensi del decretolegge n. 185 del 2008, in un periodo d'imposta precedente, in cui
adottava la contabilità semplificata».
Il documento di prassi richiamato ha evidenziato che con «la circolare n. 57/E del
18 giugno 2001, è stato precisato che, nell'ipotesi di passaggio dal regime di contabilità
semplificata a quello di contabilità ordinaria, la mancanza di una contabilità generale e
del bilancio non consente ai soggetti che si avvalgono di regimi semplificati di effettuare
accantonamenti a riserva e, pertanto, non è configurabile in nessun caso la distribuzione
di una riserva.
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Al momento della successiva attivazione della contabilità sistematica, il
contribuente dovrà costituire i saldi patrimoniali di partenza secondo le disposizioni
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. In tal
caso, l'iscrizione in contabilità dei beni rivalutati non comporterà la ricostruzione di
alcuna riserva di rivalutazione.
Inoltre, con la circolare. n. 37/E del 2016 seppur in tema di «Disciplina
dell'assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice
e dell'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale» è stato precisato che la
rivalutazione effettuata dai contribuenti in regime di contabilità semplificata non genera
a differenza di quanto accade per gli altri contribuenti in contabilità ordinaria la
''creazione'' di una corrispondente riserva in sospensione d'imposta (cfr. circolari n.
11/E del 2009 e n. 22/E del 6 maggio 2009), anche nel caso in cui il contribuente,
successivamente alla rivalutazione, transiti dal regime di contabilità semplificata a
quello di contabilità ordinaria.
Considerato che la rivalutazione effettuata in regime di contabilità semplificata
non comporta l'iscrizione di una riserva in sospensione d'imposta, il maggior valore
del bene rivalutato troverà la sua contropartita, nel passaggio al regime ordinario,
in una riserva qualificabile fiscalmente come riserva di utili libera da vincoli,
con la conseguenza che il successivo annullamento di tale riserva per consentire
l'assegnazione dei beni ai soci non sarà assoggettato a imposta sostitutiva prevista in
materia di assegnazione agevolata.
In considerazione di ciò, in sede di assegnazione dei beni ai soci, il valore fiscale
includerà gli effetti della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 15 del menzionato
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decretolegge n. 185 del 2008 e, nella medesima misura, non risulta alcun saldo attivo
di rivalutazione da affrancare riferibile ai beni in esame.
Restano fermi gli effetti ordinari derivanti dall'annullamento della riserva di cui
si tratta in sede di assegnazione del bene.».
In linea con la richiamata prassi, considerato che, come evidenziato nell'istanza,
Immobiliare s.n.c. all'atto della rivalutazione degli immobili nel 2008 applicava il
regime di contabilità semplificata, la stessa non poteva iscrivere alcun saldo attivo
di rivalutazione e, a seguito dell'opzione per la contabilità ordinaria, avrebbe dovuto
iscrivere, in contropartita del maggior valore dei cespiti affrancati, una posta di
patrimonio netto utilizzabile per la copertura di perdite d'esercizio, liberamente
distribuibile ai soci.
Risulta, pertanto, inconferente il richiamo alla circolare n. 33/E del 2008 riferita
alla diversa ipotesi dell'affrancamento di una riserva iscritta in contropartita al maggior
valore degli immobili e che, analogamente alla tassazione ordinaria, comporta l'aumento
del costo fiscale della partecipazione, in applicazione di quanto previsto dal comma 6
dell'articolo 68 del Tuir.
Nel caso di specie, invece, la riserva è già libera da vincoli e, pertanto, all'atto
della sua iscrizione in contropartita ai maggiori valori dei cespiti rivalutati non può
incrementare il costo fiscale della partecipazione non trovando applicazione il citato
comma 6 dell'articolo 68 del Tuir in assenza di imputazione del reddito al socio.
Per quanto sopra esposto, si ritiene che la rivalutazione dei beni effettuata nel
2008 da Immobiliare s.n.c. non incrementi il costo fiscale della partecipazione detenuta
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dall'Istante neanche per effetto della successiva opzione della società per il regime della
contabilità ordinaria.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta fermo l'ordinario potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 185/2008 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'articolo 68, comma 6 del TUIR disciplina l'aumento e la diminuzione del costo fiscale delle partecipazioni in società di persone in base ai redditi e alle perdite imputati per trasparenza. La rivalutazione di beni in contabilità semplificata secondo il decreto-legge 185/2008 non genera riserve vincolate, diversamente dalla contabilità ordinaria. Commercialisti e consulenti devono distinguere tra riserve in sospensione d'imposta (che incrementano il costo della partecipazione) e riserve libere (che non producono questo effetto), soprattutto in operazioni di conferimento e riorganizzazione aziendale.
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