Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 405/1991

Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

Pubblicato: 27/12/1991 In vigore dal: 08/07/1991 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 8 luglio 1991, n. 405

Testo normativo

DECRETO n. 405/1991 # DECRETO 8 luglio 1991, n. 405 ## Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 , concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme; Considerato che, a norma dell'art. 3 della predetta legge, è prevista l'emanazione del regolamento ministeriale concernente la determinazione, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, dei fatti, stati e qualità personali, per i quali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione temporaneamente sostitutiva dell'interessato; Visto l' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 febbraio 1991; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , concernente nuove norme in materie di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Dichiarazioni temporaneamente sostitutive 1. In relazione a quanto previsto dall' art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , è ammessa, in luogo della prescritta documentazione da presentare ad organi dell'Amministrazione della difesa, una dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all'istanza sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della predetta legge, per uno o piu dei seguenti fatti, stati e qualità personali; a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; partecipazione a corsi di studio e di istruzione varia, con relativo superamento di eventuali esami finali; titolo di specializzazione; abilitazione, preparazione, formazione, aggiornamento, perfezionamento e qualificazione tecnica; b) esito di partecipazione a concorsi e conseguimento di borse di studio; c) professione esercitata, attività lavorativa prestata e quanto altro si riferisca a tali elementi ivi compresi gli incarichi assolti, le destinazioni di servizio ricevute; l'apprendistato, il tirocinio ovvero la pratica svolta per l'esercizio della professione e lo stato di disoccupazione; d) reddito conseguito, nonchè quanto altro riguarda la fonte di sua produzione ed ogni ulteriore elemento ad esso connesso; e) qualità di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra, per servizio, del lavoro, civile, con relativa specificazione del grado di invalidità; qualità di orfano o stato civile di vedovanza di guerra, per fatto di guerra, per servizio o per lavoro; stato di coniuge superstite o di figlio di vittime del dovere o di azioni terroristiche, di moglie di permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per causa di servizio o di lavoro; condizione di non vedente, sordomuto; qualità di profugo, combattente o ferito in combattimento; di partigiano o reduce dalla prigionia, ovvero conseguimento di medaglia al valor militare, croce di guerra ovvero il possesso di altra attestazione speciale di merito di guerra; condizione di figlio di mutilato o invalido di guerra, per fatto di guerra, per servizio o per lavoro; qualità di madre, fratello o sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra o per fatto di guerra, per servizio o lavoro, nonchè stato di figlio o fratello di pensionato di guerra o per servizio, con specificazione della relativa categoria di pensione ovvero posizione di primo o secondo figlio maschio o di unico figlio maschio della vedova di guerra o di servizio, di invalido di guerra o per servizio di prima e seconda categoria, ivi comprese le qualifiche equiparate; f) condizione di portatore di handicap; g) condizione di parente disperso o irreperibile; avvenuto decesso di parenti diversi da quelli indicati nell' art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ; stato di infermità; situazione di degenza in ospedale o in casa di cura o di riposo per anziani di parenti, coniuge o suoceri; parente a carico; orfano; h) adozione, affiliazione, affidamento, riconoscimento di figli naturali; tutela, curatela; parentela, affinità, divorzio, annullamento del matrimonio, separazione personale dei coniugi, abbandono del tetto coniugale; i) rappresentanza legale di persona, ente o società; cariche sociali ricoperte; assenza di fallimento, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria senza autorizzazione dell'esercizio dell'impresa; l) iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi, al di fuori dell'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione; m) elezione a carica pubblica; n) condizione di sacerdote, diacono, religioso, con o senza voto, o ministro di culto ammesso dallo Stato; o) stato di volontario in servizio civile; espatriato; imbarcato su navi mercantili; p) posizione militare nei riguardi di altro Stato di cui si possiede anche la cittadinanza; q) possesso o assenza di licenze o autorizzazioni di porto d'armi; r) condizione di pensionato e categoria di pensione, erede, legatario, proprietario o usufruttuario o locatore o affittuario e ammontare del relativo canone; condizione di sfrattato, nonchè ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati; s) codice fiscale; partita IVA; t) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi o risarcimenti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; sussistenza di credito e debito; u) attività sportiva svolta e iscrizione alla competente federazione. 2. La dichiarazione sostitutiva prevista dal presente regolamento non è ammessa per la presentazione dei documenti concernenti i concorsi e le altre forme di assunzione, restando la materia disciplinata dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , e successive modificazioni, nonchè dalle disposizioni contenute nei singoli bandi. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 15/1968 : "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 (v. successiva nota all'art. 1, n.d.r.). Art. 3 (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive). - I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 (v. successiva nota all'art. 1, n.d.r.). In tali casi la normale documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonchè, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 15/1968 si veda in nota alle premesse. L'art. 20 della medesima legge è così formulato: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma". - Il D.P.R. n. 686/1957 reca: "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ".

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