Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 405/1995

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1984 concernente la disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi.

Pubblicato: 29/09/1995 In vigore dal: 13/07/1995 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 13 luglio 1995, n. 405

Testo normativo

DECRETO n. 405/1995 # DECRETO 13 luglio 1995, n. 405 ## Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1984 concernente la disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 16 marzo 1984 , concernente la disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi; Visti gli articoli 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 e 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ; Visto il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 , ed in particolare gli articoli 6 e 8; Ravvisata la necessità di provvedere a modifiche del sopracitato decreto ministeriale 18 febbraio 1984 ed alla fissazione dei metodi di campionamento e di prova per il controllo dei fogli di lamiera di banda stagnata utilizzati per la produzione di contenitori destinati a venire a contatto con gli alimenti; Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 3 dicembre 1991; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Visto il verbale in data 3 giugno 1993 della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari di cui all' art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 4 maggio 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Nell'allegato I, punto A) Lamiera in banda stagnata, lettera b) rivestimento di stagno, del decreto ministeriale 18 febbraio 1984 il grado di purezza minimo dello stagno viene fissato pari a 99,85%. 2. Nell'allegato I del decreto ministeriale 18 febbraio 1984, la voce "lubrificanti" che figura alla lettera B), viene inserita come lettera c) del punto " A) Lamiera in banda stagnata" e conseguentemente la voce " C) vernici," diventa: " B) Vernici". 3. L'idoneità della lamiera in banda stagnata, utilizzata per la produzione di contenitori destinati a venire a contatto con gli alimenti, dovrà essere accertata con i metodi di prova riportati nell'allegato I del presente regolamento, per la verifica della eventuale presenza di ruggine, graffi di stagno, punti d'arco, zone o punti privi di stagno, inclusioni emergenti, scaglie o fori passanti, grumi di stagno. 4. Sono approvati i metodi di campionamento e di analisi per la verifica dei requisiti di cui al precedente comma 3, riportati nell'allegato I del presente regolamento. 5. Nel caso di prelevamenti effettuati alla produzione il campione deve essere suddiviso in 4 aliquote. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 3 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108 , è il seguente: "Art. 3. - 1. L' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 , è sostituito dal seguente: 'Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonchè le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1 giugno 1988, n. 243 . 3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammmenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilionì". - Il testo dell' art. 5 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777 , è il seguente: "Art. 5. - Il Ministro della sanità, sentita la commissione prevista dall' art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , determina, con propri decreti, i metodi ufficiali di analisi dei materiali ed oggetti di cui al presente decreto nonchè particolari metodiche relative al prelievo dei campioni". - Il testo dell' art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , è il seguente: "Art. 21. - La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministro della sanità; a tale scopo è costituita, presso il Ministero della sanità, una commissione permanente di cui fanno parte: (Omissis). Gli elenchi dei metodi ufficiali di analsi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni. La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame". - I testi degli articoli 6 ed 8 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 , sono i seguenti: "Art. 6. - Modalità e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi chimica. Per il prelievo dei campioni destinati all'analisi chimica, salvo quanto previsto da norme speciali, nonchè dal successivo art. 9, o quando ricorrano particolari esigenze di controllo, si applicano le modalità stabilite dall'allegato A del presente regolamento. Qualora non sia possibile applicare esattamente le modalità di cui al comma precedente deve essere fatta espressa menzione, nel verbale di prelevamento, dei motivi che vi hanno ostato". "Art. 8. - Prelevamenti di campioni dalle grandi partite. Per eseguire il controllo di grandi partite giacenti presso stabilimenti di produzione o depositi, si debbono prelevare campioni sufficientemente rappresentativi, idonei ad accertare i requisiti dell'intera partita. Con le procedure dell'art. 21 della legge, possono essere stabiliti i piani di prelevamento dei campioni". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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