Decreto Ministeriale
Imposte Locali
Decreto Ministeriale 407/1987
Criteri e modalita' per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni.
Riferimento normativo
DECRETO 17 settembre 1987, n. 407
Testo normativo
DECRETO n. 407/1987
# DECRETO 17 settembre 1987, n. 407
## Criteri e modalita' per la riscossione da parte delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale
di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive
modificazioni.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l' art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , con il quale a decorrere dall'anno 1982 è stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento; Visti i commi 4 e 5 dell'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ed il comma 19 dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , recante modifiche in ordine ai soggetti tenuti al pagamento del predetto diritto annuale; Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165 , secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1987, n. 216 , con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalità; Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1987, n. 245 , e 24 giugno 1987, n. 260 , con cui sono stati rinviati i termini per la riscossione del diritto annuale da parte di alcune camere di commercio; Considerato che il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165 , è decaduto per mancata conversione in legge nei termini; Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 253 , che ha reintegrato la disposizione secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1987, n. 305 , con cui detti criteri e dette modalità sono stati confermati; Considerato che il decreto-legge 30 giugno 1987, n. 253 , è decaduto per mancata conversione in legge nei termini; Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357 , che ha reiterato la disposizione secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Ritenuto opportuno puntualizzare, ai sensi delle norme citate e con riferimento a determinate situazioni giuridiche i soggetti tenuti ai pagamenti del diritto annuale; Ritenuto, altresì, opportuno modificare e modalità della comunicazione del numero degli addetti da effettuarsi ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 9 marzo 1982 e dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1985 da parte delle ditte soggette al pagamento del diritto annuale distinguendo i lavoratori indipendenti e dipendenti in permanenti e stagionali; Viste le richieste formulate dalle camere di commercio di Caltanissetta, Napoli, Ragusa, Rieti e Siracusa, volte ad ottenere un rinvio per l'anno in corso delle operazioni di esazione del diritto annuale in relazione a proprie difficoltà operative ed alla conseguente impossibilità di rispettare le scadenze previste; Ritenuto di dover accogliere dette richieste; Ritenuto di riconfermare i criteri e le modalità stabiliti con i citati decreti ministeriali 2 maggio 1987, n. 216 , 10 giugno 1987, n. 245 , 24 giugno 1987, n. 260 e 17 luglio 1987, n. 305 , salvo per quanto concerne i termini per il pagamento del diritto annuale, limitatamente all'anno in corso; Decreta: Art. 1 1. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, istituito a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell' art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , e da ultimo modificato dall' art. 3, terzo comma, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357 , le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte di cui all'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , che siano attive nel corso dell'anno o in frazioni di esso. 2. Non sono tenute al pagamento: le ditte che negli anni precedenti siano state dichiarate fallite per le quali il tribunale non abbia autorizzato, con apposito decreto, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa; le società in liquidazione che abbiano cessato l'esercizio della attività per la quale si costituirono; le società che non svolgono nel corso dell'anno alcuna attività connessa al perseguimento dell'oggetto sociale; le cooperative edilizie che abbiano proceduto all'assegnazione di tutti gli appartamenti ed esaurito l'oggetto per cui vennero costituite. NOTE Note alle premesse: - Il testo dell' art. 34 del D.L. n. 786/1981 , recante "Disposizioni in materia di finanza locale", così come modificato dalla legge di conversione, è il seguente: "Art. 34. - A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre un miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi. Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini [comma abrogato dall' art. 3, comma 3, D.L. n. 357/1987 (v. appresso)]. Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti, si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni". - Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 29 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) è il seguente: "Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia oltre alla sede principale più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche o più unità locali, in luogo del diritto previsto dal secondo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , è dovuto per ogni esercizio o unità locale un diritto pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte individuali". - Il testo del comma 19 dell'art. 5 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente: "19. Per il 1986 il diritto annuale - istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , con gli aumenti previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 , dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730 , e dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 è fissato, a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica, iscritte o le cui domande di iscrizione sono annotate sugli albi e sui registri tenuti dalle predette camere, nella misura massima consentita dalle leggi suddette, aumentata del 6 per cento, con arrotondamento per eccesso alle lire 1.000". - Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 165/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) è il seguente: "3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , da ultimo modificato dall' art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato". (Decaduto per mancata conversione in legge). - Il D.M. 2 maggio 1987, n. 216 (Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte agli albi ed ai registri tenuti dalle predette camere) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 127 del 3 giugno 1987). - Il D.M. 10 giugno 1987, n. 245 (Rinvio dei termini per la riscossione da parte della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Rieti del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte o annotate nel registro ditte tenuto dalla predetta camera) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1987. - Il D.M. 24 giugno 1987, n. 260 (Rinvio dei termini per la riscossione da parte di alcune camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte o annotate nei registri delle ditte tenuti dalle predette camere) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1987. - Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 253/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) è il seguente: "3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , da ultimo modificato dall' art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato". (Decaduto per mancata conversione in legge). - Il D.M. 17 luglio 1987, n. 305 (Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale di cui all' art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , e successive modificazioni) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 174 del 28 luglio 1987). - Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) è il seguente: "3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , da ultimo modificato dall' art. 5 comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato". - Il testo dell'art. 12 del D.M. 9 marzo 1982 (Modalità e contenuti delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 23 marzo 1982 , così come modificato dall' art. 5 del D.M. 23 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986 , è il seguente: "Art. 12. - Le denunce debbono essere prodotte sui moduli e secondo le modalità che saranno approvate, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I moduli sono forniti gratuitamente dalle camere. Ciascuna sede principale, secondaria o unità locale è tenuta a comunicare annualmente, servendosi dei bollettini di conto corrente postale predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il pagamento del diritto previsto dall' art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , e successive modificazioni, il numero degli addetti al 31 dicembre dell'anno precedente distinguendoli tra indipendenti e dipendenti; il titolare o i titolari che prestino il proprio lavoro nell'impresa vanno indicati tra i lavoratori indipendenti e soltanto dall'unità ove gli stessi svolgono prevalentemente la propria attività". Note all'art. 1: - Per il testo dell' art. 34 del D.L. n. 786/1981 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell' art. 3, comma 3, del D.L. n. 357/1987 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 47 del testo unico approvato con R.D. n. 2011/1934 è il seguente: "Art. 47. - Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura è tenuto a farne denuncia agli uffici provinciali dell'economia corporativa delle province nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento. Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attività agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16 . Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli uffici provinciali dell'economia corporativa nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziare l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo. I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo ufficio dell'economia corporativa della provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell' art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327 . Gli uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 407/1987 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 9882810/2014
Soppressione dei sistemi di pagamento dei tributi mediante conto corrente posta…
Risoluzione AdE 131/2024
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il m…
Decreto Legislativo 126/2025
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio …
Decisione UE 2103/2023
Decisione (EU) 2023/2103 della Commissione, del 3 marzo 2023, relativa all'aiut…
Decreto Ministeriale 101/2022
Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in…
Decreto Legislativo 45/2018
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezi…
Altre normative del 1987
Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura, in Fossano.
Decreto del Presidente della Repubblica 648
Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile, in Milano.
Decreto del Presidente della Repubblica 647
Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Cerveteri.
Decreto del Presidente della Repubblica 646
Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Cassino.
Decreto del Presidente della Repubblica 645
Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Gesualdo.
Decreto del Presidente della Repubblica 644