Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 419/1988
Norme di attuazione degli articoli 4, comma ottavo, e 16, commi secondo e terzo, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relativi ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida categorie A, B e C speciali.
Riferimento normativo
DECRETO 27 settembre 1988, n. 419
Testo normativo
DECRETO n. 419/1988
# DECRETO 27 settembre 1988, n. 419
## Norme di attuazione degli articoli 4, comma ottavo, e 16,
commi secondo e terzo, della legge 18 marzo 1988, n. 111,
relativi ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il
conseguimento, la conferma e la revisione della patente di
guida categorie A, B e C speciali.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l' art. 4, comma ottavo, della legge 18 marzo 1988, n. 111 , che sostituisce l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , modificato dall' art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 , e dall' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394 ; Visto l'art. 16, commi secondo e terzo, della predetta legge, con il quale è data facoltà al Ministro dei trasporti di emanare decreti di modifica, tra l'altro, degli articoli da 470 a 485 del regolamento per l'esecuzione del testo unico di cui sopra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , sostituiti con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202 , di concerto con il Ministro della sanità; Visto il decreto ministeriale n. 263 emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità il 23 giugno 1988 con cui sono stati sostituiti gli articoli 470, 471, 472, 473, 474 e 475, nonchè abrogati gli articoli 482, 483, 484 e 485 del citato regolamento; Considerata la necessità di provvedere alla modifica degli articoli 476, 477, 478, 479 e 480 del più volte citato regolamento in materia di requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione delle patenti di guida di categorie speciali relativi ai portatori di handicap, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche; Visto il parere espresso al riguardo dal comitato tecnico di cui all' art. 4, comma nono, della legge 18 marzo 1988, n. 111 , che sostituisce l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , modificato dall' art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 , e dall' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394 , istituito con decreto del Ministro dei trasporti emanato il 23 giugno 1988 di concerto con il Ministro della sanità; Decreta: Art. 1 L'art. 476 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , sostituito dall' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 , è sostituito dal seguente: "Art. 476 (Requisiti della vista per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida di categorie A, B e C speciali). - Possono conseguire o confermare o essere sottoposti alla revisione della patente delle categorie A e B speciali: a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti, purchè efficaci e tollerate; b) coloro che, abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti, purchè efficaci e tollerate; c) coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto dal secondo capoverso dell'art. 472 del regolamento per l'esecuzione del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, sostituito dall'art. 3 del decreto n. 263 del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro della sanità il 23 giugno 1988, posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza di refrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie; qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 472 del citato regolamento sostituito dall'art. 3 del predetto decreto n. 263 del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro della sanità il 23 giugno 1988, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito in tale ultimo articolo; d) coloro che raggiungano i minimi di visus prescritti dalle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere tollerate ed efficaci. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) debbono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonchè sufficiente visione notturna e oculare. Quelli di cui alle lettere c) e d) debbono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi. I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto, purchè tollerate e sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi. Gli interessati di cui alla lettera d) del primo comma di tale articolo devono disporre in qualsiasi momento di lenti a contatto di ricambio. Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di categoria C speciale i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento o la conferma o per la revisione della patente di categoria C normale". NOTE AL DECRETO AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 4 della legge n. 111/1988 è il seguente: "Art. 4. - 1. L'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , modificato dall' articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 , e dall' articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394 , è sostituito dal seguente: 'Art. 81 (Requisiti fisici e psichici per la patente di guida). 1. Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore. 2. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale e territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attività di servizio. 3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame. 4. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche e psico-tecniche è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali nei comuni di maggiore importanza, nei riguardi: a) dei mutilati e minorati fisici; b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri, di peso complessivo, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo, a pieno carico, non sia superiore a 20 tonnellate, macchine operatrici: c) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80; d) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici dell'Ente delle ferrovie dello Stato, fino a che non sarà diversamente disposto ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210 . 6. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'articolo 91, tredicesimo comma, numero 1). 7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli aspiranti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione. 8. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti: a) i requisiti psico-fisici e psico-tecnici per conseguire e confermare le patenti di guida; b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici; c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4 nonchè, sempre in questa ipotesi, un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con altresì l'intervento, ove richiesto dall'interessato, di un medico di sua fiducia. 9. Il decreto di cui al comma 8 è emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di handicap, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità. Il comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul continuo progresso tecnico scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di handicap'. 2. In attesa della adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 16 della presente legge, restano ferme le disposizioni attuative di cui all'ultimo comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , come modificato dall' articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 ". - Il testo dell' art. 16 della legge n. 111/1988 è il seguente: "Art. 16. - 1. Dopo l'articolo 99 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , è inserito il seguente articolo: 'Art. 99-bis (Adeguamento della normativa sulle patenti di guida alle norme internazionali). - 1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, può disporre, ai sensi del punto 6 dell'allegato I alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE, l'eliminazione della foto dalla patente, nonchè l'adozione di un modello di patente idoneo a consentire l'annotazione e l'elaborazione dei dati in esso inseriti. 2. In caso di eliminazione della foto la patente deve essere accompagnata, durante la guida, da un valido documento di identità personalè. 2. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , di concerto con il Ministro della sanità per gli articoli da 470 a 485. In tali decreti si avrà particolare riguardo alle esigenze di facilitare la mobilità dei portatori di handicap, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi, ausili ed adattamenti tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione dei decreti si dovrà altresì tener conto degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui al comma 9 dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti emana i decreti relativi all'attuazione dell'allegato II e, di concerto con il Ministro della sanità, dell'allegato III alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE. 4. Il secondo comma dell'articolo 471 del regolamento di cui al comma 2 è abrogato". Nota all'art. 1: Il testo dell' art. 3 del D.M. n. 263/1988 è il seguente: "Art. 3. - L'art. 472 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , sostituito dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 , è sostituito dal seguente: 'Art. 472 (Requisiti visivi). - Per conseguire, o confermare o per la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare. Per conseguire o confermare la patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie. Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di refrazione tra le due lenti non può essere del pari superiore a tre diottrie. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio il grado di refrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di refrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli di valori diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purchè sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi, che il conducente deve avere sempre con sè durante la guida. Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso di lenti a contatto la clausola di cui sopra non deve essere rispettata ed il conducente deve portare un secondo paio di lenti a contatto di riserva. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari deve essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate nè confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di refrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere da parte della commissione medica locale esami della vista a periodi non superiori a due anni al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due annì".
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