Regolamento recante disciplina delle modalita' e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Quali sono le modalità e i termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuto dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici secondo il Decreto Ministeriale 421/1998?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 421/1998 disciplina come e quando le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici devono versare l'acconto mensile dell'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) alle regioni e province autonome. La normativa si applica a diversi soggetti pubblici, classificati in categorie specifiche: amministrazioni centrali dello Stato, regioni e province autonome, amministrazioni periferiche dello Stato, enti previdenziali e altri enti pubblici. Ciascuna categoria utilizza modalità di versamento differenti, principalmente attraverso emissione di titoli di spesa, operazioni di giroconto tra conti correnti presso la tesoreria centrale, o sistemi di versamento unitario. In pratica, le amministrazioni centrali versano mediante accreditamento su conti correnti specifici istituiti con decreto interministeriale, mentre gli enti periferici e gli altri enti pubblici possono utilizzare giroconto tra contabilità speciali o il modello F24 Enti pubblici. Questo sistema garantisce un flusso ordinato e tracciabile dei versamenti IRAP verso le destinazioni regionali, evitando ritardi e irregolarità nei pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni.
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Riferimento normativo
DECRETO 2 novembre 1998, n. 421
Testo normativo
DECRETO n. 421/1998
# DECRETO 2 novembre 1998, n. 421
## Regolamento recante disciplina delle modalita' e dei termini di
versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle
amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi
dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , recante tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive; Visto, in particolare, l'articolo 30, comma 5, che in deroga alle disposizioni del comma 2, prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Statoregioni, sono stabiliti le modalità e i termini del versamento mensile di acconto dell'imposta dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici; Vista, altresì, la necessità di prevedere che le modalità di versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui all'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 , trattenuta dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo, sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nonchè sui trattamenti pensionistici erogati dai medesimi soggetti, siano le stesse di quelle previste per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte dei citati soggetti; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998 - serie generale - n. 71, con il quale in attuazione del citato articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono state stabilite, in via d'urgenza, le modalità e i termini del versamento mensile di acconto dell'imposta dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici, nonchè le modalità di versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 ; Ritenuto, peraltro, che il decreto ministeriale previsto dal citato articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997 , risulta preordinato a dettare norme di natura regolamentare e deve conseguentemente venire adottato nel rispetto della procedura e delle forme previste dall' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 24 agosto 1988, n. 400 ; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della citata legge n. 400 del 1988 ; Visto il parere espresso dalla conferenza Stato- regioni in data 19 marzo 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 15 giugno 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-3995 del 23 luglio 1998; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive previsto dall' articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , dovuto dagli organi e dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici di cui agli articoli 87, comma 1, lettere c) e d), e 88 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è effettuato in favore delle regioni e province autonome con le seguenti modalità. 2. Le amministrazioni centrali dello Stato effettuano il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento ai pertinenti conti correnti istituiti con il decreto interministeriale di cui all' articolo 40 del decreto legislativo n. 446 del 1997 . 3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonchè gli enti previdenziali elencati nellatabella B allegata alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720 ,provvedono al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con operazioni di giroconto dai propri conti ordinari presso la tesoreria centrale ai conti correnti istituiti ai sensi dell'articolo 40 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 . 4. Le amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, titolari di contabilità speciali, o di ordini di accreditamento, gli ordinatori secondari di spese statali nonchè le amministrazioni degli organi costituzionali effettuano i versamenti dovuti con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti contabilità speciali di girofondi ((oppure mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento 'F24 Enti pubblicì, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015)) . 5. Gli enti pubblici, elencati nella tabella A della legge n. 720 del 1984 titolari di contabilità speciali, provvedono al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con operazione di giroconto dalle proprie contabilità speciali alle pertinenti contabilità speciali di girofondi. 6. Gli enti pubblici diversi da quelli indicati nei commi precedenti corrispondono l'imposta regionale sulle attività produttive mediante ((il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento 'F24 Enti pubblicì, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015)) .
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Il Decreto Ministeriale 421/1998 è il riferimento normativo per commercialisti e consulenti che assistono amministrazioni pubbliche nel versamento dell'IRAP, disciplinando le modalità di acconto mensile, i conti correnti presso la tesoreria centrale e l'utilizzo del modello F24 Enti pubblici. La normativa coordina l'imposta regionale sulle attività produttive con l'addizionale regionale all'IRPEF, applicandosi a organi dello Stato, enti pubblici e amministrazioni ad ordinamento autonomo secondo le classificazioni del DPR 917/1986.
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