Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 422/1995

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri e le modalita' per l'iscrizione nell'elenco dei segretari generali di camere di commercio.

Pubblicato: 14/10/1995 In vigore dal: 19/06/1995 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 19 giugno 1995, n. 422

Testo normativo

DECRETO n. 422/1995 # DECRETO 19 giugno 1995, n. 422 ## Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri e le modalita' per l'iscrizione nell'elenco dei segretari generali di camere di commercio. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , recante il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 , concernente la soppressione dei consigli e degli uffici dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio; Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792 , con la quale la denominazione di dette camere e detti uffici è stata modificata in quella di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 25 luglio 1971, n. 557 , e le sue successive modificazioni, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffidi provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , ed in particolare il quadro L, tabella XIV, dell'allegato A relativo all'istituzione del ruolo dei dirigenti superiori del Ministero dell'industria per i servizi delle camere di commercio; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 , per il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in particolare l'art. 20 relativo ai segretari generali; Visto il comma 4 del predetto art. 20, che prevede la istituzione di un elenco di nominativi per la designazione e la nomina dei segretari generali, nonchè il comma 4 dello stesso articolo, che prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un decreto per la definizione di criteri e di modalità per l'iscrizione nell'elenco e per la sua tenuta in conformità ai principi di cui all' art. 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; Visto il citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , ed in particolare gli articoli 19, comma 1, e 23; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il parere n. 1580/94 pronunciato dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 4 maggio 1995; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 265428 del 9 giugno 1995); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento l'espressione: a) "legge", indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580 ; b) "elenco", indica l'elenco previsto dal comma 2 dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ; c) "Ministro e Ministero", indica il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d) "direttore generale del commercio e Direzione generale del commercio", indicano il direttore generale e la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e) "camera di commercio", indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 26 ottobre 2012, n. 230 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Ai sensi dell' articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2010 , le modifiche di cui all'articolo 1, comma 20, del medesimo decreto legislativo e le conseguenti disposizioni di cui agli articoli 2, 9, 10, 11 e 12, comma 5, del presente regolamento si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Dalla medesima data è completamente abrogato il decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422 ".

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