Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 425/1987

Istituzione della riserva naturale orientata "Valle del Fiume Argentino".

Pubblicato: 19/10/1987 In vigore dal: 21/07/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 21 luglio 1987, n. 425

Testo normativo

DECRETO n. 425/1987 # DECRETO 21 luglio 1987, n. 425 ## Istituzione della riserva naturale orientata "Valle del Fiume Argentino". IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l' art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349 che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale; Visto l'art. 5 della succitata legge n. 349/1986 che trasferisce a detto Ministero le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale per promuovere, nelle medesime riserve naturali dello Stato; Considerato il grande valore naturalistico della Valle del Fiume Argentino e dei monti circostanti, ricadenti in comune di Orsomarso (Cosenza), caratterizzate da vaste foreste con esemplari secolari di faggio e di altre latifoglie, con presenza notevole di pini loricati e pini neri spontanei e, alle basse quote, di diverse specie proprie della zona mediterranea con esemplari di grandi dimensioni di leccio e di alloro; Considerato che detto biotopo è stato individuato dalla commissione delle Comunità europee come "zona di protezione speciale", ai sensi dell' art. 4 della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, in quanto habitat di numerose specie di cui all'allegato I della direttiva stessa e che pertanto, secondo quanto previsto dal quarto comma di detto articolo, devono essere adottate misure idonee a prevenire l'inquinamento ed il deterioramento degli habitat nonchè le perturbazioni dannose per la conservazione delle specie avifaunistiche; Considerato che lo stesso biotopo è habitat essenziale di diverse specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con legge n. 503 del 5 agosto 1981 ; Considerato in particolare che l'area in questione costituisce habitat essenziale di aquila reale, coturnice, picchio nero, capriolo (popolazione autoctona), lupo appenninico, gatto selvatico; Vista la deliberazione della giunta municipale n. 145 del 16 maggio 1987 del comune di Orsomarso, resa esecutiva dall'organo di controllo in data 9 giugno 1987, di richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione ex A.S.F.D. ed al Ministero dell'ambiente, di istituzione di una riserva naturale nella Valle del Fiume Argentino; Visto l'assenso espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste-Gestione ex A.S.F.D., con nota n. 7699 del 9 luglio 1987; Visto l'assenso della regione Calabria per l'istituzione della riserva naturale, come da telegramma n. 1765 dell'11 maggio 1987 a firma dell'assessore ai beni ambientali; Vista l'intesa sottoscritta dal Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 24 aprile 1987, specie per quanto concerne l'aspetto della gestione delle riserve naturali statali; Decreta: Art. 1 È istituita, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 , la riserva naturale orientata dello Stato denominata "Valle del Fiume Argentino", secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di ettari 3.980 circa. NOTE Note alle premesse: - Il testo vigente degli articoli 1 e 5 della legge n. 349/86 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente: "Art. 1. - 1. È istituito il Ministero dell'ambiente. 2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonchè la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento. 3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. 4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee. 5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale. 6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente". "Art. 5. - 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell' art. 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , su proposta del Ministro dell'ambiente. 2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali. 3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale". - Il testo dell' art. 4 delle direttive del Consiglio del 2 aprile 1970 (n. 79/409 CEE) , concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è il seguente: "Art. 4. - 1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. A tal fine si tiene conto: a) delle specie minacciate di sparizione; b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat; c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata; d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat. Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione. Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva. 2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale. 3. Gli Stati membri inviano alla commissione tutte le informazioni opportune affinchè essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinchè le zone di cui al paragrafo 1; da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva. 4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonchè le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione". Nota all'art. 1: Per il titolo della legge n. 349/1986 si veda nelle note alle premesse.

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