Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 429/1997

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, al decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini e al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale

Pubblicato: 16/12/1997 In vigore dal: 12/08/1997 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 12 agosto 1997, n. 429

Testo normativo

DECRETO n. 429/1997 # DECRETO 12 agosto 1997, n. 429 ## Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, al decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini e al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini. IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , concernente il regolamento di polizia veterinaria; Visto l' articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 , concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 , concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296 , che attua le direttive CEE n. 77/391 , n. 78/391 , n. 78/52 e n. 79/110 e stabilisce norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto l' articolo 2, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218 , concernente "norme per la profilassi contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali"; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989 , concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi; Vista l' ordinanza ministeriale 28 giugno 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1991 , concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado dalla brucellosi, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453 e successive modifiche, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini; Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651 , concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini; Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592 , concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini; Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358 , concernente il piano nazionale per la eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini; Considerata la necessità di giungere nei tempi stabiliti alla eradicazione della brucellosi dei bovini, della brucellosi degli ovicaprini e della leucosi bovina enzootica; Sentita la conferenza dei servizi che, ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 , ha sostituito la commissione centrale prevista dall' articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 , nella seduta del 18 settembre 1996; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 20 novembre 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 giugno 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. L' articolo 27 del decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453 , viene sostituito come segue: "1. L'allevatore o il detentore è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento. 2. Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della brucellosi degli ovini e dei caprini, non possono: a) accedere a qualsiasi forma di contribuzione e prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria; b) commercializzare i prodotti lattierocaseari per l'alimentazione umana. 3. In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 27 del D.M. 2 luglio 1992, n. 453 , è il seguente: "Art. 27 (Competenze esecutive). - 1. In caso di inadempienza i provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori".

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