Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 430/1988
Riconoscimento dell'attivita' medica all'estero ai fini dell'accesso alle convenzioni con le unita' sanitarie locali per l'assistenza generica, specialistica e pediatrica.
Riferimento normativo
DECRETO 1 settembre 1988, n. 430
Testo normativo
DECRETO n. 430/1988
# DECRETO 1 settembre 1988, n. 430
## Riconoscimento dell'attivita' medica all'estero ai fini
dell'accesso alle convenzioni con le unita' sanitarie locali
per l'assistenza generica, specialistica e pediatrica.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 , che disciplina l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero; Visto in particolare l'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 618/80 il quale prevede che "Ai medici italiani che verranno assunti da imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia per prestare assistenza sanitaria generica o specialistica a lavoratori italiani all'estero, è riconosciuto il servizio prestato ai fini dell'accesso alle convenzioni con le unità sanitarie locali per l'assistenza sanitaria generica, specialistica e pediatrica, a parità di servizi analoghi svolti in Italia, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità"; Ritenuto di dare attuazione alla disposizione sopraindicata; Visto l' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , concernente il personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali; Ritenuto che l'attività di assistenza sanitaria generica e specialistica prestata dai medici italiani assunti da imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia a favore dei lavoratori italiani all'estero dipendenti dalle imprese suddette può essere ricondotta a quella svolta in Italia dai medici di medicina generale, dai medici pediatri o dai medici specialisti ambulatoriali in regime convenzionale con le unità sanitarie locali; Ritenuto, pertanto, di equiparare, ai fini dell'accesso alle convenzioni stipulate in attuazione dell'art. 48 della legge n. 833 predetta, l'attività prestata dai predetti medici ai lavoratori italiani all'estero secondo le indicazioni di cui sopra; Visto il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 , convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398 , recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari; Decreta: Art. 1 Ai fini dell'accesso alle convenzioni con le unità sanitarie locali per l'assistenza generica, specialistica e pediatrica, il servizio prestato a partire dal 22 ottobre 1987 dai medici italiani assunti da imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia a favore dei lavoratori italiani all'estero dipendenti dalle imprese suddette è riconosciuto, in relazione al tipo di attività svolta, secondo i seguenti criteri di equiparazione: 1) l'attività di assistenza sanitaria generica è equipollente a quella di medico di medicina generale convenzionato ai sensi dell' art. 48 della legge n. 833/1978 ; 2) l'attività di assistenza specialistica in pediatria è equipollente a quella di medico specialista in pediatria convenzionato ai sensi dell' art. 48 della legge n. 833/1978 ; 3) l'attività di assistenza specialistica in branche diverse dalla pediatria è equipollente a quella di medico specialista ambulatoriale nella specialità in cui l'attività stessa è svolta per un numero di ore corrispondente a quello massimo previsto dagli accordi collettivi. Nel caso in cui siano stati svolti nello stesso periodo più servizi riconducibili alle attività sopraindicate, il servizio stesso è riconosciuto come prestato in medicina generale. NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: La legge n. 833/1978 reca: "Istituzione del Servizio sanitario nazionale". Si trascrive il testo del relativo art. 48: "Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale; 6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro di applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e al numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonchè le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazioni dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione. 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art 28. È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori. Le federazioni degli Ordini nazionali, nonchè i Collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli Ordini e il Collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'Ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289".
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