Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 436/1992

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, relativo all'approvazione del regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonche' le rela- tive modalita' di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissi

Pubblicato: 16/11/1992 In vigore dal: 02/07/1992 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 2 luglio 1992, n. 436

Testo normativo

DECRETO n. 436/1992 # DECRETO 2 luglio 1992, n. 436 ## Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, relativo all'approvazione del regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonche' le rela- tive modalita' di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati. IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DELL'AMBIENTE E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 , che prevede che il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed all'utilizzazione dei presidi sanitari, nonchè le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati; Visto il decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217 , recante il regolamento per l'attuazione dell' art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 , concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed all'utilizzazione dei presidi sanitari, nonchè le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati. Vista la circolare 12 novembre 1991 del Ministro della sanità e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste concernente l'applicazione del decreto interministeriale n. 217 del 1991 ; Vista la risoluzione n. 7-00498 della XIII commissione permanente della Camera dei deputati del 13 novembre 1991, che, fra l'altro, impegna il Governo a regolamentare la tenuta delle schede e dei registri da parte degli utilizzatori, di cui agli allegati 3 e 4 del citato decreto del 1991, n. 217, in via sperimentale per i primi diciotto mesi e conseguentemente senza le sanzioni previste anche in attesa delle rilevazioni delle schede dei distributori e dei venditori; Visto il decreto del Ministro dela sanità del 12 novembre 1991, recante la fissazione delle caratteristiche dei supporti magnetici per la rilevazione dei dati riguardanti le vendite, gli acquisti e le utilizzazioni dei presidi sanitari, di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto interministeriale n. 217 del 1991 ; Ritenuto di aderire alla citata risoluzione n. 7-00498 della XIII commissione permanente della Camera dei deputati nel senso di introdurre in via sperimentale, a modifica di quanto stabilito con il decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217 , una rilevazione dei dati da parte degli utilizzatori che consenta una preliminare verifica sulla validità della metodologia impiegata in relazione agli obiettivi di tutela sanitaria e ambiente comparati con gli oneri a carico degli agricoltori; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 705/44.64/AG.5/1265 del 4 luglio 1992, a norma dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con le regioni e in collaborazione con il Ministero della sanità, attua, in via sperimentale, la raccolta dei dati di cui agli allegati 3 e 4 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217 , in modo rappresentativo per l'intero territorio nazionale e provvede all'effettuazione di un'indagine per valutare la corrispondenza fra i dati desunti dalle dichiarazioni di vendita e quelli rilevati nel merito delle utilizzazioni. I risultati della citata sperimentazione sono resi disponibili entro il 31 marzo 1993. Oggetto della sperimentazione è anche la "scheda dei trattamenti in agricoltura" allegata al presente decreto, che potrà essere utilizzata in alternativa alla scheda di cui all'allegato 4 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217 , nonchè il modulo di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 . AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo dell'intero art. 15 del D.P.R. n. 236/1988 , recante attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell' art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 : "Art. 15 (Impiego degli antiparassitari). - 1. Ai soli fini dell'elaborazione dei programmi di prevenzione mirata alla tutela della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente naturale le ditte intestatarie delle registrazioni di presidi sanitari, i distributori, i venditori, gli speditori e gli utilizzatori di tali prodotti sono tenuti ad annotare su apposite schede i dati relativi alla vendita o all'utilizzazione dei prodotti stessi. 2. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisito ed alla utilizzazione dei presidi sanitari, nonchè le relative modalità di compilazione, tempi e pro- cedure di rilevamento e di trasmissione dei dati. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a conservare una copia delle schede da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria locale o dei servizi repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste". Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 . (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Per il testo all' art. 15 del D.P.R. n. 236/1988 si veda in nota al titolo. - Gli allegati 3 e 4 al D.M. n. 217/1991 , riportano, rispettivamente: il riepilogo dell'utilizzo di presidi sanitari su campo, su derrate vegetali immagazzinate e per usi extra agricoli; il registro dei trattamenti e del magazzino dei presidi sanitari. I primi tre articoli del medesimo decreto così recitano: "Art. 1. - 1. I modelli delle schede per l'annotazione dei dati riguardanti le vendite, gli acquisti e le utilizzazioni dei presidi sanitari effettuati dai soggetti di cui all' art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 , sono quelli di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4. 2. Le schede devono essere compilate secondo le modalità e con i tempi e le procedure di rilevamento e trasmissione dei dati precisati per ciascuna di esse negli articoli seguenti. Art. 2. - 1. La scheda relativa alla dichiarazione dei dati di vendita, di cui all'allegato 1, deve essere trasmessa al 'Ministero dell'agricoltura e delle foreste - sistema informativo agricolo nazionale (s.i.a.n.)', entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun semestre solare: a) dalle ditte intestatarie delle registrazioni di presidi sanitari, dai distributori e dai venditori; b) da coloro che effettuano trattamenti per conto terzi, limitatamente ai presidi sanitari acquistati in proprio, dalle cooperative di acquisto e dai centri di distribuzione collettiva. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa distintamente per ciascuna attività, qualora il dichiarante eserciti più di una delle attività indicate nel modello di cui all'allegato 1. 3. La dichiarazione di cui al comma 1 potrà essere sostituita da un supporto magnetico contenente gli stessi dati della scheda di cui all'allegato 1, dopo che le caratteristiche di tale supporto saranno state determinate con provvedimento ministeriale o con il decreto di cui all' art. 15, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 , ove l'utilizzazione di tale supporto comporti una qualche variazione sul contenuto della dichiarazione. 4. Nella scheda di cui al comma 1 le vendite di presidi sanitari, non compresi nella prima e seconda classe tossicologica, effettuate a soggetti che li utilizzano esclusivamente in orti e giardini familiari, e il cui raccolto è destinato al consumo proprio, possono essere aggregate per presidio e dichiarate cumulativamente. In tal caso l'acquisto di detti presidi avviene previa esibizione di autocertificazione, vidimata, protocollata e depositata in copia presso l'unità sanitaria locale competente per territorio. 5. La prima dichiarazione deve essere trasmessa entro il secondo mese successivo al semestre che segue quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Art. 3. - 1. La scheda relativa alla dichiarazione dei dati di vendita, di cui all'allegato 2, deve essere trasmessa al 'Ministero dell'agricoltura e delle foreste - s.i.a.n.' dagli speditori entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun semestre solare. 2. La prima dichiarazione deve essere trasmessa entro il secondo mese successivo al semestre che segue quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 3. Tale dichiarazione potrà essere sostituita da un supporto magnetico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3". - Il D.M. 12 novembre 1991, che fissa le caratteristiche dei supporti magnetici per la rilevazione dei dati riguardanti le vendite, gli acquisti e le utilizzazioni dei presidi sanitari, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 1991. Note all'art. 1: - Per gli allegati 3 e 4 al D.M. n. 217/1991 si veda in nota alle premesse. - Il D.P.R. n. 1255/1968 approva il regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate. L'allegato 2 riporta il modulo per l'acquisto di presidi sanitari delle classi I e II.

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