Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 439/1990

Regolamento per l'accesso alla qualifica di vice dirigente nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Pubblicato: 22/01/1991 In vigore dal: 07/09/1990 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 7 settembre 1990, n. 439

Testo normativo

DECRETO n. 439/1990 # DECRETO 7 settembre 1990, n. 439 ## Regolamento per l'accesso alla qualifica di vice dirigente nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101 ; Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797 ; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stati ascritti - ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 - alle categorie rispettive secondo le declaratorie di cui all'art. 3 della legge stessa, pubblicato nel 6› supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero n. 9/1983; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero n. 11/1983; Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, contenente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 1› supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero n. 14/1983; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1985, contenente i piani di studio dei corsi professionali previsti per il personale dell'esercizio aspirante alla nomina alla qualifica di vice dirigente dei ruoli amministrativi e tecnici, pubblicato nel 3› supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero n. 9/1986, e ravvisata l'opportunità di procedere alla revisione dei predetti piani di studio; Visto l' art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' art. 4 della legge 25 ottobre 1989, n. 355 , concernente l'accesso alla qualifica di vice dirigente (VIII categoria direttiva) del personale dell'esercizio di VII e VIII categoria; Ritenuto di dover dare attuazione al disposto di cui al comma 3 del predetto art. 4 della citata legge n. 355/1989 ; Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM 54753/4127DL/CR del 7 settembre 1990); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. In attuazione delle disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 25 ottobre 1989, n. 355 , i concorsi interni nazionali per titoli di servizio e successivi corsi professionali con esami finali, per l'accesso alle qualifiche di vice dirigente, cat. VIII, del personale con funzioni direttive dei ruoli amministrativi e tecnici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riguardanti i posti da conferire al personale dell'esercizio di VII ed VIII categoria, sono disciplinati secondo i seguenti criteri: a) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. 1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali. 2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni di servizio effettivo nella stessa categoria VII al 1› gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonchè personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso della anzianità complessiva di quattro anni di servizio prestato in VIII e VII categoria, salvo quanto previsto dall' art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101 : 2.1) ai sensi dell' art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell' art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell' art. 1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078 , per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno. 3) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. 4) Titoli di servizio (che devono essere posseduti alla data del 1› gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso): 4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella categoria di appartenenza e nella categoria immediatamente inferiore; 4.2) esercizio di fatto, a decorrere dal 16 maggio 1980, delle funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da attestazione da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori i cui estremi devono essere specificati nella predetta attestazione; 4.3) lavori originali concernenti i compiti di istituto; 4.4) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.5) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi organizzati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.6) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza giuridica del concorso; 4.7) idoneità conseguita nei concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della soppressa carriera direttiva, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ; 4.8) titolo di studio; 4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell' art. 29 della legge n. 101/1979 , l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonchè ad altre qualifiche inferiori; 4.10) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonchè il punteggio minimo richiesto per l'idoneità; 4.11) la graduatoria è formata secondo il punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli posseduti; 4.12) a parità di merito, la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e nell'ambito della stessa categoria la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età. 5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado: 5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da: - membri: - tre funzionari dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a primo dirigente; - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; - segretario aggiunto: - un funzionario dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a vice dirigente; 5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983, citato nelle premesse. b) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE TELECOMUNICAZIONI (TECNICA): 1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali. 2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni di servizio effettivo nella stessa categoria VII al 1› gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonchè personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso della anzianità complessiva di quattro anni di servizio prestato in VIII e VII categoria, salvo quanto previsto dall' art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101 : 2.1) ai sensi dell' art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell' art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell' art. 1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078 , per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno. 3) Titolo di studio: abilitazione professionale: diploma di laurea in ingegneria elettronica o in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria chimica o in chimica o in chimica industriale o in chimica e tecnologia farmaceutica o in fisica o in matematica o in matematica e fisica o in discipline nautiche rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli, ovvero in ingegneria di altro tipo purchè integrato da diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni; per i laureati in ingegneria è prescritto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. 4) Titoli di servizio (che devono essere posseduti alla data del 1› gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso): 4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella categoria di appartenenza e nella categoria immediatamente inferiore; 4.2) esercizio di fatto, a decorrere dal 16 maggio 1980, delle funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da attestazione da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori i cui estremi devono essere specificati nella predetta attestazione; 4.3) lavori originali concernenti i compiti di istituto. 4.4) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 4.5) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi organizzati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.6) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza giuridica del concorso; 4.7) idoneità conseguita nei concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della soppressa carriera direttiva, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ; 4.8) titolo di studio; 4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell' art. 29 della legge n. 101/1979 , l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonchè ad altre qualifiche inferiori; 4.10) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonchè il punteggio minimo richiesto per l'idoneità; 4.11) la graduatoria è formata secondo il punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli posseduti; 4.12) a parità di merito, la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e nell'ambito della stessa categoria la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età. 5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado: 5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da: - membri: - tre funzionari dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a primo dirigente; - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; - segretario aggiunto: - un funzionario dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a vice dirigente; 5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983, citato nelle premesse. c) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE COSTRUZIONI (TECNICA): 1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali. 2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni di servizio effettivo nella stessa categoria VII al 1› gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonchè personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso della anzianità complessiva di quattro anni di servizio prestato in VIII e VII categoria, salvo quanto previsto dall' art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101 : 2.1) ai sensi dell' art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell' art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell' art. 1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078 , per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno. 3) Titolo di studio: abilitazione professionale: diploma di laurea in ingegneria civile - sezione edile o sezione trasporti; in ingegneria meccanica; in architettura; in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; in ingegneria navale e meccanica; in ingegneria delle tecnologie industriali: 3.1) gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. 4) Titoli di servizio (che devono essere posseduti alla data del 1› gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso): 4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella categoria di appartenenza e nella categoria immediatamente inferiore; 4.2) esercizio di fatto, a decorrere dal 16 maggio 1980, delle funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da attestazione da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori i cui estremi devono essere specificati nella predetta attestazione; 4.3) lavori originali concernenti i compiti di istituto; 4.4) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.5) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi organizzati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.6) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza giuridica del concorso; 4.7) idoneità conseguita nei concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della soppressa carriera direttiva, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ; 4.8) titolo di studio; 4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell' art. 29 della legge n. 101/1979 , l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonchè ad altre qualifiche inferiori; 4.10) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonchè il punteggio minimo richiesto per l'idoneità; 4.11) la graduatoria è formata secondo il punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli posseduti; 4.12) a parità di merito, la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e nell'ambito della stessa categoria la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età. 5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado; 5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da: - membri: - tre funzionari dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a primo dirigente; - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; - segretario aggiunto: - un funzionario dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a vice dirigente; 5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983, citato nelle premesse. d) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE TRASPORTI (TECNICA): 1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali. 2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni di servizio effettivo nella stessa categoria VII al 1› gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonchè personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso della anzianità complessiva di quattro anni di servizio prestato in VIII e VII categoria, salvo quanto previsto dall' art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101 ; 2.1) ai sensi dell' art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell' art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell' art. 1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078 , per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno. 3) Titolo di studio: abilitazione professionale - patente di guida: 3.1) è' richiesto il diploma di laurea in ingegneria civile - sezione trasporti, o in ingegneria meccanica o in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria navale e meccanica o in ingegneria delle tecnologie industriali; 3.2) gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, nonchè della patente di abilitazione di categoria "C" per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ; 3.3) entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il candidato, se non già in possesso della citata patente, deve, quanto meno, aver sostenuto e superato, pena l'esclusione dal concorso, gli esami per il conseguimento della patente medesima. 4) Titoli di servizio (che devono essere posseduti alla data del 1› gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso): 4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella categoria di appartenenza e nella categoria immediatamente inferiore; 4.2) esercizio di fatto, a decorrere dal 16 maggio 1980, delle funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da attestazione da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori i cui estremi devono essere specificati nella predetta attestazione; 4.3) lavori originali concernenti i compiti di istituto; 4.4) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.5) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi organizzati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.6) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza giuridica del concorso; 4.7) idoneità conseguita nei concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della soppressa carriera direttiva, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ; 4.8) titolo di studio; 4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell' art. 29 della legge n. 101/1979 , l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonchè ad altre qualifiche inferiori; 4.10) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonchè il punteggio minimo richiesto per l'idoneità; 4.11) la graduatoria è formata secondo il punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli posseduti; 4.12) a parità di merito, la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e nell'ambito della stessa categoria la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età. 5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado: 5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da: - membri: - tre funzionari dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a primo dirigente; - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; - segretario aggiunto: - un funzionario dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a vice dirigente; 5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983, citato nelle premesse. e) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE DELL'AUTOMAZIONE E MECCANIZZAZIONE: 1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali. 2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni di servizio effettivo nella stessa categoria VII al 1› gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonchè personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso dell'anzianità complessiva di quattro anni di servizio prestato in VIII e VII categoria, salvo quanto previsto dall' art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101 : 2.1) ai sensi dell' art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell' art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell' art. 1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078 , per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno. 3) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. 4) Titoli di servizio (che devono essere posseduti alla data del 1› gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso): 4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella categoria di appartenenza e nella categoria immediatamente inferiore; 4.2) esercizio di fatto, a decorrere dal 16 maggio 1980, delle funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da attestazione da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori i cui estremi devono essere specificati nella predetta attestazione; 4.3) lavori originali concernenti i compiti di istituto; 4.4) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.5) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi organizzati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.6) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza giuridica del concorso; 4.7) idoneità conseguita nei concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della soppressa carriera direttiva, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ; 4.8) titolo di studio; 4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell' art. 29 della legge n. 101/1979 , l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonchè ad altre qualifiche inferiori; 4.10) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonchè il punteggio minimo richiesto per l'idoneità; 4.11) la graduatoria è formata secondo il punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli posseduti; 4.12) a parità di merito, la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e nell'ambito della stessa categoria la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età. 5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado: 5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da: - membri: - tre funzionari dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a primo dirigente; - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; - segretario aggiunto: - un funzionario dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a vice dirigente; 5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983, citato nelle premesse. f) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE TECNICO DELL'AUTOMAZIONE E MECCANIZZAZIONE (TECNICA): 1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali. 2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni di servizio effettivo nella stessa categoria VII al 1› gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonchè personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso dell'anzianità complessiva di quattro anni di servizio prestato in VIII e VII categoria, salvo quanto previsto dall' art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101 : 2.1) ai sensi dell' art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell' art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell' art. 1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078 , per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno. 3) Titolo di studio: abilitazione professionale: 3.1) è richiesto il diploma di laurea in ingegneria, in scienze matematiche, in fisica, in matematica, in matematica e fisica, in scienze della informazione; 3.2) per i laureati in ingegneria è prescritto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione. 4) Titoli di servizio (che devono essere posseduti alla data del 1› gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso): 4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella categoria di appartenenza e nella categoria immediatamente inferiore. 4.2) esercizio di fatto, a decorrere dal 16 maggio 1980, delle funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da attestazione da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori i cui estremi devono essere specificati nella predetta attestazione; 4.3) lavori originali concernenti i compiti di istituto; 4.4) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.5) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi organizzati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.6) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza giuridica del concorso; 4.7) idoneità conseguita nei concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della soppressa carriera direttiva, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ; 4.8) titolo di studio; 4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell' art. 29 della legge n. 101/1979 , l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonchè ad altre qualifiche inferiori; 4.10) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonchè il punteggio minimo richiesto per l'idoneità; 4.11) la graduatoria è formata secondo il punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli posseduti; 4.12) a parità di merito, la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e nell'ambito della stessa categoria la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età. 5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado; 5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da: - membri: - tre funzionari dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a primo dirigente; - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; - segretario aggiunto: - un funzionario dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a vice dirigente; 5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983, citato nelle premesse. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 4 della legge n. 355/1989 : "Art. 4 (Accesso alla qualifica di vice dirigente). - 1. La lettera b) del numero 8 ) del primo comma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , è sostituita dalla seguente: ' b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno nazionale per titoli di servizio, al quale può partecipare il personale del raggruppamento b) della VII categoria, nonchè quello delle qualifiche dell'esercizio della VIII categoria, e successivo corso professionale con esami finali; al corso professionale è ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20 per cento rispetto ai posti da conferirè. 2. I concorsi relativi agli anni dal 1982 al 1987, previsti dalla lettera b) del numero 8 ) del primo comma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , sono effettuati secondo le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per i concorsi per i posti di vice dirigente delle opere civili ed impianti tecnologici, di vice dirigente delle telecomunicazioni e di vice dirigente dell'informatica, banditi dall'ASST con decreti ministeriali del 28 marzo 1987; le percentuali indicate nelle lettere a) e b) del numero 8 ) del primo comma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , riguardanti i posti da conferire negli anni dal 1982 al 1987, sono da riferire alla dotazione organica della corrispondente qualifica. 3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo". - Si riporta il testo dell' art. 15 della legge n. 101/1979 : "Art. 15 (Ritardi nella progressione economica e giuridica). - Il personale al quale venga inflitta la nota di demerito di cui all'articolo precedente, o la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, subisce il ritardo di un anno ai fini del conseguimento della successiva classe di stipendio, o dell'aumento periodico, nonchè dell'ammissione ai concorsi di accesso a categoria superiore. Nel caso di sospensione dalla qualifica il ritardo è di due anni". - Si riporta il testo degli articoli 8 della legge n. 797/1981 , 45 della legge n. 249/1968 e 1 della legge n. 1078/1966 : " Art. 8, legge n. 797/1981 (Anzianità minima di funzioni per i passaggi di categoria). - Salvi i passaggi di categoria di cui al precedente art. 6, il personale che non abbia svolto per almeno un anno le funzioni proprie della categoria di appartenenza, fermo restando quanto previsto dall' art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , non può conseguire il passaggio a categoria superiore. Quanto previsto dal comma precedente non si applica al personale collocato in aspettativa ai sensi dell' art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e dell' art. 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 , per una durata che non abbia al medesimo consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il tempo stabilito dal comma stesso". " Art. 45, legge n. 249/1968 . - I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate". " Art. 1, legge n. 1078/1966 . - I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di consiglieri regionali, presidenti di giunta provinciale, assessori provinciali di provincia con più di 700.000 abitanti, sindaci di capoluogo di provincia o di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali con più di 1000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti". - Si riporta il testo dell' art. 29 della legge n. 101/1979 : "Art. 29 (Inquadramento nelle nuove categorie). - Il personale postelegrafonico, esclusi i dirigenti ed i funzionari con qualifica ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, in servizio al 1› maggio 1978 è inquadrato con effetto da tale data nelle singole categorie con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 aprile 1978 e secondo le seguenti corrispondenze: 1) nella I categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della prima qualifica della tabella X; gli operai comuni; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della prima qualifica della tabella VII; 2) nella II categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica della tabella X; gli operai qualificati; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica della tabella VII; 3) nella III categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale delle tabelle XIX, XX, XXI, XXIV; il personale delle prime due qualifiche della tabella IX; gli operai specializzati e i capi operai; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale delle tabelle VIII, XIV, XV; il personale delle prime due qualifiche della tabella V; 4) nella IV categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica della tabella IX; il personale delle prime due qualifiche delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica della tabella V; il personale delle prime due qualifiche delle tabelle VI, XII e XIII; il personale della prima qualifica, che viene resa ad esaurimento, della tabella XI; 5) nella V categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII; il personale della prima qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica delle tabelle VI, XII, XIII; il personale della seconda qualifica della tabella XI; il personale della prima qualifica delle tabelle IV, IX, X; 6) nella VI categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII; il personale delle prime due qualifiche della tabella XXII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica delle tabelle IV, IX, X; 7) nella VII categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: nella dotazione organica del raggruppamento a): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle IV, V, VI, VII; nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle VIII, XI, XII, XIII XXII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: nella dotazione organica del raggruppamento a): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle II, III; nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle IV, IX, X; 8) nella VIII categoria: a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione delle tabelle IV, V, VI, VII; b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della stessa qualifica delle tabelle II, III. L'inquadramento di cui al precedente comma è effettuato salvaguardando l'ordine di ruolo delle qualifiche di provenienza". - Si riporta il testo dell'allegato 7 al D.M. 20 aprile 1983: "ALLEGATO 7 SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CENTRALI "PERSONALE" E "ULA" E FUNZIONAMENTO DELLE MEDESIME. In caso di incompatibilità o di rinuncia di un componente della commissione centrale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o della commissione centrale degli uffici locali, o delle relative sottocommissioni, si provvede, semprechè non si tratti di un rappresentante del personale e limitatamente al concorso per il quale sussistano i motivi ostativi, con decreto ministeriale. Qualora l'incompatibilità o la rinuncia riguardino componenti che rappresentano il personale, alla loro sostituzione si provvede con decreto del Ministro su designazione delle rispettive OO.SS.; in mancanza di tale designazione entro quindici giorni dalla richiesta, per garantire, comunque, l'espletamento dei concorsi, le commissioni o sottocommissioni sono legittimamente costituite con i restanti componenti semprechè costoro non siano in numero inferiore a tre oltre il presidente o chiunque ne eserciti le funzioni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai soli fini dell'espletamento dei concorsi, anche nel caso in cui l'incompatibilità o la rinuncia riguardino l'appartenenza alle commissioni centrali di cui sopra. Per le operazioni di calcolo inerenti alla determinazione dei punteggi da attribuire ai candidati di concorsi interni di passaggio di categoria e per la formazione delle relative graduatorie, le commissioni e sottocommissioni potranno avvalersi dell'apporto del centro elaborazione dati p.t. A tal fine verranno inviati al predetto centro i dati necessari dopo che individualmente i singoli membri delle commissioni o sottocommissioni nella sede collegiale avranno provveduto all'esame delle pratiche ad essi assegnate, accertando i titoli spettanti a ciascun candidato. Ogni commissione o sottocommissione, con il rispetto del principio della collegialità, sulla base degli accertamenti precedentemente effettuati, delle proposte che ciascuno dei membri avrà avanzato relativamente alle pratiche trattate e degli elaborati predisposti dal centro elettronico, determinerà i punteggi per i titoli per i quali i criteri di massima hanno previsto coefficienti numerici che non siano discrezionali. Per i titoli per i quali è previsto un punteggio variabile da un minimo ad un massimo, ciascuna commissione o sottocommissione provvederà collegialmente e direttamente all'attribuzione del punteggio spettante. La commissione in seduta plenaria, dopo l'esame e il riscontro della ulteriore elaborazione effettuata da parte del centro elettronico in base ai punteggi già attribuiti si singoli candidati, provvederà alla formazione della relativa graduatoria generale. Per la validità dei lavori di ogni commissione e sottocommissione è sufficiente la presenza della metà più uno del numero dei rispettivi componenti escluso il segretario". - Si riporta il testo dell'art. 80 del T.U. n. 393/1959: "Art. 80 (Patente di guida per autoveicoli e motoveicoli). - Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza avere ottenuto la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente. La patente può abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli: A) motoveicoli di peso a vuoto fino a 400 kg; B) autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3500 kg; autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture, anche se trainanti un rimorchio leggero; motoveicoli di peso a vuoto superiore a 400 kg; C) autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3500 kg, e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero; D) autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero; E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D, per le quali il conducente è abilitato, quando trainano un rimorchio che non sia leggero, autosnodati quando il conducente sia abilitato per autoveicoli appartenenti alle categorie C o D; F) motocicli, motocarrozzette ed autovetture per mutilati o minorati fisici adattati in relazione alla loro infermità. I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 750 kg. I mutilati o minorati fisici per i quali è necessario prescrivere adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F; qualora però non sia necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali mutilati o minorati fisici, la patente ad uso privato, per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B, limitatamente ai motocicli, alle motocarrozzette ed alle autovetture o a determinati tipi di essi. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D soltanto coloro che già lo siano per autoveicoli e per motoveicoli della categoria B. La patente è ad uso privato o ad uso pubblico; la patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F è soltanto ad uso privato. La validità della patente può essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse o ad uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata. Il titolare di patente di guida deve, nel termine di 20 giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza perchè venga annotato sulla patente. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Le pene sono ridotte di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A ad uso privato. Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza nel termine stabilito è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La patente è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, è inviata alla prefettura presso la quale l'interessato dichiara di voler chiedere l'annotazione del trasferimento di residenza ed è restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa".

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