Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 440/1988
Modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1969 recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.
Riferimento normativo
DECRETO 9 settembre 1988, n. 440
Testo normativo
DECRETO n. 440/1988
# DECRETO 9 settembre 1988, n. 440
## Modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1969
recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella
preparazione degli integratori medicati per mangimi
destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l' art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 , concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 17 settembre 1969 , successivamente modificato con i decreti sottoelencati, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonchè i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale; Visti i decreti seguenti: 25 febbraio 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69/1970; 5 marzo 1970 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78/1970; 2 febbraio 1971 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39/1971; 2 ottobre 1971 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264/1971; 16 febbraio 1972 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67/1972; 10 febbraio 1973 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61/1973; 10 settembre 1974 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247/1974; 9 marzo 1979 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149/1979; 28 luglio 1979 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246/1979; 3 aprile 1980 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136/1980; 2 ottobre 1980 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278/1980; 5 marzo 1981 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75/1981; 15 settembre 1981 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260/1981; 24 maggio 1982 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153/1982; 2 agosto 1982 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245/1982; 17 gennaio 1984 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22/1984; 17 maggio 1984 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156/1984; 23 novembre 1984 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 353/1984; 21 novembre 1984 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2/1985; 5 marzo 1986 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91/1986; 26 aprile 1988 , n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113/1988. Considerato che può essere esteso a talune categorie di animali l'impiego, a particolari condizioni, del principio attivo del gruppo degli antiparassitari, denominato Febantel; Ritenuto superfluo l'invio, alla competente autorità sanitaria locale, di una copia della prescrizione veterinaria richiesta per l'impiego di integratori medicati e di mangimi integrati medicati, destinati alla terapia degli animali familiari; Sentito il Consiglio superiore di sanità che ha espresso parere favorevole; Sentita altresì la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281 , del pari, di avviso favorevole; Visto l'art. 6, sub c), della legge 22 dicembre 1978, n. 833 , concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1 L'allegato al decreto 4 agosto 1969, recante norme in materia di principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi e destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, è modificato in conformità all'allegato al presente decreto. NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo aggiornato della legge n. 281/1963 è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 20. L'art. 1 di detta legge, qui richiamato, come si evince dal testo aggiornato, è stato di recente sostituito dall' art. 1 del D.P.R. n. 152/1988 . - La lettera c) dell'art. 6 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), prevede la competenza dello Stato per le funzioni amministrative concernenti la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario. Nota all'art. 1: L'allegato al D.M. 4 agosto 1969 elenca i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi per la terapia di alcune malattie.
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