Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 454/1991

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 1 giugno 1968 e al decreto ministeriale 14 giugno 1968 concernenti il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi negli allevamenti bovini e norme per la corresponsione dell'indennita' di abbattimento dei bovini infetti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

Pubblicato: 11/03/1992 In vigore dal: 27/12/1991 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 27 dicembre 1991, n. 454

Testo normativo

DECRETO n. 454/1991 # DECRETO 27 dicembre 1991, n. 454 ## Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 1 giugno 1968 e al decreto ministeriale 14 giugno 1968 concernenti il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi negli allevamenti bovini e norme per la corresponsione dell'indennita' di abbattimento dei bovini infetti dalla tubercolosi e dalla brucellosi. IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1954; Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 , sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33 , recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615 ; Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 17 settembre 1968, riguardante norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini infetti prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33 , concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Vista la legge 1 marzo 1972, n. 42 , concernente integrazioni agli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33 ; Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124 , concernente il rifinanziamento delle predette leggi; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 , concernente la istituzione del servizio sanitario nazionale; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 2 luglio 1977, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 25 gennaio 1980, concernente i piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi bovina e bufalina; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuto necessario provvedere al rilancio della bonifica degli allevamenti bovini dalla tubercolosi al fine di eradicare la presenza della malattia nel triennio prossimo venturo; Sentita la commissione centrale di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 33 , nella seduta del 13 ottobre 1990; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nelle sedute del 3 novembre 1988 e del 17 ottobre 1990; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eseguita in data 17 settembre 1991; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Definizione animali allo stato brado 1. Dopo l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 1 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 13 settembre 1968, e successive modificazioni, và aggiunto il seguente comma: " 7. Ai fini del presente regolamento si intendono per animali allo stato brado quegli animali che vivono in libertà in un determinato territorio nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono liberi, senza governo diretto da parte dell'uomo se non in occasione della cattura per la marcatura, per l'avvio al mercato, per trattamenti profilattico-terapeutici e per l'alimentazione integrativa quali-quantitativa. Tali animali hanno tuttavia un proprietario". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del D.M. 1 giugno 1968 (Piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina), come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 1. - Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina ha carattere obbligatorio, quando ricorrano le circostanze previste nel successivo art. 2. Negli altri casi gli allevatori, gli enti, le associazioni e le cooperative agricole interessate all'allevamento bovino, le latterie sociali e quanti altri intendono volontariamente aderire al piano di profilassi stabilito con il presente decreto, devono presentare domanda al veterinario provinciale, direttamente o a mezzo del veterinario comunale competente per territorio, con l'impegno di accettare integralmente le condizioni previste dagli articoli seguenti e le eventuali successive istruzioni. Nel caso di comproprietà del capitale bestiame, come nelle varie forme di conduzione associata, la domanda di adesione al piano di profilassi deve essere presentata congiuntamente dai comproprietari. I programmi di risanamento e di profilassi, proposti ogni anno dalle commissioni di cui all' art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 , nei limiti fissati dal presente piano nazionale, dovranno altresì conformarsi alle istruzioni di massima che saranno al riguardo emanate dal Ministero della sanità. I provvedimenti di esecuzione del piano sono adottati dal veterinario provinciale dando la precedenza alle operazioni di profilassi e di risanamento obbligatorie. I provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti di ufficio solo nei casi in cui le operazioni di risanamento rivestano carattere di obbligatorietà e se gli interessati non vi adempiano spontaneamente. In attesa della approvazione del programma annuale da parte del Ministero della sanità, il veterinario provinciale può disporre, per urgenti esigenze profilattiche, la prosecuzione delle operazioni di risanamento nei confronti degli allevamenti già sottoposti a controllo in applicazione di precedenti programmi. Ai fini del presente regolamento si intendono per animali allo stato brado quegli animali che vivono in libertà in un determinato territorio nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono liberi, senza governo diretto da parte dell'uomo se non in occasione della cattura per la marcatura, per l'avvio al mercato, per trattamenti profilattici-terapeutici e per l'alimentazione integrativa quali-quantitativa. Tali animali hanno tuttavia un proprietario".

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