Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro. (13G00088)
Come viene determinato il compenso di un consulente del lavoro quando liquidato da un organo giurisdizionale?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 46/2013 stabilisce i parametri e le regole per la liquidazione dei compensi spettanti ai consulenti del lavoro iscritti all'albo quando la determinazione avviene da parte di un giudice o organo giurisdizionale. La norma si applica in assenza di accordo tra le parti sul compenso e rappresenta una disciplina vincolante per i magistrati che devono liquidare le prestazioni professionali. Il decreto chiarisce che il compenso deve comprendere l'intera prestazione professionale e le attività accessorie, escludendo invece le spese da rimborsare, gli oneri e i contributi, che devono essere indicati separatamente nel provvedimento di liquidazione. Aspetti rilevanti includono: l'assenza di un preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa per il giudice; nel caso di incarichi collegiali il compenso è unico ma può essere aumentato fino al doppio; le soglie numeriche e percentuali indicate nelle tabelle allegate non sono vincolanti, lasciando al giudice discrezionalità nella liquidazione finale.
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Riferimento normativo
DECRETO 21 febbraio 2013, n. 46
Testo normativo
DECRETO n. 46/2013
# DECRETO 21 febbraio 2013, n. 46
## Regolamento recante la determinazione dei parametri per la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi
spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro.
(13G00088)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 che prevede «nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista», appartenente alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, «è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante»; Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12 , recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»; Acquisita l'intesa del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'articolo 25, primo comma della citata legge 11 gennaio 1979, n. 12 ; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 12414/2012 , favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2012; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2013; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Regole generali 1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti iscritti nell' Albo dei Consulenti del lavoro, applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente, le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, inclusa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. Il provvedimento di liquidazione indica in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonchè il totale onnicomprensivo di tali voci. 3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale, il compenso è unico, ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi, anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi o che siano prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate nel presente decreto e nelle tabelle allegate per la liquidazione del compenso, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, sono vincolanti per la liquidazione stessa. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». Il testo dell' art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), è il seguente: «Art. 9. (Disposizioni sulle professioni regolamentate). - (In vigore dal 26 giugno 2012) - (Omissis). 2.Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.». La legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1979, n. 20. Il testo dell'art. 25 della citata legge n. 12 del 1979 è il seguente: «Art. 25. (Vigilanza sul Consiglio nazionale). - La vigilanza sul Consiglio nazionale è esercitata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro della giustizia. Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità. In caso di scioglimento del Consiglio nazionale le relative funzioni sono affidate a un commissario straordinario, che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della giustizia.». Note all'art. 1: Il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto-legge n. 1 del 2012 , è il seguente: «Art. 9. (Disposizioni sulle professioni regolamentate). - (In vigore dal 26 giugno 2012) - (Omissis). 4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.».
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Il DM 46/2013 è il riferimento normativo per consulenti del lavoro, magistrati e studi legali che affrontano questioni di liquidazione giudiziale dei compensi professionali. Professionisti e commercialisti lo consultano per comprendere parametri di compensazione, distinzione tra compenso e spese, incarichi collegiali, e il ruolo del preventivo di massima nella determinazione del corrispettivo dovuto.
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