Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 463/1987

Impiego di zuccheri nella produzione di carni preparate comunque conservate.

Pubblicato: 10/11/1987 In vigore dal: 22/10/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 22 ottobre 1987, n. 463

Testo normativo

DECRETO n. 463/1987 # DECRETO 22 ottobre 1987, n. 463 ## Impiego di zuccheri nella produzione di carni preparate comunque conservate. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 , concernente il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, con particolare riferimento all'art. 55; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 , concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, con particolare riferimento all'art. 7; Vista la legge 31 marzo 1980, n. 139 , concernente il recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernente determinati tipi di zucchero destinati alla alimentazione umana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 , concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità; Ritenuto che l'impiego di zuccheri in piccole quantità nella produzione di carni preparate comunque conservate contribuisce al miglioramento della tecnologia e delle caratteristiche organolettiche di tali prodotti; Ravvisata, pertanto, l'opportunità di consentire anche in Italia, come già avviene in altri Paesi esteri e comunitari, l'impiego di zuccheri, subordinandone l'utilizzazione all'osservanza di determinate condizioni di impiego, nonchè di indicazioni da riportare sul prodotto finito; Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore di sanità; Decreta: Art. 1 È consentito nella produzione di carni preparate comunque conservate l'impiego di zuccheri alimentari limitatamente al saccarosio, al lattosio, al destrosio ed al fruttosio o a loro miscele. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Note alle premesse: - Il testo dei commi dell' art. 55 del R.D. n. 3298/1928 , direttamente interessati dal presente decreto, è il seguente: "Art. 55. - 1. Nella preparazione degli insaccati destinati al commercio non si possono mescolare carni appartenenti a specie diverse di animali, nè impiegare carni congelate senza la preventiva approvazione dell'autorità prefettizia, alla quale l'interessato deve rivolgere apposita domanda. (Omissis). 6. Per la preparazione e la conservazione delle carni (compresi gli insaccati) sono consentiti: la salatura, l'affumicamento, l'essiccamento, la cottura, la sterilizzazione, la refrigerazione, oltre l'aggiunta delle droghe che si usano normalmente a scopo di condimento. 7. Potrà essere consentita anche l'aggiunta di piccole quantità di salnitro puro, nella misura, in ogni caso, non superiore a 25 centigrammi per kg di carne. 8. È vietato l'impiego di materie coloranti e l'aggiunta di sostanze amidacee, nonchè di qualsiasi altra sostanza che possa comunque modificare la normale costituzione degli insaccati". - Il testo dell' art. 7 della legge n. 283/1962 è il seguente: "Art. 7. - Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito". La legge n. 139/1980 , nell'attuare il recepimento della direttiva del Consiglio delle comunità europee sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana, definisce i vari tipi di zuccheri disciplinati, fissandone le caratteristiche. - Il D.P.R. n. 322/1982 concerne l'attuazione della direttiva n. 79/112/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonchè della direttiva n. 77/94/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare e prevede negli articoli 3 e 13, fra le indicazioni prescritte per gli alimenti confezionati o sfusi venduti al consumatore finale, quella degli ingredienti.

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