Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 484/1987

Integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, recante nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.

Pubblicato: 28/11/1987 In vigore dal: 05/11/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 5 novembre 1987, n. 484

Testo normativo

DECRETO n. 484/1987 # DECRETO 5 novembre 1987, n. 484 ## Integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, recante nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti. IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 , concernente "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 6 novembre 1984 ; Visto il decreto 30 dicembre 1986, relativo a modificazioni ed integrazioni agli allegati alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 , concernente "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1987 ; Sentito il parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all'art. 10 della legge sopra citata, nominata con decreto ministeriale 29 marzo 1985; Sentiti i Ministri delle partecipazioni statali e della sanità; Ritenuto necessario apportare talune modifiche ed integrazioni agli allegati alla legge stessa; Decreta: Art. 1 1. Gli allegati 1B e 1C della legge 19 ottobre 1984, n. 748 , concernente "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", modificati e integrati col decreto ministeriale 30 dicembre 1986, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del, testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Nota alle premesse: Il testo degli articoli 8 , 9 e 10 della legge n. 748/1984 è il seguente: "Art. 8 (Concimi). - 1. Concimi CEE. L'indicazione "Concime CEE" può essere usata unicamente per i concimi minerali allo stato solido, semplici o composti - NP, NK, PK, NPK - appartenenti ad uno dei "TIPI" di cui all'allegato 1A della presente legge. Alle modifiche dell'allegato 1A si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 2. Concimi nazionali o concimi. Per "Concimi nazionali" o, più propriamente, per "Concimi" - minerali, semplici o composti, organici, organo-minerali, solidi o fluidi - s'intendono i prodotti classificati come tali negli articoli 2, 5, 6 e 7. Le caratteristiche che li contraddistinguono sono descritte nell'allegato 1B. Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e la iscrizione nell'allegato 1B di nuovi tipi di concime, debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica, contenente tra l'altro la specifica indicazione dei metodi di analisi. Alle modifiche dell'allegato 1B, nonchè all'iscrizione di nuovi tipi di concimi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10. 3. Commercializzazione dei concimi. I) Norme per l'identificazione. Tutti i concimi commercializzati sul territorio nazionale debbono essere contraddistinti dalle indicazioni relative all'identificazione. La dichiarazione di tali indicazioni comporta la garanzia. Le indicazioni per l'identificazione sono enumerate al punto 1 dell'allegato 2 della presente legge e le relative modalità di etichettatura sono stabilite al punto 2 dello stesso allegato. Se i concimi sono imballati, tali indicazioni debbono figurare sugli imballaggi o sulle etichette. Nel caso di imballaggi che contengono una quantità di concime superiore a 100 chilogrammi è ammesso che le indicazioni relative all'identificazione figurino soltanto sui documenti di accompagnamento. Per i concimi commercializzati sfusi, tali indicazioni debbono figurare sui documenti di accompagnamento. Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organi di controllo. Sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono ammesse unicamente le seguenti indicazioni: a) le indicazioni obbligatorie per la identificazione, di cui all'allegato 2, punto 1, della presente legge; b) le indicazioni facoltative di cui agli allegati 1A e 1B della presente legge; c) il marchio del produttore, il marchio del prodotto e le denominazioni commerciali; d) le indicazioni specifiche concernenti l'uso, l'immagazzinamento e la "manipolazione" del concime (manualità nell'uso). Le indicazioni di cui alle lettere e) e d) del precedente comma non possono essere in contrasto con quelle di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma e debbono apparire nettamente separate da queste ultime. Tutte le indicazioni di cui sopra debbono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni riguardanti la natura della merce, che potranno, purchè non in contrasto con le indicazioni precedenti, figurare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento. Tutte le indicazioni debbono essere redatte almeno in lingua italiana ed in modo chiaro ed intelligibile. Nel caso di concimi imballati, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo oppure con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l'uso dei sacchi a valvola. Alle modifiche dell'allegato 2 si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10. II) Norme per il controllo delle caratteristiche. Tutti i concimi immessi in commercio potranno essere sottoposti a campionamenti ufficiali di controllo per accertarne la conformità alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati. L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di concime e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi, è accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui agli articoli 110 , 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e tenendo conto delle tolleranze di cui all'allegato 3 della presente legge. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10, dispone con proprio decreto le modalità necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze previste nell'allegato 3. III) Circolazione e commercializzazione dei concimi. La circolazione e la commercializzazione dei concimi (nazionali, CEE e provenienti da Paesi terzi) conformi alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati potranno essere vietate con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri interessati, quando i predetti concimi abbiano caratteristiche che possono compromettere la sicurezza, l'igiene e la salute pubblica o siano comunque nocivi alle piante od agli animali. Art. 9. (Ammendanti e correttivi). - Sono "ammendanti" oppure "correttivi" i prodotti conformi alla definizione di cui all'articolo 2. Le caratteristiche ed i criteri che li contraddistinguono sono riportati nell'allegato 1C della presente legge. Per l'identificazione, il controllo delle caratteristiche e la circolazione degli ammendanti e correttivi, si applicano le norme previste per i concimi di cui al precedente articolo 8. Le indicazioni facoltative ammesse sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono quelle riportate nell'allegato 1C. Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e l'iscrizione nell'allegato I C di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica contenente, tra l'altro, la specifica indicazione dei metodi di analisi necessari. Alle modifiche dell'allegato 1C, nonchè all'iscrizione di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10. Con le medesime modalità di cui al comma precedente si provvederà a fissare i limiti massimi di concentrazione di metalli pesanti negli ammendanti e nei correttivi ed all'aggiornamento e modifica di tali limiti. Art. 10. (Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti). - Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere - esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di istituti pubblici, gli opportuni accertamenti tecnici - su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fertilizzanti, nonchè sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge. Tale commissione, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composta da: a) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente; b) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali; d) un rappresentante del Ministero della sanità; e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità; f) un rappresentante del Ministero delle finanze; g) tre rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative; h) quattro rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative; i) quattro esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; l) un rappresentante dei commercianti, designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative; m) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la commissione può regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la metà più uno dei componenti. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La commissione viene nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

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