Decreto Ministeriale Procedimenti

Decreto Ministeriale 495/1994

Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti.

Pubblicato: 11/08/1994 In vigore dal: 13/06/1994 Documento ufficiale

Quali sono i termini entro cui i procedimenti amministrativi del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali devono concludersi e chi ne è responsabile?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 495/1994 implementa la legge 241/1990 stabilendo regole precise sui tempi e i responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Il regolamento si applica a tutti i procedimenti che si concludono con un provvedimento espresso del Ministro, sia quelli avviati su richiesta di parte che quelli promossi d'ufficio. Per ogni tipo di procedimento, l'amministrazione deve determinare un termine massimo di conclusione (indicato nelle tabelle allegate) e designare l'organo o ufficio responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale. Nel caso in cui un procedimento non sia incluso nelle tabelle allegate, si applica il termine previsto da altre fonti normative oppure, in assenza, il termine generale di trenta giorni stabilito dalla legge 241/1990. Il regolamento prevede anche una tabella separata (tabella b) che indica i termini entro cui il Ministero deve svolgere attività endoprocedimentale quando è coinvolto in procedimenti di competenza di altre amministrazioni.

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Riferimento normativo

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1994, n. 495

Testo normativo

DECRETO MINISTERIALE n. 495/1994 # DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1994, n. 495 ## Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti. IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Visti gli articoli 2, comma 2 , e 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , che demandano ad un apposito regolamento la determinazione da parte delle pubbliche amministrazioni del termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento e del responsabile per ciascun tipo di procedimento; Visto l' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota n. 1107 del 10 maggio 1994; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento espresso di competenza del Ministro per i beni culturali e ambientali. Il regolamento si applica sia ai procedimenti che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia ai procedimenti promossi d'ufficio, ai sensi dell' art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 . 2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella a) allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . 3. Nella tabella b allegata al presente regolamento sono indicati i termini entro cui l'amministrazione per i beni culturali e ambientali espleta la prescritta attività endoprocedimentale e manifesta il proprio intento, comunque denominato, nei procedimenti di competenza di altre amministrazioni. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quando previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento fi- nale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". Note alle premesse: - Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si vede in nota al titolo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per l' art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota al titolo.

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