Nuova modulistica unificata per la presentazione delle denunce al
registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura nonche' modificazioni al decreto
ministeriale 9 marzo 1982, recante modalita' e contenuti delle
predette denunce, e al decreto ministeriale 19 agosto 1974, recante
nuova disciplina per la pubblicazione dei fascicoli regionali del
Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
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DECRETO n. 506/1987
# DECRETO 23 ottobre 1987, n. 506
## Nuova modulistica unificata per la presentazione delle denunce al
registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura nonche' modificazioni al decreto
ministeriale 9 marzo 1982, recante modalita' e contenuti delle
predette denunce, e al decreto ministeriale 19 agosto 1974, recante
nuova disciplina per la pubblicazione dei fascicoli regionali del
Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 4 novembre 1981, n. 630 , recante nuove norme sui termini e sulle sanzioni per la presentazione delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto l'art. 12 del decreto ministeriale 9 marzo 1982, emanato in applicazione della citata legge n. 630/1981 , secondo cui le predette denunce devono essere prodotte su moduli e con modalità approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1985 che approva la nuova modulistica unificata per la presentazione delle denunce al registro delle ditte; Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1986 che ha rinviato l'adozione della suddetta modulistica e ha introdotto modificazioni e integrazioni al predetto decreto 23 dicembre 1985; Visto l'art. 5, ultimo comma, della legge 12 aprile 1973, n. 256 , secondo cui le modalità per la pubblicazione dei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto; Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1974 con il quale sono state emanate norme per la pubblicazione del citato Bollettino ufficiale; Visto l' art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , legge quadro per l'artigianato, ai sensi del quale le domande di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, presentate secondo le formalità previste per il registro delle ditte, esimono dagli obblighi di cui agli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla loro presentazione; Visto l'elaborato predisposto dal comitato per lo studio preliminare, la stesura dei moduli e la determinazione delle modalità con cui devono essere prodotte le denunce al registro delle ditte, costituito con decreto ministeriale 9 ottobre 1986; Ravvisata l'opportunità di istituire una modulistica apposita per la richiesta di pubblicazione degli atti nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle Società per azioni e a responsabilità limitata; Ritenuto di assicurare l'unificazione delle procedure e della documentazione anche attraverso la stampa e la diffusione della modulistica a cura di un unico ente; Ritenuta idonea a tale scopo l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1986 che rinvia al 1 gennaio 1988 l'entrata in vigore della nuova modulistica di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1985; Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei settori economici interessati; Decreta: Art. 1 I decreti ministeriali 23 dicembre 1985 e 19 maggio 1986 sono abrogati. Sono approvati gli annessi moduli per la presentazione delle denunce di iscrizione, modificazione e cancellazione dal registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. È altresì approvato l'annesso modulo per la richiesta di pubblicazione nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale della società per azioni e a responsabilità limitata di cui all' art. 7 della legge 12 aprile 1973, n. 256 . I moduli di cui al presente decreto sono obbligatori e saranno posti in uso a partire dal 1 gennaio 1988. Dalla stessa data le camere di commercio dovranno provvedere al caricamento nell'archivio magnetico di tutte le notizie e di tutti i dati contenuti nei moduli di denuncia. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Note alle premesse: - Il testo vigente dell' art. 12 del D.M. 9 marzo 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 23 marzo 1982 , recante "Modalità e contenuti delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", quale modificato dall'art. 6 del presente decreto, è il seguente: "Art. 12. - 1. Le denunce debbono essere prodotte sui moduli e secondo le modalità che saranno approvate, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I moduli sono forniti gratuitamente dalle camere. Ciascuna sede principale, secondaria o unità locale è tenuta a comunicare annualmente, servendosi dei bollettini di conto corrente postale predisposti dalle camere di commercio per il pagamento del diritto previsto dall' art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , e successive modificazioni (si veda nelle note all'art. 6), il numero degli addetti al 31 dicembre dell'anno precedente, distinguendo i lavoratori dipendenti e indipendenti in permanenti e stagionali; il titolare o i titolari che prestino il proprio lavoro nell'impresa vanno indicati tra i lavoratori indipendenti e soltanto per l'unità ove gli stessi svolgano prevalentemente la propria attività. I soci e gli amministratori che prestino la propria opera presso le società devono essere indicati tra i lavoratori indipendenti. Il numero dei lavoratori stagionali deve essere calcolato con riferimento alle persone complessivamente occupate nel corso dell'anno precedente". - Il D.M. 23 dicembre 1985 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 1986. - Il D.M. 19 maggio 1986 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 1986. - Il testo dei commi secondo e terzo, dell'art. 5 della legge n. 256/1973 , recante norme sul "Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata" è il seguente: "2. Con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è determinata per i fascicoli regionali la periodicità di pubblicazione, che non potrà essere superiore a un mese, nè inferiore a una settimana. 3. Con analoghi decreti saranno stabilite le modalità per la pubblicazione dei fascicoli regionali, per la loro trasmissione al Ministero, nonchè un modello uniforme dei fascicoli stessi". - Il D.M. 19 agosto 1974, recante la "Nuova disciplina per la pubblicazione dei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 30 agosto 1974 . - Si trascrive il testo dei commi primo e secondo dell'art. 5 della legge n. 443/1985 : "I. È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 . 2. La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione". - Il testo degli articoli 47 , 48 , 49 , 50 e 51 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , recante: "Approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa" è il seguente: "Art. 47. - Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri eserciti industria o commercio od agricoltura è tenuto a farne denuncia agli uffici provinciali dell'economia corporativa [con decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 , gli uffici provinciali dell'economia corporativa furono soppressi e furono ricostituiti le camere e gli uffici provinciali dell'industria e del commercio] delle province nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento. Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attività agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16 . Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli uffici provinciali dell'economia corporativa nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza averne ottenuti da essi il certificato relativo. I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione Al solo ufficio dell'economia corporativa della provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell' art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327 . Gli uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51. Art. 48. - Per le società legalmente costituite, l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa. La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della società o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo se si tratti di azienda appartenente a società regolarmente costituite o a singoli individui. Alla denuncia della costituzione della società deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione. Entro lo stesso termine, debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle società e delle ditte singole. La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento delle società debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono. [A norma dell' art. 1, primo e secondo comma, della legge n. 630/1981 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto): "Tutti i termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte, sono unificati in giorni trenta. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di tale iscrizione"]. Art. 49. - I proprietari ed i procuratori delle ditte, gli amministratori e i procuratori delle società sono, inoltre, obbligati a depositare le loro firme agli effetti dell'autenticazione. Tale deposito può esser fatto insieme con la denuncia di cui ai precedenti articoli 47 e 48 o con atto separato. Art. 50. - In base alle denunce di cui agli articoli 47 e 48, gli uffici anzidetti sotto la vigilanza degli organi consiliari debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione. Sul registro stesso gli uffici debbono prendere nota del deposito delle firme di cui all'art. 49. Il registro delle ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al direttore dell'ufficio e per tale esame nessun diritto è dovuto. Art. 51. - In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia, di cui agli articoli 47 e 48, si applica l'ammenda da L. 20 a L. 800; in caso di denuncia non veritiera la pena è dell'ammenda da L. 50 a L. 2.000. Qualora si tratti di omissione o ritardo nella denuncia, il direttore dell'ufficio, prima di deferire il contravventore all'autorità giudiziaria gli comunica a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che egli può fare oblazione pagando nel termine che gli sarà all'uopo prefisso, la somma di L. 10, in caso di ritardo nella presentazione della denuncia e di L. 50, in caso di omissione della denuncia stessa. In questo secondo caso, però l'oblazione non ha effetto se non sarà presentata la denuncia. Il provento delle pene pecuniari e delle oblazioni anzidette è dovuto all'erario dello Stato". (L' art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , ha depenalizzato i reati punibili con la sola ammenda, sostituendo quest'ultima con la pena pecuniaria. L' art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale, ha abrogato la legge n. 706/1975; l'art. 32 della legge stessa ha confermato la sostituzione della sanzione. Per effetto della depenalizzazione della sanzione il secondo comma dell'art. 51 soprariportato e il riferimento all'oblazione contenuto nel terzo comma devono intendersi superati. Per quanto attiene alla misura della sanzione per l'omissione o il ritardo nella presentazione della denuncia di cui al primo comma dello stesso art. 51 si precisa che l'art. 1, ultimo comma, della legge n. 630/1981 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto), prevede che: "L'importo delle sanzioni amministrative, da applicarsi ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , in caso di mancato adempimento nella presentazione delle denunce, è stabilito nella misura fissa di L. 60.000". Ai sensi dell' art. 11 del D.M. 9 marzo 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 23 marzo 1982 ), recante modalità e contenuti delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura: "È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi è stata, dalla notificazione dell'infrazione. Le denunce che non contengono tutte le indicazioni e la documentazione prescritte debbono essere completate dal denunciante a richiesta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Qualora il denunciante non vi ottemperi, la denuncia incompleta è considerata come non presentata e si applica la sanzione amministrativa di cui all' art. 1 della legge 4 novembre 1981, n. 630 ". Relativamente alla sanzione in caso di denuncia non veritiera si rammenta che l' art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 , ne ha aumentato la misura di quaranta volte e l' art. 114, primo comma, della legge n. 689/1981 sopracitata, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge, ha elevato l'importo risultante dall'aumento disposto dalla legge n. 603/1961 di cinque volte]. - Il D.M. 6 ottobre 1986, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 5 novembre 1986. Note all'art. 1: - Per il D.M. 23 dicembre 1985 si veda nelle note alle premesse. - Per il D.M. 19 maggio 1986 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell' art. 7 della legge n. 256/1973 , recante norme sul "Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata" è il seguente: "Art. 7. - I soggetti tenuti, ai sensi dell' art. 2457-bis del codice civile e del successivo art. 9 a richiedere la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata presentano a tal fine alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione, copia dell'atto o della comunicazione depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, recante l'indicazione del numero con cui la società è iscritta nel registro. Tale copia deve essere rilasciata all'atto del deposito, dall'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 101-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile approvate con regio-decreto 30 marzo 1942, n. 318 , modificato dall' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127 . Il richiedente deve provare l'avvenuto pagamento del prescritto diritto fisso mediante esibizione della quietanza o della ricevuta di versamento in conto corrente postale".
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