Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 510/1997

Regolamento recante norme sulla sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare.

Pubblicato: 20/02/1998 In vigore dal: 12/12/1997 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 12 dicembre 1997, n. 510

Testo normativo

DECRETO n. 510/1997 # DECRETO 12 dicembre 1997, n. 510 ## Regolamento recante norme sulla sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare. IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 , concernente la istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59 , concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare, ed in particolare l'articolo 53, comma 2, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi sentito il Ministro della pubblica istruzione, sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della medesima professione; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 2968 del 30 ottobre 1997); Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Alla sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare sono ammessi coloro che alla data di emanazione del presente decreto siano in possesso del diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari nonchè in scienze delle preparazioni alimentari e che presentino i requisiti previsti dall'articolo 27, commi 1, lettere a), b), d), e), e 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 53, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare) è il seguente: "2. Le modalità per lo svolgimento della sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare, sentito il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 27, commi 1 e 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59 , è il seguente: "Art. 27 (Iscrizione all'albo - Trasferimenti). - 1. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità economica europea o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità; b) godere dei diritti civili; c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare; d) avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine al cui albo si chiede di essere iscritti; e) precisare il proprio stato giuridicoprofessionale. 2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma dell'art. 35, comma 2, comportano la radiazione dall'albo".

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