Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 514/1998
Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero della sanita'.
Riferimento normativo
DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1998, n. 514
Testo normativo
DECRETO MINISTERIALE n. 514/1998
# DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1998, n. 514
## Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza del
Ministero della sanita'.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare gli articoli 2 e 4; VISTO l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; VISTA la legge 4 agosto 1968, n. 15 ; VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 ; UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998, n. 150/98; ATTESA l'avvenuta comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del citato art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della Sanità che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte ovvero che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti di competenza del Ministero della Sanità devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle allegate, che contengono l'indicazione dell'ufficio competente e costituiscono parte integrante del presente regolamento. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare ovvero, in mancanza, nel termine di trenta giorni previsto all' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo Per quanto concerne la legge n.241/1990 vedi nota alle premesse. Note alle premesse - Il testo degli articoli 2 e 4 della legge n.241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma2, il termine è di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di provvedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento fi- nale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materia di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - La legge n.15/1968 reca "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". - La legge n.127/1997 reca "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". Nota all'art. 1: - Per il testo dell' art. 2 della legge n.241/1990 si veda in nota al titolo
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