Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 520/1987
Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano duro di produzione 1988.
Riferimento normativo
DECRETO 11 novembre 1987, n. 520
Testo normativo
DECRETO n. 520/1987
# DECRETO 11 novembre 1987, n. 520
## Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE
per il grano duro di produzione 1988.
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'art. 10; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 3103/76 del 16 dicembre 1976 , che determina le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto al grano duro previsto dal succitato art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75 , modificato dai regolamenti CEE del Consiglio n. 1455/82 del 18 maggio 1982 e n. 1583/86 del 23 maggio 1986 ; Visto il regolamento CEE della commissione n. 2835/77 del 19 dicembre 1977 , concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610 , concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in particolare il punto e) dell'art. 3; Considerato che i regolamenti comunitari sopracitati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto; Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, della istruttoria, del controllo e della liquidazione delle domande di aiuto; Considerata, altresì, la necessità di emanare, in attesa della norma comunitaria che stabilisca l'importo dell'aiuto al grano duro di produzione 1988, i necessari provvedimenti nazionali; Decreta: Art. 1 Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme citate in premessa, relative al regime dell'aiuto che sarà concesso, ai sensi dell' art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 , al grano duro di produzione 1988, si osservano le disposizioni del presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Nota all'art. 1: Si trascrive il testo dell' art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 , concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dai regolamenti CEE n. 1143/76 , n. 1451/82 e n. 1900/87 : "1. Un aiuto è concesso per la produzione di frumento duro nelle zone della Comunità in cui tale produzione costituisce una parte tradizionale e importante della produzione agricola. 2. L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie su cui sono state effettuate la semina e il raccolto. L'aiuto può essere differenziato secondo le zone di produzione. L'aiuto è concesso soltanto per frumento duro che presenti caratteristiche qualitative e tecnologiche da determinare 3. L'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2, del trattato. 4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo, in particolare le zone di produzione di cui al paragrafo i, nonchè i criteri per la determinazione delle caratteristiche qualitative e tecnologiche di cui al paragrafo 2. 5. Secondo la procedura previste dall'art 26 sono stabilite: le modalità di applicazione del presente articolo; le caratteristiche qualitative e tecnologiche cui il frumento duro deve rispondere per beneficiare dell'aiuto o, eventualmente, l'elenco delle varietà in causa".
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