Decreto Ministeriale Contributi

Decreto Ministeriale 531/1999

Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalita' di erogazione e delle finalita' del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonche' di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Pubblicato: 19/01/2000 In vigore dal: 02/11/1999 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le modalità per ottenere i contributi cinematografici previsti dal Decreto Ministeriale 531/1999?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 531/1999 disciplina il sistema di contributi pubblici a favore della produzione cinematografica nazionale, attuando quanto previsto dalla legge 1213/1965. I contributi sono destinati alle imprese produttrici nazionali di film e si dividono in due categorie: contributi per i produttori di opere cinematografiche (lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale nazionale e di animazione) e contributi aggiuntivi per registi e autori di soggetto e sceneggiatura che siano cittadini italiani. La misura dei contributi è calcolata in percentuale sugli incassi lordi realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine massimo di due anni dalla prima proiezione pubblica, escludendo ogni altro provento derivante dall'utilizzo dell'opera. Un aspetto rilevante è che non vengono concessi contributi per opere che abbiano realizzato incassi inferiori a cento milioni di lire nel periodo di riferimento, rappresentando così una soglia minima di performance commerciale. I contributi sono destinati al patrimonio dell'impresa produttrice e rappresentano un incentivo diretto legato al successo commerciale del film.

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Riferimento normativo

DECRETO 2 novembre 1999, n. 531

Testo normativo

DECRETO n. 531/1999 # DECRETO 2 novembre 1999, n. 531 ## Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalita' di erogazione e delle finalita' del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonche' di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Visto l' articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153 ; Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 ; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 ; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1998, n. 163 ; Visto, in particolare, l' articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , come modificato dall' articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 ; Ritenuto di dover procedere alla definizione della misura del contributo in favore dei produttori dei film di cui agli articoli 4, commi quarto, quinto, sesto - con esclusione dei cortometraggi - e 8 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , calcolato in percentuale sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, per la durata massima di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico, delle modalità di erogazione del medesimo, delle finalità alle quali lo stesso deve essere destinato, nonchè alla definizione della misura di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 , prot. n. 20158 del 21 ottobre 1999; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e finalità dei contributi 1. I contributi di cui all' articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , sono finalizzati al sostegno della produzione cinematografica nazionale, e destinati alle imprese nazionali produttrici di film. Essi, in particolare, sono concessi: a) in favore dei produttori di opere cinematografiche di lungometraggio di produzione nazionale, di lungometraggio di interesse culturale nazionale, di lungometraggio di animazione, anche se realizzate in coproduzione o compartecipazione tra soggetti italiani, e sono destinati al patrimonio dell'impresa produttrice del film; b) in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere di cui alla lettera a), che siano cittadini italiani, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia. 2. I contributi di cui alle lettere a) e b), sono calcolati sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine di due anni decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera. 3. Non sono concessi contributi per opere che abbiano realizzato, nel termine di cui al comma 2, incassi inferiori a cento milioni di lire. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo dell' art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia): "Art. 7 (Incentivi alla produzione). - A favore dei produttori dei film di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, è concesso dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere della commissione di cui all'art. 48, un contributo calcolato in percentuale sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, per la durata massima di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono definiti la misura del contributo, le modalità di erogazione del medesimo, le finalità alle quali lo stesso deve essere destinato, nonchè la misura di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggètto e della sceneggiatura cittadini italiani". Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Per il titolo della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213 , si veda in nota al titolo. - Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito, con modificazioni, dall' art. 1 della legge 1o marzo 1994, n. 153 , reca: "Interventi urgenti in favore del cinema". - Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 , reca: "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport". - 11 decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 , reca: "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell' art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ". - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , reca: "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell' art. 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59 ". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1998, n. 163 , reca: "Regolamento recante norme sul pubblico registro per la cinematografia, ai sensi dell' art. 22, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153 ". - Si riporta il testo degli articoli 4, commi 4, 5, 5, e 8 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213 : 4. Per film lungometraggio di produzione nazionale si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q), del medesimo comma. 5. Per film lungometraggio di interesse culturale nazionale si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e le tre componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della libertà di espressione. 6. Per film di animazione si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5". "Art. 8. - Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della commissione prevista dall'art. 48, rilascia con proprio decreto un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge che abbiano particolari qualità artistiche e culturali. L'attestato di qualità è rilasciato, per ogni semestre, ad un numero di lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge, ivi compresi quelli di cui all'art. 18, annualmente stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La domanda per il rilascio dell'attestato di qualità, corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di L. 150.000 al competente ufficio del registro, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione. La commissione prevista dall'art. 48 esprime il proprio parere previo esame di tutti i film per i quali è stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell'attestato di qualità ai film prescelti è subordinato all'ammissione ai benefici della presente legge. Qualora uno o più film indicati dalla commissione non ottengano l'ammissione ai benefici della presente legge, ad essi sono sostituiti altri film in concorso che la commissione riterrà in possesso dei requisiti di cui al primo comma. Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 7 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213 , si veda in nota al titolo.

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