Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 540/1988

Modificazioni all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante l'elenco degli additivi consentiti nei mangimi e recepimento della direttiva n. 87/552/CEE.

Pubblicato: 23/12/1988 In vigore dal: 09/09/1988 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 9 settembre 1988, n. 540

Testo normativo

DECRETO n. 540/1988 # DECRETO 9 settembre 1988, n. 540 ## Modificazioni all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante l'elenco degli additivi consentiti nei mangimi e recepimento della direttiva n. 87/552/CEE. IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 , concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario dalla Gazzetta Ufficiale n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dai seguenti decreti: 3 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1986; 31 dicembre 1986 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107/1987; 27 maggio 1987 , n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200/1987; 24 marzo 1988 , n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103/1988; 25 marzo 1988 , n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103/1988; 16 luglio 1988 , n. 333, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187/1988; Visto, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 112, del 14 maggio 1988, riguardante il recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183 , recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Vista la direttiva della commissione delle Comunità europee n. 87/552/CEE, del giorno 17 novembre 1987, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 336, del 26 novembre 1987, con la quale è stato modificato, tra l'altro, l'allegato II della direttiva n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970 , recante norme in materia di additivi per mangimi, con il disporre le condizioni di impiego della Salinomicina sodica per suinetti e per suini, del Meticlorpindolo/Metilbenzoquato per conigli, del Lasalocid-sodio per tacchini, dell'Astaxantina per salmoni e trote, e dell'Acido Metilpropionico per tutte le specie animali, ad eccezione delle galline ovaiole; Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281 ; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1 L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante l'elenco degli additivi consentiti nei mangimi, citato nelle premesse, è modificato in conformità all'allegato al presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell' art.1, comma 8, della legge n. 281/1963 , come sostituito dall' art. 1 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152 : "8. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto: a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi; b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi; c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime contenente integratori o integratori medicati, in relazione all'impiego per le varie specie animali; d) le dosi e le modalità di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati; e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonchè, quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti; f) le quantità massime di sostanze e prodotti indesiderabili tollerate negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti". - La lettera u), dell'art. 6 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) prevede la competenza dello Stato per le funzioni amministrative concernenti la individuazione delle malattie infettive e diffuse del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonchè quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti. Nota all'art. 1: L'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985 elenca gli additivi consentiti nei mangimi.

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