Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 546/1994

Regolamento recante norme per l'iscrizione dei veicoli d'epoca nell'elenco nazionale.

Pubblicato: 22/09/1994 In vigore dal: 29/07/1994 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 29 luglio 1994, n. 546

Testo normativo

DECRETO n. 546/1994 # DECRETO 29 luglio 1994, n. 546 ## Regolamento recante norme per l'iscrizione dei veicoli d'epoca nell'elenco nazionale. IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l' art. 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ; Visto l' art. 214 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ; Udito il parere del Consiglio di Stato in data 28 aprile 1994; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota prot. 2148 in data 20 luglio 1994; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Sono iscritti presso l'elenco nazionale istituito presso il Centro storico della Direzione generale M.C.T.C., ai sensi del comma 2 dell'art. 60 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 , gli autoveicoli e motoveicoli d'epoca che sono stati immatricolati da più di venti anni e sono stati preventivamente cancellati dal P.R.A. perchè destinati a venir conservati in musei o locali pubblici e privati, purchè rivestano effettivo interesse storico. 2. Detti veicoli devono essere completamente originali in ogni loro parte costruttiva; possono peraltro aver subìto interventi di ricostruzione di modesta entità, che rispecchino esattamente foggia e caratteristiche d'origine, purchè detti interventi siano limitati alle caratteristiche costruttive non essenziali. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 28 febbraio 1983, n. 53 , converte in legge, con modifiche, il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 , recante misure in materia tributaria. Si riporta il testo dei commi 31 e 34 dell'art. 5: "31. A decorrere dal 1 gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla legge 21 maggio 1955, n. 463 per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri". "34. Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo sono esenti dalle tasse e dalla sopratassa indicate dal trentunesimo comma". - Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restanto la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , reca il nuovo codice della strada . - Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , reca: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 ". Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 60, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , è il seguente: "2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perchè destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti, alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale M.C.T.C.".

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