Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 549/1992

Regolamento recante la costituzione dei centri di assistenza doganale.

Pubblicato: 22/01/1993 In vigore dal: 11/12/1992 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 11 dicembre 1992, n. 549

Testo normativo

DECRETO n. 549/1992 # DECRETO 11 dicembre 1992, n. 549 ## Regolamento recante la costituzione dei centri di assistenza doganale. IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l' art. 7 commi 1-septies e 1-octies, della legge 6 febbraio 1992, n. 66 , avente ad oggetto la costituzione, tra gli spedizionieri iscritti all'albo da almeno tre anni, di società di assistenza doganale, denominate CAD; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ; Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612 ; Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 ; Ritenuta la necessità di dettare le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-septies, nonchè quelle di cui al comma 1-octies; Visto il terzo e il quarto periodo del comma 6 dell'art. 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell' art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 4278 dell'11 dicembre 1992); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Gli spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , e che esercitano l'attività professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato, possono costituire società di capitali, denominati CAD (centri assistenza doganale), con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, per lo svolgimento dei compiti indicati ai commi 1-sexies e 1-septies, dell'art. 7, della legge 6 febbraio 1992, n. 66 . 2. I centri di assistenza doganale sono sottoposti alla vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria, a norma dell'art. 8, fermi restando i controlli ed i riscontri di cui all'art. 7, comma 4. 3. Lo statuto delle società di cui al comma 1 dovrà essere conforme al modello di statuto allegato al presente regolamento. 4. È fatto divieto di cessione o trasferimento a qualsiasi titolo di azioni o quote a soggetti che non abbiano i requisiti necessari per costituire i CAD. È fatto, inoltre, divieto di affidare a soggetti estranei alla società qualsiasi facoltà ad essa demandata dalle disposizioni in materia o dallo statuto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 7, commi 1-septies e 1-octies, della legge n. 66/1992 , è il seguente: "1-septies. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-sexies possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente all'autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-sexies, anche i seguenti compiti: a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e conrollo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci; b) emettere bollette doganali per le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, con le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1-sexies per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria. 1-octies. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle società autorizzate a svolgere le attività di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-septies, comprese quelle concernenti le società previste dal medesimo comma 1-septies ed in particolare i criteri e le modalità per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonchè per la revoca dell'autorizzazione stessa in conformità a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del comma 6 dell'art. 73 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ". - La legge n. 1612/1960 reca: "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali". - Il D.Lgs. n. 374/1990 reca: "Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695 CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981 , in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347 CEE del 23 aprile 1982 , in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie". - L' art. 78, comma 6, della legge n. 413/1991 è così formulato: "L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi ai fini della determinazione dei coefficienti previsti nell' art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , e suc- cessive modificazioni. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti adottati ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie assicurative per il rilascio dei centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla istituzione dei centri stessi, nonchè i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria. L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonchè quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il rappresentante legale del centro interessato. Con i provvedimenti sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attività concernente gli adempimenti relativi al periodo di imposta in corso". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per la legge n. 1612/1966 si veda in note alle premesse. - Il testo dell' art. 7, comma 1-sexies, della legge n. 66/1992 , è il seguente: "1-sexies. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , da almeno tre anni possono svolgere, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti: a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa; b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni; c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria; d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ". - Per l' art. 7, comma 1-septies, della legge n. 66/1992 si veda in note alle premesse.

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