Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 554/1992

Regolamento recante norme sulle modalita' di collaudo, i tipi di imballaggio ed i limiti d'impiego delle mole abrasive, il sistema d'incollaggio delle parti in cartone, nonche' sugli enti ed i laboratori specializzati incaricati di verifiche ed accertamenti e sulle modalita' per l'assunzione del relativo onere.

Pubblicato: 01/02/1993 In vigore dal: 03/12/1992 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 3 dicembre 1992, n. 554

Testo normativo

DECRETO n. 554/1992 # DECRETO 3 dicembre 1992, n. 554 ## Regolamento recante norme sulle modalita' di collaudo, i tipi di imballaggio ed i limiti d'impiego delle mole abrasive, il sistema d'incollaggio delle parti in cartone, nonche' sugli enti ed i laboratori specializzati incaricati di verifiche ed accertamenti e sulle modalita' per l'assunzione del relativo onere. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 5 novembre 1990, n. 320 , e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano adottate norme regolamentari intese a stabilire le modalità di collaudo, i tipi d'imballaggio ed i limiti d'impiego delle mole abrasive, il sistema d'incollaggio delle parti in cartone; gli enti ed i laboratori specializzati incaricati di verifiche ed accertamenti; le modalità per l'assunzione del relativo onere; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (n. 16876/II 2-4 del 25 giugno 1992); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione e collaudo 1. Ogni tipo di mola abrasiva individuata dalla legge 5 novembre 1990, n. 320 , deve essere sottoposto a collaudo preventivo alla sua prima immissione sul mercato. 2. Per immissione sul mercato si intende il momento della cessione da parte del fabbricante, dell'importatore o del suo mandatario all'interno della C.E.E. 3. Le regole tecniche relative al collaudo sono individuate nell'allegato al presente decreto. Sono altresì assimilate alle norme di cui all'allegato al presente decreto le norme in vigore negli altri Stati membri della Comunità europea che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 4. Il produttore, l'importatore o il suo mandatario all'interno della Comunità europea può eseguire il collaudo sia direttamente sia per il tramite di istituti, enti o laboratori all'uopo autorizzati secondo le procedure di cui all'art. 5 del presente decreto. 5. La documentazione relativa al collaudo ed alle prove effettuate deve essere conservata dal produttore, dall'importatore o dal suo mandatario e tenuta a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli adempimenti di cui al successivo art. 5 e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini dell'applicazione delle discipline sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 320/1990 reca norme concernenti le mole abrasive. Si trascrive il testo del relativo art. 4: "Art. 4. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto: a) le modalità di collaudo, da effettuarsi a cura del fabbricante, in relazione alle caratteristiche fisiche e dimensionali delle mole abrasive; b) i tipi di imballaggio delle mole abrasive; c) i limiti di impiego di cui all'art. 3, comma 1, lettera d); d) il sistema di incollaggio delle parti in cartone, ove previsto; e) gli enti e i laboratori specializzati di cui all'art. 5; f) le modalità per l'assunzione dell'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento di cui all'art. 6". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il titolo della legge n. 320/1990 si veda in nota alle premesse.

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