Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (18G00078)
Cosa stabilisce il Decreto Ministeriale 56/2018 e come funziona lo schema "Made Green in Italy"?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 56/2018 implementa lo schema nazionale volontario "Made Green in Italy", istituito dalla legge 221/2015, per valutare e comunicare l'impronta ambientale dei prodotti Made in Italy. Si applica ai produttori italiani che desiderano certificare volontariamente le prestazioni ambientali dei loro prodotti lungo l'intero ciclo di vita, utilizzando la metodologia PEF (Product Environmental Footprint) definita dalla raccomandazione UE 2013/179/UE.
Lo schema riguarda le aziende manifatturiere e i produttori che intendono ottenere il logo "Made Green in Italy" per differenziare i propri prodotti sul mercato nazionale e internazionale, rispondendo alla crescente domanda di beni ad elevata qualificazione ambientale. In pratica, le imprese possono sottoporre i loro prodotti a valutazione secondo metodologie comuni per misurare l'impronta ambientale, ottenendo una certificazione riconosciuta a livello nazionale.
Per i commercialisti e le aziende, questo decreto è rilevante perché introduce obblighi di tracciabilità e documentazione ambientale, influenza le strategie di marketing e comunicazione aziendale, e può generare costi di certificazione e compliance. Lo schema è completamente volontario e non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, ma richiede investimenti privati per l'adesione e il mantenimento della certificazione.
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Riferimento normativo
DECRETO 21 marzo 2018, n. 56
Testo normativo
DECRETO n. 56/2018
# DECRETO 21 marzo 2018, n. 56
## Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la
valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti,
denominato «Made Green in Italy», di cui all'articolo 21, comma 1,
della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (18G00078)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 , che ha istituito lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», stabilendo che con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, devono essere definite le modalità di funzionamento di tale schema; Visto il regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento e del Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio ; Visto il regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione; Vista la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013 , relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con nota del 19 settembre 2017; Vista la comunicazione al Dipartimento per le politiche europee, con nota del 5 dicembre 2017; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione e finalità 1. In attuazione dell' articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 , il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento dello schema nazionale volontario denominato «Made Green in Italy», per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti Made in Italy, anche con il rilascio del logo «Made Green in Italy» ai prodotti di cui all'articolo 2, lettera v). N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta il testo dell' articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13: «Art. 21 (Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale). - 1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy». Tale schema adotta la metodologia per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF), come definita nella raccomandazione 2013/179 / UE della Commissione, del 9 aprile 2013. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità di funzionamento dello schema. (Omissis).». - Il Regolamento (CE) 23/04/2008, n. 451/2008, del Parlamento Europeo e del Consiglio (che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio ), è pubblicato nella G.U.U.E. 4 giugno 2008, n. L 145. - Il Regolamento (CE) 09/10/2013, n. 952/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio (che istituisce il codice doganale dell'Unione), è pubblicato nella G.U.U.E. 10 ottobre 2013, n. L 269. - La Raccomandazione 9 aprile 2013, n. 2013/179/UE, della Commissione (relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni), è pubblicata nella G.U.U.E. 4 maggio 2013, n. L 124. Note all'art. 1: - Il testo dell'articolo 21, comma 1, della citata legge n. 221, del 2015, è riportato nelle note alle premesse.
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Il DM 56/2018 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della sostenibilità ambientale, certificazioni ecologiche e green economy. Aziende e consulenti lo consultano per comprendere i requisiti di valutazione dell'impronta ambientale (PEF), la metodologia di calcolo del ciclo di vita dei prodotti, l'utilizzo del logo "Made Green in Italy" e la comunicazione delle prestazioni ambientali secondo gli standard UE.
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