Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 562/1992

Regolamento recante modalita' per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

Pubblicato: 10/02/1993 In vigore dal: 09/09/1992 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 9 settembre 1992, n. 562

Testo normativo

DECRETO n. 562/1992 # DECRETO 9 settembre 1992, n. 562 ## Regolamento recante modalita' per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 , e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 , recante norme per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39 , che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 , recante: "Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"; Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114 , recante modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 , di riforma della vigilanza sulle assicurazioni private; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315 , recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante norme di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 17, comma 3; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1990, che disciplina i compensi per la commissione esaminatrice per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20 , recante norme di integrazione e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 , e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166 , recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi; Visti l'art. 5, comma 3, l'art. 9 e l'art. 16, comma 3, della citata legge n. 166/1992 , che prevedono rispettivamente che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengano dettate norme per le modalità di presentazione della domanda di iscrizione nel predetto ruolo nazionale nonchè per la disciplina della relativa prova di idoneità; per la costituzione ed il funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali per i periti assicurativi; per l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 16; Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione delle predette norme; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , con nota n. 890031 del 5 agosto 1992; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Presentazione - Requisiti 1. La domanda di iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 166 , deve essere presentata in carta legale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale dei periti assicurativi - Via Campania, 59/C - 00187 Roma (vedi schema semplificativo - Allegato A). 2. La domanda di iscrizione deve indicare i seguenti dati: cognome e nome; luogo e data di nascita; cittadinanza; residenza; codice fiscale; godimento dei diritti civili; di non aver riportato condanne per i reati di cui all' art. 5, lettera c), della legge n. 166/1992 ; indirizzo della sede operativa; tribunale presso il quale sono svolte eventualmente funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio. 3. La sottoscrizione della domanda, completa dei predetti dati e dichiarazioni, deve essere autenticata con le modalità di cui all' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . 4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) certificato di godimento dei diritti civili; b) certificato generale del casellario giudiziale; c) certificato rilasciato dalla competente pretura circondariale relativo ai carichi pendenti; d) dichiarazione sottoscritta dall'interessato che attesti che, ottenuta l'iscrizione nel ruolo nazionale, non vi sia alcuna delle incompatibilità previste dall' art. 5, comma 2, della legge n. 166/1992 ; e) fotocopia autenticata del titolo di studio. I certificati di cui alle lettere a), b) e c) devono essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di iscrizione; f) certificazione antimafia, ai sensi dell' art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936 , modificato dall' art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , da richiedersi alla prefettura competente; g) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di lire centocinquantamila, prevista al n. 177, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni. Detto versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale "tassa per l'iscrizione al ruolo nazionale dei periti assicurativi, di cui all' art. 5, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166 ". 5. Nel caso in cui il richiedente dichiari nella domanda di iscrizione nel ruolo di essere esonerato dalla prova di idoneità trovandosi in possesso di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, iscritto nel relativo albo professionale da almeno tre anni ed avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico, alla domanda debbono essere allegati, oltre ai documenti di cui alle precedenti lettere, anche i seguenti altri documenti: fotocopia autenticata del diploma di perito industriale in area meccanica o del diploma di laurea in ingegneria; certificazione rilasciata dal consiglio nazionale dell'ordine professionale presso il quale risulta iscritto, dalla quale risulti l'avvenuta iscrizione da almeno tre anni; dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesti lo svolgimento per tre anni (non oltre il 13 marzo 1993) dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992 , in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo e che indichi altresì l'ammontare dei compensi erogati all'interessato per ciascun anno di riferimento; dichiarazione rilasciata dall'interessato, a mezzo atto notorio, ai sensi dell' art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 , e con le responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , che attesti l'ammontare del reddito percepito nei tre anni e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quale compensi per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992 . --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/02/1993, n. 40 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. n. 449/1959 , è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 6 luglio 1959 . - Il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 , concernente l'esercizio sulle assicurazioni private è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1925 . - La legge 24 dicembre 1969, n. 990 , è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1970 . - La legge 26 febbraio 1977, n. 39 , è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 26 febbraio 1977 . - La legge 13 aprile 1977, n. 114 , è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 16 aprile 1977 . - La legge 12 agosto 1982, n. 576 , è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982 . - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 9 luglio 1983 . - La legge 7 agosto 1990, n. 241 , è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 . - La legge 9 gennaio 1991, n. 20 , è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 1991 . - La legge 17 febbraio 1992, n. 166 , è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1992 . - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il comma 3 dell'art. 5 della legge n. 166/1992 è il seguente: "Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore". - Il testo dell' art. 9 della legge n. 166/1992 è il seguente: "Art. 9. - Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per la costituzione ed il funzionamento della commissione nazionale di cui all'art. 7 e delle commissioni provinciali di cui all'art. 8". - Il testo dei commi 1 , 2 e 3 dell'art. 16 della legge n. 166/1992 è il seguente: "1. Entro il termine previsto dal comma 3 sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. 2. Possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della citata legge n. 990 del 1969 , nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. 3. Con decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ". Note all'art. 1: - Il testo della lettera c) dell'art. 5 della legge n. 166/1992 è il seguente: " c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni". - Il testo dell' art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è il seguente: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma". - Il comma 2 dell'art. 5 della citata legge n. 166/1992 è il seguente: "2. Non possono esercitare l'attività di perito assicurativo gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare l'attività di perito assicurativo nè essere iscritti nel ruolo gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale". - L' art. 7 della legge n. 55/1990 aggiunge l' art. 10-sexies nella legge 31 maggio 1965, n. 575 , recante disposizioni contro la mafia. Se ne trascrive il testo, come modificato dall' art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio 1991, n. 203 : "Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonchè circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10-quater. Per i rinnovi, allorchè la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto. 2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi. 3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi. 4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615- ter del codice civile o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile , nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonchè di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all' art. 2602 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all' art. 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa. 6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell' art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . 7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione. 8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza e del loro rinnovo. 9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7: a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali; b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonchè di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire; c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione di servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire; d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque de- nominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire. 10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente. 11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonchè la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposte di bollo. 13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonchè i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10. 14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti. 16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15". - La tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) è stata sostituita dalla nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 . Il n. 117, lettera b), della tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972 riguarda la tassa dovuta per l'iscrizione in albi, ruoli ed elenchi, riguardanti l'esercizio delle professioni. Per quanto riguarda l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi bisogna fare ora riferimento all'art. 74 della nuova tariffa, del seguente tenore: "1. Iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti ( legge 17 febbraio 1992, n. 166 ): tassa per l'iscrizione e annuale L. 150.000". - Il comma 4 dell'art. 5 della legge n. 166/1992 è il seguente: "4. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 150.000 ai sensi del n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma". - Il testo dell' art. 24 della legge n. 114/1977 è il seguente: "Art. 24. - I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari è fatto a imposte abolite dal 1 gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'art. 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60 ".

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