Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 64/1998

Regolamento recante norme per la rideterminazione delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica e per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi.

Pubblicato: 02/04/1998 In vigore dal: 21/01/1998 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 21 gennaio 1998, n. 64

Testo normativo

DECRETO n. 64/1998 # DECRETO 21 gennaio 1998, n. 64 ## Regolamento recante norme per la rideterminazione delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica e per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi. IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 64 , ed, in particolare, l'articolo 5 il quale prevede che, con decreto del Ministro della difesa, possono essere emanate norme regolamentari per disporre la variazione del numero, delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli e degli uffici di leva, in relazione alle esigenze del servizio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 ; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 913 , relativo a "Sedi e zone di competenza territoriale dei consigli di leva"; Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1995, n. 91 ; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1995, n. 587 : "Regolamento recante la rideterminazione delle sedi e delle zone di competenza territoriale degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi"; Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1996, n. 453 ; Considerata la necessità di modificare le competenze territoriali provinciali relative ai consigli ed uffici di leva di Verona, Padova, Roma A, Roma B, Perugia, Palermo e Catania, al fine di una perequazione dei rispettivi bacini di utenza; Considerata l'opportunità di cambiare la denominazione al consiglio di leva di Bari B, con sede in Lecce, in consiglio di leva di Lecce, con inalterata competenza territoriale; Considerata la necessità di rideterminare le zone di competenza territoriale dei consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge del 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 254 , istitutivo della provincia di Prato; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 7 luglio 1997 e del 27 agosto 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 , con nota n. 3431 del 7 novembre 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli e degli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono rideterminati nella tabella A allegata al presente decreto, che sostituisce quella annessa alla legge 31 gennaio 1992, n. 64 , modificata con decreto ministeriale 9 gennaio 1995, n. 91 e con decreto ministeriale 27 giugno 1996, n. 453 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore, e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 31 gennaio 1992, n. 64 , recante: "Norme sugli organi del servizio della leva militare" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 1992, n. 32. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , recante: "Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 5 maggio 1964 . - La legge 31 maggio 1975, n. 91 , recante: "Nuove norme per il servizio di leva" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 13 giugno 1975 . - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 913 , recante: "Sostituzione della tabella allegata alla legge 31 maggio 1975, n. 191 , relativa alle sedi e alle zone di competenza territoriale dei consigli di leva" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1985 . - Il decreto ministeriale 9 gennaio 1995, n. 91 : "Regolamento recante norme sull'istituzione del consiglio di leva e dell'ufficio di leva di Verona" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1995 . - Decreto ministeriale 27 novembre 1995, n. 587 : "Regolamento recante la rideterminazione del numero delle sedi e zone di competenza territoriale degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi". ( Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 1996 ). - Il decreto ministeriale 27 giugno 1996, n. 453 : "Regolamento recante la soppressione degli uffici e consigli di leva di Campobasso e Potenza e la rideterminazione del numero, delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1996 . - La legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214. L'art. 17, commi 3 e 4, così recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

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