Decreto Ministeriale
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Decreto Ministeriale 79/1990
Regolamento recante i criteri per la deducibilita' dal reddito di impresa delle spese sostenute dalle aziende produttrici di taluni farmaci per promuovere ed organizzare congressi e convegni di rilevante interesse scientifico.
Riferimento normativo
DECRETO 16 gennaio 1990, n. 79
Testo normativo
DECRETO n. 79/1990
# DECRETO 16 gennaio 1990, n. 79
## Regolamento recante i criteri per la deducibilita' dal reddito di
impresa delle spese sostenute dalle aziende produttrici di taluni
farmaci per promuovere ed organizzare congressi e convegni di
rilevante interesse scientifico.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l' art. 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , il quale ha stabilito che le spese sostenute da aziende produttrici di farmaci, di cui alle lettere a) e b) del comma 4, per promuovere e organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito di impresa, quando hanno finalità di rilevante interesse scientifico con esclusione di scopi pubblicitari, in conformità ai criteri stabiliti dal Minitro della sanità; Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1988, n. 423 , con cui, in attuazione della richiamata previsione legislativa, sono stati stabiliti i criteri per la deducibilità delle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per promuovere e organizzare congressi e convegni di rilevante interesse scientifico; Ritenuta la necessità di meglio precisare l'ambito di applicazione della disciplina di cui trattasi; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1989 con cui è stata costituita la commissione per la valutazione delle iniziative in questione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 ; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 8 giugno 1989; Ritenuto che, a parziale difformit à del parere del Consiglio di Stato, la regolamentazione di cui trattasi debba essere riferita esclusivamente ai convegni la cui tematica presenti una relazione, anche indiretta, con i farmaci, per le motivazioni chiarite nella relazione che accompagna il presente regolamento, e che non sia necessaria una disposizione transitoria relativa alle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per congressi organizzati nel 1988, in quanto, ai sensi dell' art. 1 del decreto ministeriale n. 423/1988 , le disposizioni regolamentari dovevano trovare applicazione nei confronti dei convegni effettuati a decorrere da 28 marzo 1989; D'intesa con il Ministro delle finanze; Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Le aziende produttrici di farmaci operanti in Italia che intendono portare in deduzione le spese indicate all' art. 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , riguardanti farmaci di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dello stesso art. 19 della predetta legge, devono inoltrare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, la seguente documentazione, almeno sessanta giorni prima della data fissata per la manifestazione: 1) nome, ragione sociale, codice fiscale e sede dell'azienda che organizza direttamente o finanzia in tutto o in parte il convegno o congresso scientifico. Nel caso di più aziende associate allo scopo vanno indicati i dati per ogni azienda; 2) sede e data della manifestazione; 3) destinatari dell'iniziativa; 4) oggetto della tematica del convegno, con particolare riferimento alla connessione, anche se indiretta, tra la stessa e i farmaci prodotti dall'azienda; 5) attestazione del legale rappresentante che l'azienda produce i farmaci di cui all' art. 19, comma 4, lettere a) e b), della legge 11 marzo 1988, n. 67 ; 6) qualificazione professionale, scientifica o universitaria dei relatori; 7) preventivo di spesa per manifestazione e previsione della copertura di costi, dedotta la quota a carico dei partecipanti; 8) gli elementi per valutare il particolare valore scientifico della iniziativa; 9) impegno, congiuntamente sottoscritto e autenticato nei modi di legge, con il quale il legale rappresentante dell'azienda e l'organizzatore del convegno o congresso escludono finalità pubblicitarie o promozionali dei prodotti dell'azienda che organizza il convegno o congresso. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 14 dell'art. 19 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente: "14. Le spese sostenute da aziende produttrici di farmaci, di cui alle lettere a) e b) del comma 4, per promuovere e organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito di impresa, quando hanno finalità di rilevante interesse scientifico con esclusione di scopi pubblicitari in conformità ai criteri, stabiliti dal Ministro della sanità con proprio decreto". - Le lettere a) e b) del comma 4 dello stesso art. 19 della legge n. 67/1988 riguardano, rispettivamente, i "farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale" e i "farmaci che, per la loro particolare natura e per le modalità d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o nell'ambito ospedaliero o direttamente in sede ambulatoriale da parte dello specialista". - Il D.M. n. 423/1988 , abrogato dall'art. 8 del presente decreto e recante lo stesso titolo, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 232 del 3 ottobre 1988. - La legge n. 833/1978 ha istituito il Servizio sanitario nazionale. - La legge n. 296/1958 ha istituito il Ministero della sanità. Nota agli articoli 1 e 5: - Per il testo dell' art. 19, comma 14, della legge n. 67/1988 e per i riferimenti alle lettere a) e b) del comma 4 dello stesso articolo, si rinvia alle note alle premesse.
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