Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 91/1997

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 96/11/CE.

Pubblicato: 03/04/1997 In vigore dal: 06/02/1997 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 6 febbraio 1997, n. 91

Testo normativo

DECRETO n. 91/1997 # DECRETO 6 febbraio 1997, n. 91 ## Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 96/11/CE. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l' articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 , modificato dall' articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 108 ; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 , concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572 ; Vista la direttiva 96/11/CE della Commissione del 5 marzo 1996 recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Ritenuto di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva sopra citata; Ritenuto altresì di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del sopra citato decreto ministeriale 21 marzo 1973; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996; Ritenuto di dover prevedere la clausola di mutuo riconoscimento al fine di garantire la libera circolazione degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire a contatto con gli alimenti o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea e di quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata in data 3 gennaio 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, aggiornato da ultimo con il decreto 24 settembre 1996, n. 572, è modificato come segue: A) L' articolo 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 , è modificato come segue: "1. Per la fabbricazione dei materiali ed oggetti in materia plastica possono essere utilizzati esclusivamente i monomeri e le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato I, sezione A del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 , e successive modificazioni". (2) B) All'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 , sono apportate le seguenti modifiche: 1) nella sezione A sono aggiunti i seguenti monomeri ed altre sostanze di partenza: Numero PM/REF. Numero CAS NOME RESTRIZIONI (1) (2) (3) (4) 19460 000050-21-5 Acido lattico 19480 002146-71-6 Laurato di vinile 23651 025322-69-4 Polipropilenglicole 2) nella sezione B sono soppresse le sostanze indicate di seguito: Numero PM/REF. Numero CAS NOME RESTRIZIONI (1) (2) (3) (4) 11050 001070-70-8 Diacrilato di 1,4-butandiolo 11180 017831-71-9 Diacrilato di tetraetilenglicole 11195 068901-05-3 Diacrilato di tripropilenglicole 11520 002918-23-2 Acrilato di 2-idrossisopropile (=acrilato di 2-idrossi-1- metiletile) 11695 003121-61-7 Acrilato di 2-metossietile 11740 010095-13-3 Monoacrilato di 1,3-butandiolo 11770 002478-10-6 Monoacrilato di 1,4-butandiolo 12055 094160-26-6 Triacrilato dell'etere tris (2-idrossipropilico) della glicerina 12062 075577-70-7 Triacrilato dell'etere tris(2-lidrossietilico) di 1,1,1 trimetilolpropano 12190 000105-97-5 Adipato di didecile 12220 027178-16-1 Adipato di diisodecile 12250 000123-79-5 Adipato di diottile 12610 000107-18-6 Alcool allilico 13328 000104-38-1 Etere bis(2-idrossietilico) dell'idrochinone 13660 000584-03-2 1,2-Butandiolo 13750 000513-85-9 2,3-Butandiolo 15280 000542-02-9 2,4-Diammino-6-metil- 1,3,5-triazina 17350 000105-75-9 Fumarato di dibutile 19120 025339-17-7 Isodecanolo 19936 007423-42-9 Maleato di mono(2-etilesile) 20950 000923-26-2 Metacrilato di 2-idrossipropile 21115 000816-74-0 Metacrilato di metallile 21220 032360-05-7 Metacrilato di ottadecile 22240 000622-97-9 p-Metilstirene 22270 000107-25-5 Etere metilvinilico 26290 025013-15-4 Viniltoluene C) Nell'allegato II - Sezione 1 : Materie plastiche - Parte B Additivi per materie plastiche del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue modificazioni, sono aggiunte le seguenti sostanze: Numero PM/REF. Numero CAS NOME RESTRIZIONI (1) (2) (3) (4) 34281 - Acidi alchil (C8-C22)solforici lineari primari con un numero pari di atomi di carbonio 34475 - Idrossifosfito di alluminio e calcio, idrato 46380 068855-54-9 Terra di diatomacee calcinata in continuo con carbonato di sodio 52720 000112-84-5 Erucammide 55520 - Fibre di vetro 55600 - Microsfere di vetro 56486 - Esteri di glicerina con acidi alifatici saturi lineari con numero pari di atomi di carbonio (C14-C18) e con acidi alifatici insaturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C16-C18) 68960 000301-02-0 Oleammide 80800 025322-69-4 Polipropilenglicole 88960 000124-26-5 Stearammide 2) 1,3:2,4-bis (3,4-dimetil-benzilidene) sorbitolo per omopolimeri di propilene e copolimeri di propilene-etilene. 3) Esteri della glicerina con gli acidi beenico e arachico. 4) Esteri della glicerina con gli acidi caprilico e n-decanoico. D) Nell'allegato II - Sezione 4: Carte e cartoni - Parte A - Costituenti della carta e dei cartoni, 2) Sostanze di carica sono inserite le seguenti sostanze, limitatamente agli alimenti per i quali, non sono previste prove di cessione: 1) Silicato naturale di litio e alluminio (spodumene); 2) Silicato naturale di zirconio; 3) Carbonato di zinco; 4) Idrossido di manganese; 5) Solfuro di zinco (litopone) (esente da bario idrosolubile); 6) Ossido di manganese. E) ((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 21 DICEMBRE 2010, N. 258)) . -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 28 marzo 2003, n. 123 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che in deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, "possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 2004, i monomeri e le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato III del presente decreto."

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