Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile». (13G00136)
Qual è l'oggetto del Decreto Ministeriale 95/2013 e a chi si applica?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 95/2013 rende esecutivo l'Accordo collettivo nazionale che disciplina i rapporti di lavoro libero-professionale tra il Ministero della salute e i medici generici fiduciari. Questi medici sono incaricati di fornire assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante (marittimo), al personale dell'aviazione civile e alle loro famiglie aventi diritto. L'accordo copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 e rappresenta l'adeguamento della normativa precedente agli standard degli accordi della medicina generale. Il decreto stabilisce le modalità operative, le prestazioni sanitarie erogate e i rapporti economici tra l'amministrazione e i medici convenzionati, garantendo un'assistenza efficace e tempestiva a una categoria di lavoratori con esigenze particolari dovute alla loro attività professionale. La copertura finanziaria è garantita da uno stanziamento di 1.106.154,00 euro per il 2012, con fondi dedicati dal capitolo di bilancio del Ministero della salute.
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Riferimento normativo
DECRETO 25 giugno 2013, n. 95
Testo normativo
DECRETO n. 95/2013
# DECRETO 25 giugno 2013, n. 95
## Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti libero professionali tra il Ministero della salute ed i
medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e
medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione
civile». (13G00136)
IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 , recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile; Visto il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77, del 17 marzo 1984 , con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra; Visto l' articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo; Vista la legge 13 novembre 2009, n.172 , concernente l'istituzione del Ministero della salute; Visto l' articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2012)»; Visto il decreto del Ministero della salute 6 luglio 2012, n.143 con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2005; Visto l'Accordo collettivo nazionale disciplinante i rapporti con i medici di medicina generale del 29 luglio 1999 (biennio economico 2006 - 2007) e dell'8 luglio 2010 (biennio economico 2008 - 2009) ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni; Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto del Ministro della salute 6 luglio 2012, n. 143 , agli Accordi della medicina generale predetti; Considerato che in data 14 novembre 2012 è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009; Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota n.109833 del 21 dicembre 2012; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 21 febbraio 2013; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 , con nota n. 18757 del 11 aprile 2013; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. È reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi dell' articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009, riportato nel testo allegato, che è parte integrante del presente decreto. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, pari ad un importo complessivo a tutto il 2012 di € 1.106.154,00, si farà fronte con gli stanziamenti del capitolo 2423 «Somme occorrenti alla copertura degli Accordi Collettivi Nazionali stipulati tra l'Amministrazione e il personale sanitario che presta assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2013. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 giugno 2013 Il Ministro: Lorenzin Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 11, foglio n. 292 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.620 , con il quale è stato previsto che il Ministero della Sanità può avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale: «Art. 6 (Assistenza nel territorio italiano). - Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art.3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell' art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi. Gli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità provvedono: a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto di medicina legale dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli aeronaviganti; b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di idoneità del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonchè alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti; c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto di cui all'art. 9. Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art.11, anche dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonchè, ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale. Gli uffici provvedono altresì agli interventi di igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con gli organi competenti in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e, compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale italiano. Il Ministro della sanità con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale, disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL. Il Ministero della sanità coordina l'attività dei servizi, di intesa, per quanto occorra, con i ministeri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri e della difesa, nonchè con le regioni nel cui territorio i servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n.833 , il Ministro della sanità, di intesa con i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza al personale navigante, al fine di formulare, in sede di piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine a gli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni e dalla dotazione di mezzi e di personale. Con la procedura di cui all' art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono emanati gli indirizzi per la disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e aeroporto e le unità sanitarie locali, competenti per territorio, e per la definizione di modalità di erogazione delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della particolare condizione dei lavoratori interessati, una assistenza efficace e tempestiva.». «Art. 12 (Attribuzione dei beni e del personale delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime). - I beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, sono trasferiti dal l° gennaio 1981 al patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli uffici sanitari di porto ed aereoporto, mediante decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze. I restanti beni e attrezzature sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali. Entro la data di cui al primo comma i commissari liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati dal Ministero della sanità d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale,l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed aeroportuali del Ministero della sanità o presso le unità sanitarie locali. Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al Ministero della sanità si applicano le norme dell' art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1969, n. 663 , convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 . Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 i vigenti rapporti convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e i medici fiduciari generici, medici ambulatoriali generici e specialisti nonchè con gli specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al Ministero della sanità o alle unità sanitarie locali competenti per territorio in relazione alle rispettive esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente decreto.». - Si riporta il testo aggiornato dell' art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 : «7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616 , n. 618 e n. 620 , con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 , reca: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale,ai sensi dell' art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 come modificato dai decreti legislativi n. 517/1993 e n.229/1999 , sottoscritto il 9 marzo 2000». - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge istitutiva del Ministero della salute 13 novembre 2009, n. 172 : «Art. 1. Il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , è sostituito dal seguente: «376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantatre e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione ». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità per il 2012): «88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all' articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, è istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione è pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013». Note all'art. 1: - Per il testo dell' art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 , così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 517 , si veda nelle note alle premesse.
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Il decreto disciplina i rapporti convenzionali tra Ministero della salute e medici fiduciari per l'assistenza sanitaria al personale navigante e dell'aviazione civile, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 502/1992. Gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario, le prestazioni medico-legali e i rapporti economici accessori rappresentano gli istituti principali, con riferimento anche alle disposizioni sulla medicina generale e alla disciplina dell'assistenza nel territorio italiano secondo il DPR 620/1980.
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