Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione, del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio
Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione, del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio
EN: Commission Implementing Directive (EU) 2018/1581 of 19 October 2018 amending Council Directive 2009/119/EC as regards the methods for calculating stockholding obligations
Testo normativo
22.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 263/57
DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/1581 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2018
recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi
(
1
)
, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)
In conformità all'articolo 22 della direttiva 2009/119/CE, la Commissione ha effettuato un riesame del suo funzionamento e della sua attuazione («valutazione intermedia») che ha evidenziato la necessità d'introdurre una serie di modifiche tecniche della direttiva al fine di agevolarne l'attuazione
(
2
)
.
(2)
Il posticipo di tre mesi dell'inizio del nuovo obbligo annuale di stoccaggio a norma della direttiva 2009/119/CE dovrebbe dare agli Stati membri più tempo per completare le procedure amministrative interne e agevolare la conformità alle norme entro il termine stabilito e, possibilmente, a costi inferiori.
(3)
Il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
è un punto di riferimento per definire le «scorte di petrolio» e per individuare i diversi prodotti petroliferi pertinenti per il calcolo dell'obbligo di stoccaggio, del livello di scorte di sicurezza e specifiche detenute e a fini di comunicazione. Il regolamento (CE) n. 1099/2008 è stato modificato in varie occasioni. Di conseguenza i riferimenti a disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 1099/2008 presenti nella direttiva 2009/119/CE sono divenuti obsoleti e devono essere adeguati in modo che si riferiscano alle appropriate disposizioni del regolamento.
(4)
L'applicazione di due diverse formule per calcolare le quantità di nafta non pertinenti per il calcolo dell'obbligo di stoccaggio, a seconda che la resa di nafta dell'anno precedente fosse inferiore o superiore al 7 %, ha determinato in pratica fluttuazioni negli obblighi di stoccaggio per alcuni Stati membri che possono causare un notevole onere finanziario e l'assenza di conformità, senza che ciò trovi giustificazione negli obiettivi della direttiva. Eliminando la soglia del 7 % e offrendo le stesse possibilità a tutti gli Stati membri si dovrebbero eliminare disuguaglianze e fluttuazioni ingiustificate.
(5)
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi
(
4
)
, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
(6)
Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2009/119/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2009/119/CE è così modificata:
1)
all'articolo 2, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
«scorte petrolifere», scorte di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008;»;
2)
all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui al citato paragrafo sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1
o
gennaio e il 30 giugno di ciascun anno civile, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno civile precedente l'anno civile in questione.»;
3)
all'articolo 6, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«L'inventario contiene, in particolare, le informazioni necessarie per individuare il deposito, la raffineria o l'impianto di stoccaggio in cui si trovano le scorte in questione, nonché i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alle categorie di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»;
4)
all'articolo 9, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«2. Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto da una o più categorie di prodotti di seguito elencate, definite nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008:»;
5)
all'articolo 9, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al primo e secondo comma sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la somma delle «consegne interne lorde osservate» aggregate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008 per i prodotti compresi nelle categorie utilizzate o interessate. Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.»;
6)
all'allegato II, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
«Il consumo interno è stabilito sommando le «consegne interne lorde osservate» aggregate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008, soltanto dei prodotti seguenti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo), quali definiti nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»;
7)
all'allegato III, sesto capoverso, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
includere tutte le altre scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e stabilirne l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065; o».
8)
il testo dell'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 ottobre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1
o
gennaio 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9
.
(
2
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione, valutazione intermedia della direttiva 2009/119/CE del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (SWD (2017) 439 final).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (
GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1
).
(
4
)
GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14
.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
METODO DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE IN PETROLIO GREGGIO DELLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PETROLIFERI
Per il calcolo dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi, di cui all'articolo 3, gli Stati membri si avvalgono del seguente metodo.
1)
La somma delle importazioni nette di petrolio greggio, liquidi da gas naturale (LNG), prodotti base di raffineria e altri idrocarburi, quali definiti nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008
(
*1
)
, è calcolata e adattata per tener conto di eventuali variazioni delle scorte. Dal totale risultante per la resa di nafta è dedotta una tra le tre cifre seguenti:
—
4 %;
—
il tasso medio di resa della nafta;
—
il consumo netto effettivo di nafta.
2)
La somma delle importazioni nette di tutti gli altri prodotti petroliferi di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ad eccezione della nafta, è calcolata e adattata per tener conto delle variazioni delle scorte ed è moltiplicata per un fattore di 1,065.
La somma delle cifre risultanti dai punti 1 e 2 rappresenta l'equivalente in petrolio greggio.
Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.
(
*1
)
Modificato dal regolamento (UE) 2017/2010 della Commissione, del 9 novembre 2017.»
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