Direttiva delegata (UE) 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021 che modifica la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento di determinate designazioni delle categorie di veicoli e l’aggiunta di eCall all’elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, ai motivi dell’esito negativo e alla valutazione delle carenze di cui agli allegati I e III di tale direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva delegata (UE) 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021 che modifica la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento di determinate designazioni delle categorie di veicoli e l’aggiunta di eCall all’elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, ai motivi dell’esito negativo e alla valutazione delle carenze di cui agli allegati I e III di tale direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Delegated Directive (EU) 2021/1717 of 9 July 2021 amending Directive 2014/45/EU of the European Parliament and of the Council as regards the updating of certain vehicle category designations and the addition of eCall to the list of test items, methods, reasons for failure and assessment of deficiencies in Annex I and Annex III to that Directive (Text with EEA relevance)
Testo normativo
27.9.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 342/48
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/1717 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2021
che modifica la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento di determinate designazioni delle categorie di veicoli e l’aggiunta di eCall all’elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, ai motivi dell’esito negativo e alla valutazione delle carenze di cui agli allegati I e III di tale direttiva
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE
(
1
)
, in particolare l’articolo 17,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 2014/45/UE si applica ai veicoli con velocità di progetto superiore a 25 km/h appartenenti alle categorie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva. Tali categorie sono determinate con riferimento alle direttive 2002/24/CE
(
2
)
, 2003/37/CE
(
3
)
e 2007/46/CE
(
4
)
del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2)
Le direttive 2002/24/CE, 2003/37/CE e 2007/46/CE sono state abrogate rispettivamente dai regolamenti (UE) n. 168/2013
(
5
)
, (UE) n. 167/2013
(
6
)
e (UE) 2018/858
(
7
)
del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3)
Date le modifiche apportate alle designazioni delle categorie di veicoli derivanti dall’abrogazione delle direttive 2002/24/CE e 2003/37/CE, alcune designazioni delle categorie di veicoli di cui alla direttiva 2014/45/CE dovrebbero essere adattate. Tali modifiche non incidono sull’ambito di applicazione e sulla frequenza dei controlli.
(4)
Il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
8
)
stabilisce l’obbligo, a decorrere dal 31 marzo 2018, di dotare determinati nuovi tipi di veicoli di un sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 installato in modo permanente.
(5)
Il sistema eCall di bordo basato sul 112, in quanto sistema di emergenza, richiede il più alto livello di affidabilità. È opportuno garantire l’esattezza della serie minima di dati e della trasmissione della voce e della qualità, nonché sviluppare un sistema comune di controlli, al fine di assicurare la longevità e la durabilità del sistema di bordo eCall basato sul servizio 112. Dovrebbero pertanto essere eseguiti controlli tecnici periodici di eCall a intervalli regolari in conformità alla direttiva 2014/45/UE. Un nuovo punto relativo a tale controllo dovrebbe essere aggiunto nella tabella 3 dell’allegato I di tale direttiva.
(6)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/45/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2014/45/UE è così modificata:
1)
l’articolo 2 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. La presente direttiva si applica ai veicoli con velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie, con riferimento ai regolamenti (UE) n. 167/2013
(
*1
)
, (UE) n. 168/2013
(
*2
)
e (UE) 2018/858
(
*3
)
del Parlamento europeo e del Consiglio:
(
*1
)
Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (
GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1
)."
(
*2
)
Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (
GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52
)."
(
*3
)
Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (
GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1
).»;"
ii)
il sesto e il settimo trattino sono sostituiti dai seguenti:
«—
dal 1
o
gennaio 2022, veicoli a due o tre ruote — veicoli delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e con motore a combustione di cilindrata superiore a 125 cm
3
,—trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b utilizzati principalmente sulle strade pubbliche con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.»;
b)
al paragrafo 2, il settimo trattino è sostituito dal seguente:
«—
veicoli delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e con motore a combustione di cilindrata superiore a 125 cm
3
, qualora gli Stati membri abbiano posto in essere efficaci misure alternative in materia di sicurezza stradale per veicoli a due o tre ruote, tenendo in considerazione in particolare le pertinenti statistiche in materia di sicurezza stradale riguardanti gli ultimi cinque anni. Gli Stati membri notificano tali esenzioni alla Commissione.»;
2)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada: quattro anni dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta e successivamente ogni due anni.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri stabiliscono intervalli appropriati entro i quali i veicoli delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e con motore a combustione di cilindrata superiore a 125 cm
3
devono essere sottoposti a controllo tecnico.»;
3)
gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 27 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 1 e al punto 2 dell’allegato della presente direttiva a decorrere dal 27 settembre 2022.
Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi al punto 1 dell’allegato della presente direttiva al più tardi dal 20 maggio 2023.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (
GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12
).
(
2
)
Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (
GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1
).
(
3
)
Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, e che abroga la direttiva 74/150/CEE (
GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1
).
(
4
)
Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (
GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1
).
(
5
)
Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (
GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52
).
(
6
)
Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (
GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1
).
(
7
)
Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (
GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1
).
(
8
)
Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77
).
ALLEGATO
Gli allegati I e III sono così modificati:
1)
all’allegato I, punto 3, sezione 7, è aggiunto il seguente punto:
Voce
Metodo
Motivi dell’esito negativo del controllo
Valutazione delle carenze
Lieve
Grave
Pericolosa
«7.13
eCall (se montato, in conformità con la legislazione in materia di omologazione UE)
7.13.1
Montaggio e configurazione
Esame visivo integrato dall’uso dell’interfaccia elettronica, laddove le caratteristiche tecniche del veicolo lo consentano e siano resi disponibili i dati necessari
a)
Sistema o qualsiasi componente mancante
X
b)
Versione del software errata
X
c)
Codifica del sistema errata
X
7.13.2
Condizione
Esame visivo integrato dall’uso dell’interfaccia elettronica, laddove le caratteristiche tecniche del veicolo lo consentano e siano resi disponibili i dati necessari
a)
Sistema o componenti danneggiati
X
b)
L’indicatore di guasto di eCall indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema
X
c)
Guasto della centralina elettronica di controllo di eCall
X
d)
Guasto del dispositivo di comunicazione della rete mobile
X
e)
Mancanza di segnale GPS
X
f)
Componenti audio non collegati
X
g)
Fonte di alimentazione non collegata o carica insufficiente
X
h)
Il sistema indica un guasto attraverso l’interfaccia elettronica del veicolo
X
7.13.3
Prestazioni
Esame visivo integrato dall’uso dell’interfaccia elettronica, laddove le caratteristiche tecniche del veicolo lo consentano e siano resi disponibili i dati necessari
a)
Insieme minimo di dati non corretto
X
b)
Componenti audio non funzionanti correttamente
X».
2)
all’allegato III, il punto 4 della tabella I è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Veicoli speciali derivati da un veicolo di categoria N, T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b»;
b)
i riferimenti ai veicoli «T5» sono sostituiti da un riferimento alle seguenti categorie:
«T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b (P) e T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b (D)».
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Direttiva UE 1717/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.