Decreto del Presidente del Consiglio
Non_Fiscale
Decreto del Presidente del Consiglio 174/1994
Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1994, n. 174
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 174/1994
# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1994, n. 174
## Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 48 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 ; Visto il trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 17 febbraio 1992, ratificato e reso esecutivo con legge 3 novembre 1992, n. 454 ; Vista la parte prima, titolo II, del regolamento n. 1612/68 del Consiglio delle Comunità europee del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 88/C72/02 del 18 marzo 1988; Visto l' art. 37, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , in applicazione del quale i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela degli interessi nazionali; Visto l'art. 37, comma 2, del citato decreto, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonchè i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1 del medesimo articolo; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' art. 2, comma 1, lettera c), n. 4), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , relativo ai procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; Considerato che occorre provvedere all'individuazione di tali posti e funzioni identificando i primi in particolari amministrazioni ed in relazione alle posizioni ordinamentali specificate in dispositivo e indicando le seconde in base alle competenze riconducibili alla nozione comunitaria di pubblica amministrazione; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993 di delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. I posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti: a) i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nonchè i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni; b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonchè delle regioni e della Banca d'Italia; c) i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonchè i posti degli avvocati e procuratori dello Stato; (( d) i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 )) 2. Resta fermo il disposto di cui all' art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
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