Decreto del Presidente del Consiglio Non_Fiscale

Decreto del Presidente del Consiglio 392/1987

Modalita' e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.

Pubblicato: 24/09/1987 In vigore dal: 18/09/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 1987, n. 392

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 392/1987 # DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 1987, n. 392 ## Modalita' e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e in particolare quanto previsto dall'art. 16 in materia di assunzione di personale presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici ivi indicati; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 ; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 ; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 ; Sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 predetto mese, registro n. 11 Atti di Governo, foglio n. 9, con il quale sono state delegate talune funzioni all'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, incaricato per la funzione pubblica; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. In attuazione dell' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unita sanitarie locali sono tenuti ad osservare, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sul collocamento obbligatorio nonchè di quelle relative alle quote riservatarie nell'ambito del pubblico impiego, le modalità di cui agli articoli seguenti nell'assunzione di personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , da inquadrare in profili professionali ascritti a livelli retributivo-funzionali che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo e da adibire a mansioni per le quali non sia previsto un titolo professionale nella declaratoria dei profili professionali. 2. Per titoli professionali si intendono quelli rilasciati dagli istituti professionali di Stato ed equipollenti regionali, nonchè i titoli abilitanti a specifiche attività lavorative previste dalle leggi dello Stato. NOTE Nota al titolo: Il testo dell' art. 16 della legge n. 56/1987 è il seguente: "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e per relative sedi periferiche, così come determinati ai sensi dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali e richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonchè le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonchè i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati. 9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e, comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente". Note alle premesse: - Per il testo dell' art. 16 della legge n. 56/1987 si veda la nota al titolo. - Il D.P.R. n. 3/1957 , approva il testo unico delle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. - La legge n. 312/1980 reca il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. - La legge n. 93/1983 concerne la legge-quadro sul pubblico impiego. - La legge n. 444/1985 concerne: "Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione-mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali". - Il D.P.R. n. 13/1986 reca norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui art. 12 legge-quadro sul pubblico impiego, relativo al triennio 1985-87. - Il D.P.R. n. 68/1986 concerne determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Note all'art. 1: - Per il testo dell' art. 16 della legge n. 56/1987 si veda la nota al titolo. - Per il titolo della legge n. 68/1986 si veda nelle note alle premesse.

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