Decreto del Presidente del Consiglio
Non_Fiscale
Decreto del Presidente del Consiglio 623/1994
Modificazione al regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 1994, n. 623
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 623/1994
# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 1994, n. 623
## Modificazione al regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche, adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 , con il quale è stato adottato il "regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; Tenuto conto che il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con nota n. 5701 del 24 marzo 1994, ha chiesto l'integrazione dell'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto sopra citato al fine di comprendere anche il Corpo forestale dello Stato, facente parte delle Forze di polizia ai sensi dell' art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , tra gli organismi per i quali è richiesto il possesso della cittadinanza italiana ai fini dell'accesso ai relativi impieghi; Ritenuto che occorre provvedere alla richiesta integrazione; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 1994 di delega di funzioni all'on. prof. Giuliano Urbani, Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. La lettera d) dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 , è sostituita dalla seguente: " d) i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 ottobre 1994 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica URBANI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1994 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 365 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 1 del regolamento approvato con D.P.R n. 174/1994 , come modificato dall'art. 1 del decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 1. - 1. I posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti: a) i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nonchè i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni; b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonchè delle regioni e della Banca d'Italia; c) i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonchè i posti degli avvocati e procuratori dello Stato; d) i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 . 2. Resta fermo il disposto di cui all' art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ". - L' art. 16 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è così formulato: "Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì Forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le Forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso". - Il testo dell' art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Per il testo vigente dell'art. 1 del regolamento approvato con D.P.R. n. 174/1994 si veda in nota alle premesse. - Il testo dell' art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall' art. 4, commi 4-bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 30, comma 1 , della legge 23 luglio 1991, n. 223 , è il seguente: "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonchè le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonchè i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati". - Il comma 4-ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dall' art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonchè in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali".
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