Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1002/1949
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1002
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1002/1949
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1002
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 , e modificato con regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772 , 1 ottobre 1931, n. 1380 , 26 ottobre 1933, n. 2401 , 13 dicembre 1934, n. 2423 , 1 ottobre 1936, n. 2076 , 20 aprile 1939, n. 1067 , 1 agosto 1941, n. 893 , 26 marzo 1942, n. 330 , 5 settembre 1942, n. 1178 , 21 gennaio 1943, numero 21, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735, con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458 , ed aggiornato in base al regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica, istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso: Sono istituite presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, scuole di specializzazione in "chirurgia generale", "medicina generale", "oculistica", "ostetricia e ginecologia", "pediatria e puericoltura", "radiologia medica e radioterapia", "idrologia, crenologia e climatoterapia", "anatomia patologica e tecniche di laboratorio", "malattie veneree e della pelle" e in "otorinolaringoiatria"; presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali una "Scuola di specializzazione sulle conserve alimentari di origine vegetale"; presso la Facoltà di medicina veterinaria una "Scuola di specializzazione in tecnica conserviera e igiene degli alimenti di origine animale". CAPO VI. Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Art. 65. Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse la seguenti scuole di specializzazione: Chirurgia generale Medicina generale Oculistica Ostetricia e ginecologia Pediatria e puericoltura Radiologia medica e radioterapia Idrologia, crenologia e climatoterapia Anatomia patologica e tecniche di laboratorio Malattie veneree e della pelle Otorinolaringoiatria Tali scuole hanno lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza della materia e ad una completa capacità tecnica e di conferire loro il diploma di "specialista" a norma dell' art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 . Art. 66. Il direttore di ciascuna scuola è il professore di ruolo della cattedra alla quale si intitola la scuola. Nel caso che il titolare di detta cattedra non sia professore di ruolo, la direzione verrà affidata dalla Facoltà ad un professore di ruolo di materia affine confermabile di anno in anno. Il Consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore. Art. 67. Alle scuole di specializzazione sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso del titolo di abilitazione allo esercizio della professione di medico-chirurgo. Non è permesso iscriversi contemporaneamente a più di una scuola di specializzazione. Art. 68. Il numero massimo degli allievi che possono essere accolti annualmente da ciascuna scuola è fissato anno per anno dalla Facoltà, su proposta della Direzione della scuola in rapporto alle possibilità didattiche dei vari istituiti presso i quali gli allievi debbono compiere gli internati. In tale numero non sono compresi gli stranieri, il cui titolo di studio sia stato dalla Facoltà riconosciuto equipollente alla laurea in medicina e chirurgia, anche se non abilitati all'esercizio professionale in Italia. Per ciascuna scuola può essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore della scuola ha facoltà di non iniziare i corsi. Ma se questi verranno iniziati, dovranno essere portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti. Art. 69. La domanda di ammissione ad una scuola è diretta al rettore della Università, corredata del diploma originale di maturità classica o scientifica, dei diploma originale di laurea, del certificato dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medicochirurgo, con le relative votazioni, della carriera scolastica e degli altri titoli che l'aspirante ritenga di presentare. Art. 70. Le domande sono rimesse al direttore della scuola, il quale, dopo aver valutato i titoli degli aspiranti, sottopone ognuno di essi ad un colloquio per accertare le attitudini e la preparazione a seguire i corsi della scuola. In base a questi elementi il direttore procede alla graduatoria degli aspiranti, che deve essere approvata e resa, esecutiva dal preside della Facoltà. Art. 71. Le discipline specifiche di insegnamento e le esercitazioni di laboratorio sono stabilite dalle norme particolari di ciascuna scuola, la cui Direzione, anno per anno, stabilisce i turni degli internati prescritti. Per le materie proprie della scuola debbono essere tenuti corsi appositi, per le discipline che non formano direttamente oggetto della specializzazione i corsi di insegnamento e le esercitazioni possono essere sostituiti da periodi di internato nei rispettivi istituti. Art. 72. Gli esami speciali vengono sostenuti dagli allievi alla fine di ogni anno di corso per le singole discipline o per gruppi di discipline strettamente affini tra loro, secondo il piano di studi stabilito dalle norme particolari di ogni scuola. Le commissioni per gli esami speciali sono composte di tre membri nominati dal preside della Facoltà su proposta del direttore della scuola. Non può essere ammesso al nuovo anno di corso chi non ha superato gli esami prescritti per il precedente. Art. 73. Gli insegnamenti vengono conferiti per incarico della Facoltà a professori di ruolo, incaricati, a liberi docenti, ad aiuti ed assistenti ed anche a persona di riconosciuta competenza nella specialità. Art. 74. Il Consiglio della scuola può, su proposta del direttore, concedere una abbreviazione del corso di studi di specializzazione, non superiore ad un anno, e limitatamente alle scuole aventi più di due anni di corso, a quegli aspiranti che, oltre alle condizioni prescritte per l'ammissione normale, documentino una specifica attività e diano prova della loro preparazione tecnica e culturale. Coloro che eventualmente usufruiscono della agevolazione di cui sopra sono sempre tenuti a sostenere gli esami speciali previsti per l'anno di corso del quale sono stati dispensati. Art. 75. Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di internato stabiliti dall'ordinamento di ciascuna scuola. Il servizio di internato comporta, sotto la vigilanza del direttore, l'adempimento di tutte le funzioni di assistente. A controllo della presenza degli allievi è prescritto un registro a firma. Art. 76. Gli allievi possono ottenere un mese all'anno di vacanze, preferibilmente nel periodo estivo. Un numero di assenze superiore, nel complesso, a sessanta giorni in un anno, rende non valido l'anno accademico. Art. 77. Gli allievi, durante gli anni del corso di specializzazione, non possono, sotto pena di esclusione dalla scuola, tenere altre occupazioni anche non di carattere professionale, che li distolgano dai loro doveri verso la scuola stessa. Art. 78. Agli allievi più meritevoli il rettore può conferire, su proposta del direttore della scuola e con il parere favorevole della Facoltà, le funzioni e la qualifica di asistente o di aiuto volontario. Art. 79. Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superati tutti gli esami speciali di profitto stabiliti per ciascuna scuola. Dovranno inoltre aver pagate tutte le tasse, sopratasse e contributi. Art. 80. La Commissione per l'esame di diploma è composta di sette membri scelti dal preside della Facoltà fra gli insegnanti di ciascuna scuola. Ove questi fossero in numero inferiore, sono scelti fra insegnanti di scuole di materie affini. Art. 81. L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, ed in una prova teorica e pratica stabilita dalla Commissione giudicatrice. A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il "diploma di specialista". Art. 82. Le tasse e sopra-tasse ed i contributi che gli iscritti sono tenuti a pagare sono fissati dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà. I. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE Art. 83. La scuola ha la durata di cinque anni. Le materie di insegnamento sono: 1° anno: Anatomia chirurgica delle regioni Patologia chirurgica generale Semeiotica chirurgica (I) Tecnica di laboratorio (istologia, batteriologia, chimica clinica, ematologia e sierologia) 2° anno: Anatomia e istologia patologica (I) Patologia speciale chirurgica (I) Semeiotica chirurgica (II) Medicina operatoria (I) Clinica chirurgica (I) 3° anno: Anatomia e istologia patologica (II) Patologia speciale chirurgica (II) Medicina operatoria (II) Tecnica chirurgica sperimentale (sul cadavere e sugli animali) Radiologia (I) Clinica chirurgica (II) 4° anno: Ortopedia e traumatologia Tecnica degli apparecchi gessati Chirurgia infantile Endoscopia ed operazioni endoscopiche Radiologia (II) Clinica chirurgica (III) 5° anno: Medicina legale in rapporto alla chirurgia. Chirurgia d'urgenza Neurochirurgia Urologia generale e speciale Clinica chirurgica (IV) Art. 84. Gli allievi praticheranno i turni di internato secondo le disposizioni della Direzione della scuola. Per adire all'esame di diploma occorre aver superato i singoli esami speciali e presentare una dissertazione scritta su di un tema assegnato dal direttore o da altro insegnante della scuola. II. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA GENERALE Art. 85. La scuola ha la durata di quattro anni. Le materie di insegnamento sono: 1° anno: Semeiologia medica diretta Patologia medica (I) Diagnostica radiologica e delle malattie interne Anatomia e istologia patologica (I) 2° anno: Semeiologia medica strumentale e funzionale Patologia medica (II) Anatomia e istologia patologica (II) Chimica clinica Batteriologia clinica 3° anno: Clinica medica (I) Terapia (I) Sierologia Microscopia clinica 4° anno: Clinica medica (II) Terapia (II) Art. 86. Gli allievi frequenteranno in qualità di interni, con turni stabiliti di anno in anno, gli istituti delle singole discipline del corso. Art. 87. La Direzione della scuola potrà integrare i corsi con conferenze su argomenti speciali. III. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OCULISTICA Art. 88. La scuola ha la durata di tre anni. Le materie di insegnamento sono: 1° anno: Embriologia, anatomia e fisiologia dell'apparato visivo Semeiotica oculare Patologia oculare (I) Oftalmoscopia (I) Clinica oculistica (I) 2° anno: Terapia delle malattie oculari (I) Clinica oculistica (II) Oftalmoscopia (II) Profilassi e igiene oculare Patologia oculare (II) Rinologia nei rapporti con le malattie oculari Radiologia e malattie oculari Tecnica operatoria (I) Ottica fisiologica 3° anno: Terapia delle malattie oculari (II) Clinica oculistica (III) Neuropatologia oculare Tecnica operatoria (II) Medicina legale e infortunistica oculare Istologia oculare Medicina interna e malattie oculari. Art. 89. Il corso sarà integrato da conferenze su argomenti attinenti alla specialità (patologia oculare infantile, dermosifilopatica e occhio, malattie oculari da cause ginecologiche, ecc.). Durante il corso si svolgeranno esercitazioni di laboratorio di istologia patologica, microbiologia, sierologia e chimica biologica. IV. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OSTETRICA E GINECOLOGIA Art. 90. La scuola ha la durata di quattro anni Le materie di insegnamento sono: 1° anno: Anatomia, embriologia dell'apparato urogenitale femminile Anatomia del feto e degli annessi fetali Fisiologia ostetrico-ginecologica. 2° anno: Anatomia patologica ostetrica e ginecologica Patologia ostetrico-ginecologica Igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza Puericoltura pre e post-natale Nei primi due anni verranno inoltre svolte esercitazioni di laboratorio di istologia patologica, microbiologia, sierologia, chimica biologica, ematologia, ecc. 3° anno: Clinica ostetrica e ginecologica Terapia ostetrica e ginecologica Chirurgia addominale Urologia ostetrico-ginecologica Radiologia e radioterapia ostetrica e ginecologica Medicina legale in rapporto all'ostetricia (ostetricia forense) Venereologia 4° anno: Le stesse materie stabilite per il terzo anno. Art. 91. La Direzione della scuola potrà integra re i corsi con conferenze su argomenti di altre specialità o discipline che offrono particolare interesse ostetrico e ginecologico, oppure di attualità. Art. 92. Durante il terzo e il quarto anno gli allievi compiranno un internato nella clinica ostetrico-ginecologica, secondo i turni che saranno stabiliti dal direttore della scuola. V. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA E PUERICULTURA Art. 93. La scuola ha la durata di due anni Le materie di insegnamento sono: 1° anno: Accrescimento, allattamento ed alimentazione infantile (cenni di anatomia e fisiologia) Semeiologia e patologia Clinica e terapia Tecnica diagnostica e terapeutica (con esercitazioni di laboratorio) Anatomia patologica Psicologia e neuropsichiatria infantile 2° anno: Clinica e terapia Patologia e diagnostica Puericoltura Legislazione sanitaria, scolastica e sociale Art. 94. L'insegnamento è integrato da conferenze di ortopedia, oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria, dermatologia, medicina legale, radiologia, fissate anno per anno dalla Direzione della scuola. Art. 95. Gli allievi dovranno seguire i turni di internafo e redigere un numero di cartelle cliniche stabilito dal direttore della scuola. VI. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE - IN RADIOLOGIA MEDICA E RADIOTERAPIA Art. 96. La scuola ha la durata di due anni. Le materie di insegnamento sono: 1° anno: Fisica dei raggi Tecnica radiologica Radiodiagnostica pediatrica, ortopedica, traumatologica Radiodiagnostica delle malattie interne (I) 2° anno: Radiodiagnostica delle malattie interne (II) Trattazione di casi clinici esaminati radiologicamente Rontgenterapia e raggi ultravioletti Fisica delle radiazioni del radium e sostanze radioattive Radiumterapia Art. 97. Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'Istituto di radiologia, secondo quanto verrà stabilito dal direttore. VII. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IDROLOGIA CRENOLOGIA E CLIMATOTERAPIA Art. 98. la scuola ha la durata di due anni. Le materie di insegnamento sono: 1° anno: Nozioni di geologia Le acque minerali (classificazione e caratteristiche fondamentali) Nozioni di meteorologia e climatologia medica Meteoropatie e reazioni meteoropatiche climatoterapia e colonie climatiche Crenoterapia e idroterapia (azione biologica e terapeutica dell'acqua, comune e delle acque minerali, tecnica di applicazione) 2° anno: Medicina generale Ginecologia Dermatologia Pediatria Otorinolaringoiatria Organizzazione delle stazioni di cure Igiene nelle stazioni di cure Dietoterapia nelle stazioni di cure Fisioterapia Art. 99. In ambedue gli anni gli iscritti dovranno partecipare a viaggi di istruzione e di esercitazioni nelle principali stazioni di cure termo-minerali della provincia di Parma. I corsi saranno integrati da esercitazioni di laboratorio microscopiche e batteriologiche, e potranno essere integranti con conferenze che offrono particolare interesse, o di attualità. Art. 1 Art. 100. Durante il corso gli iscritti dovranno compiere periodi di internato nelle cliniche medica, chirurgica, ostetrico-ginecologica e dermosifilopatica secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione della scuola. VIII. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANATOMIA PATOLOGICA E TECNICHE DI LABORATORIO Art. 101. La scuola ha la durata di tre anni. Le materie di insegnamento sono: 1° anno: Tecnica delle autopsie Anatomia patologica microscopica (I) Ematologia fisiologica e patologica (I) Batteriologia e sierologia (I) Esercitazioni di chimica 2° anno: Anatomia patologica microscopica (II) Anatomia patologica macroscopica (I) Ematologia fisiologica e patologica (II) Batteriologia e sierologia (II) Biochimica ed esercitazioni (I) Medicina legale (I) 3° anno: Anatomia patologica microscopica (III) Anatomia patologica macroscopica (II) Biochimica ed esercitazioni (II) Medicina legale (II) Igiene e bromatologia Elettrocardiografia e tecnica fisiopatologica Art. 102. Gli allievi frequenteranno in qualità di interni l'Istituto di anatomia patologica, facendo turni presso gli istituti delle altre discipline, secondo quanto sarà stabilito dalla Direzione della scuola. Art. 103. Gli esami consisteranno in prove teoriche e pratiche. IX. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE VENEREE E DELLA PELLE Art. 104. La scuola ha la durata di tre anni. Le materie di insegnamento sono: 1° anno: Anatomia della cute, delle mucose, dell'apparato genito-urinario Fisiologia, della cute, delle mucose, dell'apparato genito-urinario Fisiopatologia della cute, delle mucose, dell'apparato genito-urinario Semeiotica generale delle malattie cutanee e veneree Storia della specialità Tecnica dei principali esami di laboratorio 2° anno: Anatomia e istologia patologica della specialità Clinica delle malattie veneree (blenorragia, streptobacillosi) Clinica della sifilide recente Clinica delle malattie cutanee Profilassi Nozioni introduttive di terapia 3° anno: Clinica delle malattie veneree (IV malattia e forme rare in genere) Clinica della sifilide tardiva Clinica delle malattie cutanee più rare Chimica biologica in rapporto con la specialità Igiene disposizioni legislative Medicina legale della specialità Patologia medica, in rapporto alla dermatologia ed alle malattie veneree Patologia chirurgica in rapporto alla dermatologia ed alle malattie veneree. Art. 105. I corsi sono integrati da esercitazioni di microbiologia, istopatologia, parassitologia, sierologia e chimica biologica, che fanno parte delle materie di esami. Art. 106. I corsi potranno essere integrati con conferenze su argomenti collaterali di particolare interesse od attualità. Art. 107. Gli allievi dovranno eseguire turni di internato, esami di laboratorio, esami di ammalati, redazione di cartelle cliniche, ecc., secondo quanto verrà stabilito dal direttore. X. - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA Art. 108. La scuola ha la durata di tre anni Le materie di insegnamento sono: 1° anno: Anatomia dell'orecchio e delle vie aeree superiori e medie Fisiologia dell'orecchio e delle vie aeree superiori e medie Fisica acustica Semeiotica otorinolaringoiatrica Patologia e clinica otorinolaringoiatrica (I) 2° anno: Anatomia ed istologia patologica dell'orecchio e delle vie aeree superiori e medie Medicina operativa della specialità e anestesia Patologia e clinica otorinolaringoiatrica (II) Stomatologia in rapporto alla otorinolaringoiatria Radiologia in otorinolaringoiatria Pediatria in rapporto alla otorinolaringoiatria 3° anno: Patologia e clinica otorinolaringologica (III) Terapia medica e fisica Neurologia in rapporto alla otorinolaringoiatria Oculistica in rapporto alla otorinolaringoiatria Medicina legale ed infortunistica otorinolaringoiatrica. Art. 109. Fanno parte dell'insegnamento esercitazioni tecniche di laboratorio di istologia, microbiologia, sierologia e chimica biologica. Art. 110. Gli allievi dovranno seguire i turni di internato nella clinica otorinolaringoiatrica e nelle cliniche ed istituti degli altri insegnamenti secondo i turni fissati dalla Direzione della scuola. CAPO VII. Scuola di specializzazione sulle conserve alimentari di origine vegetale. Art. 111. Alla Facoltà di scienze - matematiche - fisiche - naturali è annessa una scuola di specializzazione sulle conserve alimentari di origine vegetale, la quale ha lo scopo di conferire diplomi di specialista a norma dello art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 in conserve alimentari di origine vegetale. Art. 112. Il direttore della scuola è un professore di ruolo della Facoltà di scienze della Università di Parma che vi abbia insegnamento. Il Consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore. Art. 113. Alla scuola di specializzazione per il conseguimento del diploma di specialista in conserve alimentari di origine vegetale possono iscriversi i laureati in agraria, chimica industriale, ingegneria, medicina, veterinaria e scienze naturali. Per la scuola può essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore della scuola ha la facoltà di non iniziare i corsi. Ma se questi verranno iniziati, dovranno essere portati a termine, qualunque sia il numero degli iscritti. Del pari può essere fissato il numero massimo di inscritti, oltre il quale non saranno accettate ulteriori iscrizioni. Art. 114. Gli insegnamenti della scuola sono quelli propri della scuola stessa. Gli insegnamenti vengono conferiti dal rettore a professori di ruolo e incaricati, a liberi docenti, ad aiuti ed assistenti ed a persone di riconosciuta competenza nella specialità. Gli insegnamenti si svolgono con indirizzo prevalentemente dimostrativo e colle modalità e nei luoghi fissati dal Consiglio dei professori della scuola. Art. 115. Oltre alla frequenza dei corsi, indispensabile per tutti gli iscritti l'internato negli Istituti scientifici, nella Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma e negli stabilimenti di lavorazione all'uopo prescelti per le dimostrazioni ed esercitazioni pratiche. Art. 116. La sorveglianza sugli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attività spetta al direttore della scuola, mentre la frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti. Art. 117. Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri nominati dal direttore. Art. 118. Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami di profitto stabiliti per ciascun corso. Dovranno inoltre esser pagate tutte le tasse, sopratasse e contributi. Art. 119. La Commissione per l'esame di diploma è composta di sette membri scelti dal rettore fra gli insegnanti della scuola, nominati a norma dell'art. 86 del regolamento generale universitario. L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, ed in una prova teorica e pratica stabilita dalla Commissione esaminatrice. A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 120. Le tasse e sopratasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono stabilite dal Consiglio della scuola. La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche è fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio della scuola. Art. 121. La scuola ha la durata di un anno. Le materie di insegnamento sono: Tecnologia delle conserve. 1) Teoria e tecnica della conservazione - Metodi di preparazione e confezione delle conserve (a). 2) Recipienti ed imballaggi (b). 3) Utilizzazione dei cascami nell'industria delle conserve. La chimica nell'industria conserviera. 1) Chimica degli alimenti conservati. 2) Chimica applicata alla industria delle conserve. 3) Analisi chimica delle conserve (c). Determinazioni fisiche sui prodotti conservati (d) - Biologia e batteriologia. 1) Biologia delle conserve. 2) Batteriologia e igiene delle lavorazioni (e). 3) Controllo igienico delle lavorazioni. Materie prime destinate all'industria conserviera di origine vegetale - Legislazione delle conserve - Ordinamento corporativo - Nuovi impianti. Assicurazioni - Contratti di lavoro - Contabilità di fabbrica. Conferenze di chimica organica. Conferenze varie e visite a fabbriche di conserve e di scatole. ESERCITAZIONI DI LABORATORIO a) Confezione delle conserve. b) Esame tecnico e chimico dei recipienti per conserve. c) Analisi delle conserve. d) Polorimetria e rifrattometria. e) Laboratorio di batteriologia. CAPO VIII. Scuola di specializzazione in tecnica conserviera e igiene degli alimenti di origine animale. Art. 122. Alla Facoltà di medicina veterinaria è annessa una scuola di specializzazione sulle conserve alimentari di origine animale, la quale ha lo scopo di conferire diplomi di specialista a norma dell' art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 in tecnica conserviera e igiene degli alimenti di origine animale. Art. 123. Il direttore della scuola è un professore di ruolo della Facoltà di medicina veterinaria della Università di Parma e viene nominato dal rettore su proposta del Consiglio della stessa Facoltà. Il Consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore. Art. 124. Alla scuola di specializzazione per il conseguimento del diploma di specialista in tecnica conserviera e igiene degli alimenti di origine animale possono iscriversi i laureati in medicina veterinaria. Per la scuola, può essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore della scuola ha la facoltà di non iniziare il corso, ma se questo verrà iniziato, dovrà essere portato a termine, qualunque sia il numero degli iscritti. Del pari può essere fissato il numero massimo di inscritti, oltre il quale non saranno accettate ulteriori iscrizioni. Art. 125. Gli insegnamenti della scuola sono quelli propri della scuola stessa. Gli insegnamenti vengono conferiti dal rettore, sentito il direttore della scuola, a professori di ruolo e incaricati, a liberi docenti, ad aiuti ed assistenti ed a persone di riconosciuta competenza nella specialità. Gli insegnamenti si svolgono con indirizzo prevalentemente dimostrativo e colle modalità e nei luoghi fissati dal Consiglio dei professori della scuola. Art. 126. Oltre alla frequenza ai corsi, è indispensabile per tutti gli iscritti l'internato negli Istituti scientifici, nella Stazione sperimentale per la industria delle conserve alimentari di Parma e negli stabilimenti di lavorazione, all'uopo prescelti per le dimostrazioni ed esercitazioni pratiche. Art. 127. La sorveglianza sugli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attività, spetta ai direttore della scuola, mentre la frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti. Art. 128. Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri nominati dal direttore. Art. 129. Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami di profitto stabiliti per ciascun corso. Dovranno inoltre essere pagate tutte le tasse, sopratasse e contributi. Art. 130. La Commissione per l'esame di diploma è composta di sette membri scelti dal rettore fra gli insegnanti della scuola nominati a norma dell'art. 86 del regolamento universitario. L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, ed in una prova teorica e pratica stabilita dalla Commissione esaminatrice. A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il diploma, di specialista in tecnica conserviera e igiene degli alimenti di origine animale. Art. 131. Le tasse e le sopratasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono stabilite dal Consiglio della scuola. La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche è fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio dei professori della scuola. Art. 132. La scuola ha la durata di un anno. Le materie di insegnamento sono: 1) Anatomia topogratica del bovino e del suino, specialmente in relazione ai diversi tagli delle carni. 2) Approvvigionamenti annonari. 3) Chimica dell'industria conserviera. 4) Igiene (con particolare riguardo al controllo delle lavorazioni, alle persone addette ai laboratori ed alle acque). 5) Ingegneria sanitaria con particolare riguardo alla costruzione dei macelli, frigoriferi e stabilimenti per la lavorazione delle carni. 6) Ispezione sanitaria degli animali macellati. 7) Ispezione sanitaria dei prodotti di origine animale. 8) Legislazione sanitaria sugli stabilimenti, sulle lavorazioni delle carni e del pesce, sulle conserve. 9) Microbiologia delle sostanze alimentari di origine animale (con particolare riguardo agli agenti sarcotossici e con esercitazioni di batteriologia). 10) Semiologia e clinica dei bovini e suini. 11) Tecnica della lavorazione delle carni fresche e 12) Tecnologia delle conserve congelate. 13) Zoologia riferita ai prodotti della pesca. Art. 133. Le spese relative al funzionamento delle predette scuole saranno a carico del bilancio ordinario della Università di Parma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1950 Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 20. - FRASCA
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