Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1003/1957

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Pubblicato: 31/10/1957 In vigore dal: 03/10/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 1003

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1003/1957 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 1003 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 , modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 79. - È modificato come segue: Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti: 18) Chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni; 19) Tecnologie chimico nucleari; 20) Tecnologie chimiche speciali con esercitazioni; 21) Microbiologia applicata con esercitazioni. All'art. 79, il quarto comma, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, è abrogato e sostituito dal seguente: "Il corso di chimica fisica è biennale, e dettato ad anni alterni. "I corsi di "chimica industriale", di "esercitazioni di chimica industriale" e di "esercitazioni di chimica fisica" sono biennali, e si compongono di una I e di una II parte, ciascuna delle quali è annuale e comporta esame distinto: tali parti I e II sono quindi indipendenti e distinte l'una dall'altra a tutti gli effetti, e la prima parte non avente più carattere di propedeuticità rispetto alla II. Il corso di "impianti chimici" biennale viene dettato in due corsi distinti, ove la II parte, a meno che la Facoltà, in casi particolari e da esaminare di volta in volta, non ritenga altrimenti dovrà seguire la I parte del corso: l'esame della prima parte deve essere però sempre sostenuto prima di quello della II parte a meno che lo studente non preferisca sostenere un unico esame su entrambe le parti del corso biennale". Art. 84. - Il terzo comma è abrogato. Art. 1 Art. 112. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: 8) Metodologia statistica in agricoltura (semestrale); 9) Tecnica della meccanizzazione agricola (semestrale); 10) Terapia vegetale (semestrale); 11) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli. Art. 334. - La denominazione dell'insegnamento obbligatorio nella scuola di perfezionamento in cardiologia "fisiologia dell'apparato cardiovascolare" viene mutata in quella di "fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 ottobre 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1957 Atti del governo, registro n. 108, foglio n. 125. - RELLEVA

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